Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00931/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME (quale erede di NOME), NOME COGNOME , NOME
C.C. 18.12.2023 N. R.G. 00931/2022 Pres. COGNOME Est. COGNOME
NOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimati-
nonché di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , quali eredi di NOME COGNOME; rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.2463/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29 giugno 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con citazione consegnata per la notifica il 27 novembre 2013, espose: che tra il 1994 ed il 18 febbraio 2003 diverse persone, tra cui gli intimati o i loro danti causa (indicati in epigrafe), avevano dato vita ad una organizzazione criminale promossa e diretta da NOME e NOME COGNOME, con la complicità di altre persone, tra cui NOME COGNOME, per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita di realizzazione e commercio al dettaglio di prodotti petroliferi adulterati ed altamente pericolosi perché distribuiti in modo clandestino e senza il rispetto RAGIONE_SOCIALEe normative di sicurezza vigenti in materia; che il giorno 7 maggio 1997, mentre era in corso l’attività illecita di smercio di carburante adulterato con solventi altamente infiammabili (quali Pentano, Esano, Butano e Toluene) presso il deposito di NOME COGNOME, si era verificata una esplosione che gli aveva cagionato lesioni personali gravissime, donde era conseguita la perdita RAGIONE_SOCIALEa vista ed una inabilità permanente pari
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al 100%; che gli autori RAGIONE_SOCIALEa predetta attività erano stati sottoposti a procedimento penale per i reati di adulterazione di cose destinate al commercio in danno RAGIONE_SOCIALEa salute pubblica (artt.441 e 442 cod. pen.), di sottrazione dei prodotti all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘accisa (art t. 40, 44 e 49 d.lgs. n. 504/1995: Testo Unico in materia di imposte sui consumi) e di lesioni personali colpose gravissime in suo danno; che il giudizio penale, ove egli non si era costituito parte civile, era stato definito con sentenza del 31 marzo 2009, divenuta irrevocabile, con cui era stato dichiarato non doversi procedere per morte RAGIONE_SOCIALE‘imputato in relazione a NOME COGNOME e per prescrizione in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALE altri imputati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt.129 e 469 cod. proc. pen..
Sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME convenne i presunti responsabili o i loro eredi dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subìti, quantificati in oltre due milioni di Euro.
Mentre alcuni convenuti restarono contumaci, altri si costituirono in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio.
Con sentenza n. 2326 del 2017, il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 29 giugno 2021, n. 2463 , ha confermato tale decisione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti e reputando non provati i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda in relazione a quelli contumaci.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di cinque motivi; rispondono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME; non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati.
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La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la « violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 RAGIONE_SOCIALEa C ostituzione, all’art. 132 c.p.c. ed all’art. 2947 c.c. in ordine all’inizio RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa prescrizione con conseguente accoglimento RAGIONE_SOCIALEa eccezione sollevata ».
Il ricorrente deduce che l’ eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti avrebbe dovuto essere rigettata dal giudice del merito, poiché, nella fattispecie, in applicazione del secondo periodo del comma terzo RAGIONE_SOCIALE‘art.2947 cod. civ., il termine di prescrizione (RAGIONE_SOCIALEa durata di cinque anni) sarebbe iniziato a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 31 marzo 2009, emessa a definizione del giudizio penale; dunque, alla data del 27 novembre 2013 (richiesta di notifica RAGIONE_SOCIALE‘att o di citazione), esso termine non era ancora decorso.
Sostiene che una diversa interpretazione, meno favorevole al danneggiato non costituitosi parte civile, sarebbe in contrasto con la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma , mentre un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa stessa imporrebbe di ritenere che « nella ipotesi di un fatto dannoso che origina sia una fattispecie di rilevanza penale che una fattispecie di natura civile deve essere tutelato l’affidamento che il danneggiato fa di tutelare la sua azione nello stesso termine utile consentito decorrente dal termine del processo penale » (p.27 del ricorso).
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1.1. Il motivo è inammissibile , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis n.1 cod. proc civ., atteso che sul tema da esso evocato, la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2947 cod. civ. , deve distinguersi secondo che per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana:
nel primo caso (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 cod. civ.: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni (art.2947, primo e secondo comma, cod. civ.);
nel secondo caso (prescrizione per il reato più lunga), occorre ulteriormente distinguere:
se il processo penale non è stato promosso (Cass. n.3865/2004; Cass. n.24988/2014; Cass. n.2350/2018) oppure è stato promosso ma si è concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione (Cass. n.19566/2004; Cass. n.22883/2007), si applica la prescrizione più lunga anche all’azione civile con decorrenza dalla data del fatto; dunque, se è dichiarata la prescrizione del reato, deve ritenersi prescritto anche il diritto al risarcimento (art.2947, terzo comma, primo periodo);
se, invece, il processo penale si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per ragioni diverse dalla prescrizione (remissione di querela, morte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, amnistia, ecc.; Cass. n.22883/2007, cit. ) oppure con sentenza irrevocabile, di condanna (rispetto alla quale opera anche l’effetto di cui all’art.2953 cod. civ.), di assoluzione o
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anche di patteggiamento, che non pregiudichi l’azione risarcitoria, (Cass. n.3762/2007; Cass. n.25042/2013; Cass. n.2694/2021; Cass. n.31157/2023; Cass., Sez. Un., n.8348/2013), si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile (art.2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ.)
Nel caso di specie, per i reati la legge stabiliva una prescrizione più lunga di quella prevista nei primi due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2947 cod. civ., in quanto le fattispecie più gravi contestate nel processo penale integravano delitti puniti con la pena RAGIONE_SOCIALEa reclusione pari, nel massimo, a cinque anni, sicché, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina contenuta nell’art. 155 cod. pen ., applicabile ratione temporis , il termine massimo di prescrizione raggiungeva i sette anni e mezzo; si era pertanto nell’orbita di operatività del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2947 cod. civ..
Ciò posto, si applicava, però, il primo periodo e non il secondo RAGIONE_SOCIALEa detta disposizione perché il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e questa causa di estinzione, con riferimento all’azione civile, assorbiva quella diversa enunciata con riguardo a NOME COGNOME, non essendo ipotizzabile un diverso dies a quo per la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALE eredi di quest’ultimo ; dunque, trovava applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato con decorrenza dalla data del fatto, con la conseguenza che, in mancanza di atti interruttivi, alla data del 27 novembre 2013 (notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione) il diritto risarcitorio doveva reputarsi prescritto.
Il primo motivo va dunque rigettato, sebbene con motivazione in parte diversa da quella posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa reiezione
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RAGIONE_SOCIALE‘omologo motivo di appello da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, la quale va sul punto corretta in senso integrativo.
Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione di legge con conseguente nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito in relazione agli art. 99, 100 e 132 c.p.c., 2947 c.c., 24 e 111 costituzione ».
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, ad integrazione RAGIONE_SOCIALE ‘a rgomentazione generale posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ eccezione di prescrizione, basata sulla ritenuta applicabilità del primo periodo (anziché del secondo periodo) del terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘art.2947 cod. civ. , aggiunge l’ ulteriore rilievo che la sentenza penale del 2009 non concerneva il reato di lesioni personali gravissime in danno di NOME COGNOME COGNOMEcontestato al solo NOME COGNOMECOGNOME, ma i diversi reati di adulterazione e commercio di sostanze in danno RAGIONE_SOCIALEa salute pubblica e di sottrazione dei prodotti all’imposizione sui consumi.
Il ricorrente sostiene che, poiché la sua domanda « era diretta ad accertare che il deposito di materiale altamente infiammabile del signor COGNOME NOME era saltato in aria a causa RAGIONE_SOCIALEa commercializzazione di prodotti petroliferi adulterati posto in essere dai soggetti convenuti e tale azione era stata la causa RAGIONE_SOCIALE‘incendio e RAGIONE_SOCIALEe lesione personali subite, il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare il fatto descritto dalla parte e non la qualificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso fatta nel giudizio penale al fine RAGIONE_SOCIALEa sua imputazione » (p.29 del ricorso).
2.1. Il motivo resta assorbito per effetto del rigetto del motivo precedente.
Con il terzo motivo viene invocata la « riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui condanna l’attore al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del
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giudizio nei confronti dei sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 » .
Il ricorrente osserva che nei confronti dei detti convenuti, eredi di NOME COGNOME, la domanda era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva, poiché avevano rinunciato all’eredità in corso di giudizio. Sostiene che tale circostanza escluderebbe la sua soccombenza nei loro confronti e censura la statuizione di condanna alle spese in loro favore.
3.1. Il terzo motivo è manifestamente inammissibile.
Con riguardo ai convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME il difetto di legittimazione passiva era stato rilevato, in primo grado, dal Tribunale.
I primi tre (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), pur c itati in grado d’ appello, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci (p.9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
il quarto (NOME COGNOME) è invece deceduto nelle more del secondo grado di giudizio, che è stato per tale ragione dichiarato interrotto (p.8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); la Corte territoriale ha rilevato la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa notifica in riassunzione e ha dichiarato l’estinzione del processo d’appello nei confronti RAGIONE_SOCIALE eredi che avrebbero potuto costituirsi in giudizio (p.10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario e ha omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio (p.9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Pertanto, mentre appare perfettamente conforme a diritto la statuizione diretta a riconoscere il favore RAGIONE_SOCIALEe spese ai citati originari
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convenuti con riguardo al giudizio di primo grado (atteso il rilievo del loro difetto di legittimazione passiva), nessuno di essi ha beneficiato RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese del ricorrente con riguardo al grado d’appello .
Ne discende l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo viene denunciata « violazione di legge e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello in relazione agli artt. 115, 116 e 232 c.p.c. e 2697 c.c. nella parte in cui i mezzi istruttorii articolati dall’attore appellante sig. COGNOME NOME sono stati giudicati insufficienti o inappropriati ».
Il quarto motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) quinto motivo, con cui viene denunciata « violazione di legge e nullità assoluta per mancata valutazione di un documento essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione presente nei documenti di causa con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c. ».
Per un verso -e in linea generale -la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha statuito che il ricorrente non aveva né allegato, né, tanto meno, provato che l’associazione per delinquere diretta allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività pericolosa di adulterazione di combustibili « operasse già all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘incendio » in cui egli aveva perso la vista e « che, in quel momento, ne facessero parte i convenuti », nonché nella parte in cui, in funzione RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione di tali circostanze, ha reputato irrilevante la documentazione prodotta e inammissibili le prove orali richieste; il ricorrente deduce, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe commesso un duplice errore, da un lato ignorando che il sodalizio criminale tra i convenuti era stato già
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accertato in sede penale, dall’altro impedendo all’attore di esercitare il diritto alla prova.
Per altro verso -e in particolare -la gravata pronuncia è censurata per avere omesso di esaminare il documento prodotto al n.6 del foliario del fascicolo di parte di primo grado, in cui sarebbe stato contenuto il rapporto giudiziario relativo all’incendio del 7 maggio 1997.
5.1. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inammissibili, in quanto, al di là RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello incensurabilmente espresso dalla Corte territoriale.
Le doglianze in questione, infatti, nel l’invocare il sindacato sul la ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie di cui viene dato conto nella sentenza impugnata, omettono di considerare che l’una e l’altra attività sono riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, non criticabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
5.2. Quanto alla specifica censura di omesso esame (nella sostanza proposta, sebbene senza formale riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con il quinto motivo di ricorso), essa va incontro ad una duplice specifica ragione di inammissibilità.
Da un lato, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (ma la previsione ha trovato continuità normativa nel ‘nuovo’ quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, introdotto dal d.l gs. n. 149 del 2022), va esclusa
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la possibilità di denunciare siffatto vizio nell’ipotesi in cui la sentenza d ‘appello impugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma risiede nella c.d. ‘doppia conforme’ in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c od. proc. civ., ha l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).
Dall’altro lato, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri RAGIONE_SOCIALE‘essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controvers ia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile l’omesso esame di elementi istruttori (nella specie, la prova precostituita di cui al documento n.6 del foliario del fascicolo di primo
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grado) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Questa decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE del 22 dicembre 2021, versata in atti, e la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale vertente tra il ricorrente e le controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; esse -diversamente dalla richiesta infondatamente formulata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti -non vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Erario, ma restano a carico del soccombente NOME COGNOME, pur ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal momento che tale ammissione, nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all ‘ altra risultata vittoriosa (Cass. 19/06/2012, n. 10053; Cass. 31/03/2017, n. 8388; Cass.13/11/2020, n. 25653).
La circostanza che il ricorrente risulti ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o
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di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. ‘raddoppio del contributo’); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020, cit. ; Cass. 10/06/2020, n. 11116).
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Questa statuizione lascia impregiudicata la questione RAGIONE_SOCIALEa debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.
La richiesta di liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, quale parte ammessa al gratuito patrocinio, recante la data del 14 dicembre 2023, è inammissibile. Invero, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ esito del giudizio di cassazione (Cass.31/05/2018, n. 13806). La competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di
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cassazione, al riguardo, deve essere esclusa in considerazione del tenore del comma 2 del citato art. 83, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3bis del medesimo articolo -introdotto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 che, nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento ‘contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta’, esp licita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 16/06/2020, n.11677).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione