Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23938/2018 R.G. proposto da domiciliato in
INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 477/2017 de lla Corte d’Appello di Ancona, depositata l’8 .2.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’attuale controricorrente, assunta in qualità di personale ATA dal RAGIONE_SOCIALE con plurimi reiterati contratti a termine, convenne in giudizio il datore di lavoro per chiedere l ‘accertamento del proprio diritto agli scatti retributivi di anzianità con decorrenza dal l’inizio del primo rapporto di lavoro a termine e la condanna del MRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe conseguenti differenze retributive.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, accolse in parte la domanda RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, riconoscendole il diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera e al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
Entrambe le parti impugnarono la decisione di primo grado e la Corte d’Appello di Ancona, rigettando l’appello principale del MRAGIONE_SOCIALE e accogliendo quello incidentale RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, modificò il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale eliminando «la declaratoria di prescrizione per le somme maturate prima RAGIONE_SOCIALE‘1.7.2004».
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello il MRAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La lavoratrice si è difesa con controricorso.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unic o motivo di ricorso il MRAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione alla violazione ed errata applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c.».
Non è dunque più in discussione il diritto RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive, ma lo è soltanto
l’individuazione del corretto termine di prescrizione di quel diritto. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere applicabile nel caso di specie la prescrizione decennale del credito da inadempimento RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione ex lege RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare tempestiva attuazione alla normativa eurounitaria, dovendosi dare invece prevalente considerazione al fatto che si tratta di differenze retributive, per le quali vale pur sempre il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
Il ricorso è fondato, intendendosi qui dare continuità all’orientamento già espresso sul punto da questa Corte in una precedente decisione.
Invero, « la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa RAGIONE_SOCIALEa medesima natura RAGIONE_SOCIALEa condizione alla quale l ‘ azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l ‘ assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall ‘ art. 2948, n. 4., c.c. per ‘ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi ‘ , e dal n. 5 in relazione alle ‘ indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ‘ , perché è quest’ultimo il termine che vale per l ‘ obbligazione alla quale si riferisce la domanda di
equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione ‘ alla rovescia ‘ , nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile » (Cass. n. 10219/2020; principio affermato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363, comma 3, c.p.c.) .
In altri termini, quantunque il diritto alle differenze retributive sia invocato in forza RAGIONE_SOCIALEa clausola n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il rimedio contro l’illegittima discriminazione del lavoro a termine da parte RAGIONE_SOCIALEa normativa interna non può che consistere nel ripristino del medesimo trattamento che sarebbe spettato in caso di assunzione a tempo indeterminato; e in tale trattamento rientra anche la prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione pagata con periodicità mensile.
Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.), ripristinando quanto deciso dal giudice di primo grado, ovverosia il riconoscimento dei diritti RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, ma con il limite RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
La definizione del processo con la decisione nel merito impone la pronuncia sulle spese di lite, anche con riguardo ai precedenti gradi di giudizio.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa sua parziale e prevalente soccombenza, il MRAGIONE_SOCIALE viene condannato alla rifusione di tre quarti RAGIONE_SOCIALEe spese di primo e di secondo grado in favore RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice, liquidate come indicato nelle due sentenze di merito.
Le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate per intero, in ragione del fatto che il ricorso è stato
presentato prima RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha affermato il principio al quale questa decisione si uniforma.
Si dà atto, in base al l’esito del giudizio e alla natura del l’amministrazione ricorrente , che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata, sulla base di rapporti a tempo determinato, per il periodo dal 27.10.2001 al 31.8.2011 e condanna per l’effetto il MRAGIONE_SOCIALE al paga mento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive da calcolare sulla base RAGIONE_SOCIALEa medesima progressione prevista in favore degli assunti a tempo indeterminato a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, salva la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe somme maturate antecedentemente al 1°.7.2004, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
condanna il MRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, di tre quarti RAGIONE_SOCIALEe spese relative ai due gradi di merito, liquidate nella stessa misura indicata nelle sentenze del Tribunale di Macerata e RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona , dichiarando compensato il restante quarto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024.