Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6231 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6231 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22108/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEL. N. 18/08, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesadall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l a sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 454/2023, pubblicata in data 30 marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento di RAGIONE_SOCIALE – con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 501.523,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo di prestazioni rese dalla opposta, allorquando era in bonis -sostenendo che la pretesa creditoria era infondata perché basata sulle sole fatture emesse dalla opposta, e che i crediti prospettati dovevano ritenersi prescritti ai sensi dell’art. 2951 c.c.; la Curatela fallimentare oppose che le prestazioni rese non erano inquadrabili nell’ambito del contratto di trasporto, ma riferibili ad un complesso di attività rientranti nell’attività di smaltimento di rifiuti .
I l Tribunale di Nocera Inferiore accolse parzialmente l’opposizione, condannando la società opponente a pagare la minor somma di euro 221.338,20, oltre interessi legali, ritenendo provata l’esecuzione delle prestazioni solo per alcune delle fatture azionate.
L a Corte d’appello di Salerno, investita del gravame da RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellante a pagare la somma di euro 109.652,16, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture nn. 115 e 120 del 2003. In sintesi, condivisa la qualificazione del contratto adottata dal primo giudice -quale appalto di servizi di trasporto -ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cui all’art. 2951 c.c. e conseguentemente dichiarato la prescrizione dei crediti derivanti dalle fatture aventi ad oggetto prestazioni di trasporto risalenti ad oltre un anno prima del deposito del ricorso monitorio; ha, invece, considerato dovuti gli importi portati dalle fatture n. 115/2003 per euro 76.472,16 e n. 120/2003 per euro 33.180, entrambe aventi ad oggetto interventi di disinfestazione e derattizzazione.
Il Fallimento ha proposto ricorso, sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.
Considerato che:
Il primo motivo del ricorso principale denuncia ‹‹Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1322, 1323, 1362 cod. civ., anche con riguardo all’art. 2951 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› .
I l secondo motivo censura per ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.›› : il giudice d’appello, omettendo di valutare il contenuto di singoli ordini ed offerte, dal cui esame avrebbero dovuto desumere la prevalenza dell’elemento causale dell’appalto, a vrebbero erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c.
Con il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (nullità della sentenza impugnata per evidente errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova): la corte territoriale avrebbe travisato il contenuto oggettivo delle prove, ed in particolare, dei documenti acquisiti al giudizio, non idonei a dimostrare l’esistenza del credito e l’esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..
La Corte d’appello ha ritenuto che con il ‘messaggio fax apparentemente proveniente da IBI e non contestato’ la controparte, su cui incombeva il relativo obbligo, avesse dimostrato l’esecuzione delle prestazioni riportate nelle due fatture azionate (la n. 115 e la n.
120 del 2003); così argomentando sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 115 c.p.c., essendo stato il documento specificamente contestato, nonché nella violazione degli artt. 116, 2727 e 2729 c.c., dato che quel messaggio non poteva concretare una prova documentale, né poteva dare luogo ad un riconoscimento del debito, bensì integrava mero elemento indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per poter risalire dal ‘fatto noto’ al ‘fatto ignorato’ .
In controricorso e nella memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE, nell’evidenziare di avere proposto, in via principale, autonomo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza in questa sede impugnata, iscritto a ruolo al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., proponendovi i medesimi motivi formulati nel presente giudizio con il ricorso incidentale, chiede la riunione dei ricorsi.
A i sensi dell’art. 335 c.p.c. tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un unico processo . Pertanto, il presente ricorso va rimesso a nuovo ruolo, al fine di essere trattato congiuntamente con l’altro ricorso, pendente tra le medesime parti, iscritto al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO.
P.Q.M.
rimette la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME