Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2668 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2668 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 4388-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di procuratore generale di COGNOME NOME, COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5207/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2024 R.G.N. 3537/NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/01/2026
CC
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FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 22 luglio 2024, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME COGNOME riassunta dagli eredi NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME verso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) in data 17.3.2016 per il recupero del credito dall’RAGIONE_SOCIALE maturato nei confronti del de cuius , essendo al primo dovuta la restituzione delle somme versate al secondo in esecuzione della sentenza resa dal TAR del Lazio il 20.4.2002 a seguito della sentenza di riforma resa dal Consiglio di Stato il 4.4.2005 e della sentenza dichiarativa dell’inammis sibilità del ricorso per revocazione della predetta decisione resa dal Consiglio di Stato il 12.6.2012 che segnava il definitivo rigetto dell’originaria domanda.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il credito estinto per prescrizione risultando lo stesso esigibile ex art. 336 c.p.c. dalla data di emanazione della sentenza di riforma del Consiglio di Stato, e cioè dal 4.4.2005 e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza medesima, e cioè dal 12.6.2012 e non potendo ritenersi il decorso della stessa né interrotto dall’atto di costituzione in mora invocato dall’RAGIONE_SOCIALE, risultante privo di sottoscrizione, né sospeso per effetto del giudizio di revocazione, non valendo, in ogni caso, in base al nuovo testo dell’art. 336 c.p.c., l’effetto interruttivo della domanda di rigetto dell’impugnazione senza nel contempo introdurre la domanda restitutoria.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi COGNOME con l’eccezione della COGNOME, per aver rinunciato all’eredità, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, comma 4, c.c. nonché del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente disconosciuto l’efficacia interruttiva dell’atto di costituzione in mora inviato dall’Avvocatura dello Stato del 21.3.2015 per trattarsi di atto scritto, proveniente da soggetto certo e chiaramente identificabile, che ha raggiunto il suo scopo.
Con il secondo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamenta a carico della Corte territoriale l’aver negato efficacia interruttiva alle difese svolte nel giudizio di revocazione ed escluso il decorso della prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza di riforma avvenuto il 12.6.2012.
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili.
Deve, infatti, ritenersi che la Corte territoriale abbia innanzitutto correttamente individuato, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. nel testo attuale, il termine di decorrenza della prescrizione dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma della pronunzia del TAR Lazio, e cioè dal 4.4.2005 ed abbia, poi, con interpretazione immune da vizi logici e giuridici, considerato inesistente, in quanto privo di sottoscrizione, l’atto del 21.3.2015 cui l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, assumendo l’irrilevanza della sottoscri zione a fronte della riconoscibilità del mittente, annette efficacia interruttiva della prescrizione.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato (v. Cass. n. 2335/2024) che: ‘è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora, atteso che lo
stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec . Sicché, ai fini della validità dell’effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione” (v. anche Cass. n. 12182/2021). L’atto di costituzione in mora è, infatti, un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta ” ad validitatem ” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, ” ex post “, e con efficacia ” ex tunc “, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione (così sempre Cass. 12182/2021, cit. supra ; vedi anche: Cass. n. 24149/2018; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 19105/2007).
Occorre, dunque, ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sottoscrizione è un ‘ elemento essenziale ‘ , in difetto del quale non si produce l’effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione.
Ed allora la censura si rivela inammissibile ex art. 360 bis , n. 2, c.p.c.
Quanto all’ulteriore rilievo va osservato che, come è stato chiarito da questo Giudice di legittimità (v. Cass. n. 30389/2019) la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato. Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente
esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, infatti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell’opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto. Nel caso qui in esame, il pagamento (poi oggetto di ripetizione) è avvenuto in data imprecisata e comunque successiva alla sentenza del TAR del 2002 e anteriore alla data del deposito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3265 del 04.04.2005; rispetto a quest’ultima , la C orte d’appello ha accertato che al momento della notifica del Decreto Ingiuntivo opposto (05.05.2016), erano decorsi oltre undici anni con definitivo superamento del termine prescrizionale previsto dall’art. 2946 c.c. e definitiva estinzione del diritto alla ripetizione delle somme oggetto di ingiunzione.
Rispetto al pagamento, però, la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato da parte del COGNOME ha avuto effetto interruttivo fino alla data della sentenza del 2005 (v. Cass. n. 16120/2023).
La proposizione di una domanda giudiziale determina l’interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l’istanza principale, assumendo rilievo l’unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un’unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi.
Ed allora vi è da chiedersi se, dopo la sentenza del 2005, vi sia stato un ulteriore effetto interruttivo con la proposizione del ricorso per revocazione.
Quanto al ricorso del COGNOME (proposto in epoca imprecisata dell’anno 2006, iscritto al RG 2560/2006: si veda l’epigrafe della sentenza del Consiglio di Stato) sicuramente tale effetto non vi è stato. Però potrebbe esservi stato, quanto all’RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), in dipendenza della posizione assunta in tale giudizio.
È stato, infatti, affermato (v. Cass. 13438/2013) che la mera proposizione della citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. proposta dal debitore avverso la sentenza (e quindi l’attività processuale solo di detta parte) non può avere effetti ai fini della predetta interruzione.
La questione si pone, però, in termini nettamente diversi con riferimento all’eventuale attività processuale del creditore convenuto nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. Infatti, se costui si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della revocazione che mira nella sostanza all’accertamento negativo del proprio debito) compie una attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’art. 2943 c.c.
Tanto precisato, va osservato che, nello specifico, se pure risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di revocazione che l’RAGIONE_SOCIALE (allora RAGIONE_SOCIALE) si era costituita per resistere alla domanda di revocazione, non sono stati messi a diposizione del collegio, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE r icorrente, gli elementi indispensabili per ricollegare a tale atto gli effetti interruttivi pretesi.
L’RAGIONE_SOCIALE , infatti, oltre a non aver trascritto, quantomeno nelle parti di interesse il relativo atto (che non risulta localizzato nè
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prodotto) non ha dato conto della data in cui lo stesso è pervenuto a conoscenza della controparte, se prima o dopo il 5.5.2006, data anteriore di un decennio a quella del 5.5.2016, corrispondente alla notifica alla controparte del decreto ingiuntivo poi opposto.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2026
La Presidente (NOME COGNOME)