Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6665 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6665 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 622/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE in persona del legale curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 2010/2024 depositata il 14/12/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza del 18.4.2024 il Tribunale di Palermo ha aperto la Liquidazione giudiziale della società RAGIONE_SOCIALE su ricorso del creditore NOME COGNOME .
1.1. -Con reclamo ex art. 51 CCII la società ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo (sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 comma 8, e 41 comma 1, CCII), il mancato superamento della soglia debitoria ex art. 49 CCII, la prescrizione del credito del ricorrente e l’insussi stenza dello stato di stato insolvenza.
-Avverso il rigetto del reclamo da parte della C orte d’appello di Palermo, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui la Liquidazione giudiziale intimata ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre l’intimato NOME COGNOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo (‘ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 51 CCII, già art. 18 L.F., come novellato dai d.l.vo. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169. Inapplicabilità dei limiti di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. Natura camerale del processo pre-liquidazione giudiziale ‘) si censura la declaratoria di inammissibilità del l’eccezione di prescrizione del credito dell’istante , ritenuta tardiva perché sollevata, per la prima volta, in sede di reclamo, nonostante la corte territoriale avesse riconosciuto l’effetto pien amente devolutivo di tale procedimento rispetto all’appello.
2.2. -Con il secondo mezzo (‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 c.c., 1334 e 1335 e 2943 c.c. – Intervenuta prescrizione del credito dell’istante ‘) si censura la declaratoria di infondatezza della stessa eccezione di prescrizione, già dichiarata inammissibile, con errata applicazione del criterio dell’effetto meramente processuale di cui alla sentenza della Corte cost. n. 3/2010 anche alla costituzione in mora, che invece, quale atto unilaterale recettizio con effetti sostanziali, quanto a conoscibilità e perfezionamento è disciplinato dagli artt. 1334 e 1335 c.c.
2.3. -Il terzo motivo (‘ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 I ntervenuta prescrizione del credito dell’istante COGNOME ‘) denunzia l’ulteriore errore di far decorrere il termine di 10 giorni ex art. 140 c.p.c. per il perfezionamento dell’atto di costituzione in mora non già, come dovuto, dalla data della spedizione della raccomandata informativa (12.2.2014), bensì dalla data in cui essa pervenne alla residenza del destinatario (14.2.2014), quando invece, alla data della notifica del ricorso per l’apertura della L iquidazione giudiziale mediante deposito dell’atto presso la Casa comunale (23.2.2024), il credito di COGNOME era già prescritto, in quanto la conoscibilità dell’atto di costituzione in mora, inglobato nell’atto di precetto, si era verificata il giorno dell’accesso del messo notificatore presso la residenza del debitore (11.2.2014) o al limite allo scadere dei 10 giorni successivi alla spedizione dell’avviso ex art. 140 c.p.c. (22.2.2014), non già alla data della sua ricezione (24.2.2014)
2.4 -Con il quarto mezzo (‘ Violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 49, ultimo co mma e dell’art. 42 CCII, d ell’art. 2909 cc mancato superamento della soglia di 30.000 euro ‘) si contesta l’affermazione della corte d’appello per cui la verifica della concreta esigibilità e dell’attuale esistenza del credito sarebbe operazione rimessa alla formazione dello stato passivo, trattandosi non già di un fatto impeditivo da provarsi a cura del debitore, bensì di una condizione dell’apertura della liquidazione giudiziale, da accertarsi d ‘ufficio dal tribunale sulla base dell’istruttoria prefallimentare, la cui eventuale incertezza ne preclude l’apertura .
2.5. -Il quinto motivo (‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 lett. b) e 121 CCII -Insussistenza dello stato di insolvenza ‘) aggredisce l’accertamento dello stato di insolvenza effettuato, in assenza di prove fornite dal creditore ricorrente nella fase di pre-liquidazione (al di là del credito prescritto e dei debiti verso AdE ammontanti a 24.000,00 euro, di cui oltre 19.000 euro relativi a cartelle sospese), solo sulla base di documenti provenienti dalla fase di accertamento del passivo, peraltro non esaminati ai fini della soglia di fallibilità.
-Il primo motivo è infondato e va respinto, con assorbimento del secondo e del terzo, mentre il quarto e il quinto sono inammissibili.
-La questione che viene in rilievo è se possa essere formulata per la prima volta nel giudizio di reclamo ex art. 51 CCII l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal creditore che abbia proposto il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII.
A tale questione, posta dal primo motivo, va data risposta negativa.
4.1. -L’indagine può prendere le mosse dal consolidato orientamento di questa Corte formatosi sulla disposizione di cui all’art. 18 l.fall. -come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha sostituito al precedente istituto dell'”appello” quello del “reclamo” -poiché il relativo impianto è rimasto sostanzialmente invariato nell’art. 51 CCII .
Secondo una massima divenuta tralatizia, il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (così come, ora, quello di liquidazione giudiziale) è un mezzo di impugnazione caratterizzato, in coerenza con la natura camerale dell’intero procedimento , da un effetto devolutivo pieno, con la conseguenza che non si applicano, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. (Cass. Sez. 1, n. 22546 del 2010, n. 5257 del 2012, n. 8227 del 2012, n. 6835 del 2014, n. 26771 del 2016, n. 4893 del 2019, n. 33069 del 2023, n. 8941 del 2024).
4.2. -Per vero si è anche detto che, in realtà, questo effetto devolutivo “pieno” non rende sufficiente la mera richiesta di riesame, senza enunciazione dei motivi, di tal che il requisito dell’art. 342 c.p.c. è solo attenuato, e dunque, se il devolvibile non incontra i limiti previsti da ll’art. 342 c.p.c., il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo (Cass. Sez. 1, n. 6306 del 2014, n. 20534 del 2023, n. 8904 del 2024, n. 14703 del 2024), risultando comunque inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l’atto introduttivo (Cass. Sez. 1, n. 13505 del 2014).
Insomma, ancorché non sia richiesta l’indicazione degli “specifici motivi” di cui all’art. 342 c.p.c., il reclamo ex art. 18 l.fall. deve pur sempre contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, in guisa che l’ambito dell’impugnazione è circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte.
Di qui il distinguo rispetto al carattere (davvero) pienamente devolutivo del reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all’art. 22 l. fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto, attribuendo alla corte d’appello il riesame completo della “res iudicanda”, senza che l’ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni fatte valere dalla parte reclamante (Cass. Sez. 1, n. 12706 del 2014, n. 31531 del 2021, n. 1579 del 2024).
Va poi precisato, rispetto al caso in esame, che l ‘art. 51, comma 2, lett. c), CCII -come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 -prescrive quale contenuto del reclamo l’ esposizione non più ‘ dei fatti e degli elementi di diritto’ , bensì (e proprio) ‘dei motivi’ su cui si basa l’impugnazione .
4.3. -A l di là dell’affermazione di principio sul l’effetto devolutivo del reclamo ex art. 18 l.fall. -trasponibile al reclamo ex art. 51 CCII -a rilevare è la sua declinazione in concreto, che in effetti risulta predicata per lo più in relazione alla possibilità di nuove allegazioni e nuove prove.
Nella giurisprudenza di questa Corte si trova costantemente affermato che il reclamante, ancorché non costituito innanzi al tribunale, ha la facoltà di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado, i fatti a sua difesa e i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1, n. 22546 del 2010, n. 9174 del 2012, n. 6835 del 2014, n. 21445 del 2023). Di modo che, a differenza del giudizio d’appello, le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale (Cass. Sez. 1 n. 14703 del 2024), con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. (Cass. sez. 1, n. 5520 del 2017, n. 1579 del 2024).
Anche nelle ipotesi in cui il fallimento sia subentrato al concordato preventivo, quel principio viene declinato come possibilità di dedurre per la prima volta, nel giudizio di reclamo, fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al tribunale, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio (Cass. Sez. 1, n. 1169 del 2017, n. 27301 del 2018, n. 11216 del 2021, n. 35423 del 2023, n. 19607 del 2025).
Nel tempo, il criterio in disamina è stato meglio perimetrato.
4.4. -In primo luogo, si è detto che l’ effetto devolutivo del reclamo fallimentare non può estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio, e, in particolare, da quella d’incompetenza ex art. 9 l. fall., poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che -qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l’eccezione d’incompetenza anche in fase di gravame -sarebbero suscettibili, se l’eccezione fosse fondata, di ricominciare “ex novo” innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria» (Cass. Sez, 1, n. 5257 del 2012, n. 12550 del 2013, n. 26771 del 2016, n. 20661 del 2019).
Il principio è stato poi corroborato nel senso che, «in tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALE parti, secondo quanto previsto dall’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare; conseguentemente, l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado (Cass. Sez. 1, n. 12131 del 2024).
4.5. -In secondo luogo è stato posto in evidenza che, una cosa è l’effetto devolutivo del reclamo ex art. 18 l.fall., altr a è l’ applicazione della regola prevista dall’art. 115, comma 1, c .p.c. secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte costituita. In altri termini, consentire alle parti di proporre con il reclamo anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale non
significa, però, abilitarle a contestare, per la prima volta in quella sede, fatti già allegati in sede prefallimentare dall’istante , ma non specificamente contestati dal fallendo ritualmente costituito, come impone l’art. 115, comma 1, c .p.c. (Cass. n. 32531 del 2024).
4.6. -Con specifico riguardo alla posizione del creditore ricorrente, è consolidato, e anche di recente confermato, l’orientamento in base al quale, in sede di reclamo, il pagamento del debito verso il creditore istante può spiegare effetto -ai fini della revoca della sentenza di fallimento, per difetto di legittimazione di quest’ultimo -solo se intervenuto prima della dichiarazione di fallimento e con atto di data certa anteriore, mentre la desistenza non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, quale atto di natura meramente processuale rivolto al giudice, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodotta soltanto in sede di reclamo (Cass. Sez. 1, n. 16122 del 2019, n. 13187 del 2020, n. 1881 del 2022, n. 11495 del 2024, n. 7920 del 2025).
4.7. -Da ultimo si è chiarito che, dovendo la condizione di fallibilità di cui all’art. 15, comma 9, l.fall. -di tenore identico a ll’art. 49, comma 5 CCII -sussistere al momento della dichiarazione di fallimento ed essere accertata sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’istruttoria prefallimentare, non possono essere presi in considerazione i documenti tardivamente prodotti nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., per la prima volta, al fine di dimostrare il venir meno della predetta condizione, anche se formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1, n. 2223 del 2025, con riguardo a produzione effettuata in sede di reclamo da parte del debitore rimasto contumace avanti al tribunale).
4.8. -Così ricostruito il quadro di riferimento, ne consegue, più in generale, che l’effetto devolutivo del reclamo -in base al quale le parti sono abilitate a proporre questioni nuove, non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, al fine di ridiscutere su base complessiva i presupposti soggettivi e oggettivi dell ‘ apertura della procedura -non interferisce con le altre regole del processo di impugnazione, e in particolare non consente di superare eventuali decadenze o preclusioni che siano già maturate.
4.9. -Venendo dunque al caso in esame, da quanto detto discende che non è possibile rimettere in discussione in sede di reclamo, per la prima volta, attraverso l’eccezione di prescrizione -che come noto è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio la legittimazione attiva del creditore ricorrente, una volta che la stessa sia stata accertata dal tribunale, in difetto di contestazioni, e anche quando ciò sia dipeso dalla mancata costituzione del debitore; sempre che, ovviamente, la sua mancata partecipazione al giudizio di apertura della liquidazione giudiziale non sia dipesa da un vizio della notifica, o comunque dalla violazione RAGIONE_SOCIALE regole che governano il contraddittorio.
Come visto, infatti, l’effetto devolutivo può valere (e vale) per i fatti originariamente non valutati ma comunque direttamente valutabili, non anche per le eccezioni non sollevate dalla parte cui sia riservata la relativa potestà, le quali perciò non possono essere sollevate per la prima volta in sede di reclamo, anche perché ne resterebbe pregiudicata l ‘esigenza di snellezza e celerità del l’intero procedimento.
Viene formulato il seguente principio di diritto:
‘L’eccezione di prescrizione del credito dell’istante, in quanto eccezione in senso stretto influente sulla legittimazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, CCII, non può essere proposta dal debitore per la prima volta nel giudizio di reclamo ex art. 51 CCII, salvo che la mancata partecipazione del debitore al procedimento di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 41 CCII) non sia dipesa dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul contraddittorio. ‘
-Come anticipato, dall’infondatezza del primo motivo restano assorbiti il secondo e il terzo, alla luce del principio per cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile un capo di domanda o un motivo d’impugnazione -in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi” -abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi spese “ad abundantiam”, e restano perciò irrilevanti, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere, e nemmeno l’interesse, a impugnarle, essendo tenuta soltanto a censurare la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della
decisione (Cass. Sez. U., n. 11675 del 2020; conf. da ultimo Cass. Sez. 1, n. 10240 del 2025).
-Il quarto motivo è inammissibile perché afferisce al merito e alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, senza confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi , avendo la corte territoriale accertato il superamento della soglia debitoria di € 30.000,00 (credito di NOME COGNOME € 17.804,00, credito dell’RAGIONE_SOCIALE € 24.918,00), aggiungendo poi che le ‘cartelle sospese’ (asseritamente ammontanti a € 19.856,40) non equivalgono a ‘somme non dovute’, «giacché la sospensione non cancella l’esistenza del credito erariale, ma produce unicamente l’effetto di renderlo temporaneamente inesigibile».
-Analoghe ragioni di inammissibilità affliggono il quinto motivo, che oltre ad essere di natura meritale difetta anche di specificità.
-In conclusione il ricorso va rigettato con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, stanti le sue (prima accennate) peculiarità.
-Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME