SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 736 2026 – N. R.G. 00002324 2024 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 12 03 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in funzione di AVV_NOTAIO monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2324 del RAGIONE_SOCIALE generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2024, proposta da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO, presso l ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla
citazione
ATTORE – OPPOSTO
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cagliari, INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla
l ‘ comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA – OPPONENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I termini della controversia sono i seguenti.
Con ricorso in opposizione all’esecuzione depositato l’8 novembre 2023, in qualità di chiamata all’eredità del defunto ha contestato la legittimità della procedura esecutiva avviata da in esecuzione della sentenza n. 3143/2003 emessa dal Tribunale di Cagliari all’esito del giudizio di merito distinto con n. r.g. 3995/2003; in particolare, la ricorrente ha contestato la legittimità del procedimento di notificazione del precetto, avviato il 7 ottobre 2020 e conclusosi, per compiuta giacenza del plico ai sensi dell’art. 140 c.p.c.,
solo il 24 ottobre 2020, ovvero due giorni dopo la morte di nonché l’intervenuta prescrizione del diritto accertato con la sentenza passata in giudicato, in quanto tra la prima notificazione del precetto, avvenuta nel 2003, e la seconda, intervenuta nel 2020, è intercorso un termine superiore a dieci anni, senza che fosse compiuto dal creditore alcun atto interruttivo della prescrizione.
Con provvedimento del 16 febbraio 2024 il AVV_NOTAIO dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta dalla ricorrente, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in ordine alla prescrizione del diritto di credito, e ha assegnato alla parte interessata il termine perentorio del 16 aprile 2024 per l’introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 15 aprile 2024 ha agito per l’introduzione del giudizio di merito il quale ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell’opponente che, in quanto semplice chiamata all’eredità e non erede non avrebbe potuto proporre opposizione all’esecuzione e ha contestato, nel merito, il fondamento dell’opposizione in quanto il credito fatto valere in sede esecutiva non è prescritto, in quanto sono intervenuti, medio tempore , atti interruttivi del termine di prescrizione.
Con comparsa di costituzione del 19 luglio 2024 si è costituita nel giudizio di merito che ha confermato i motivi di opposizione già fatti valere con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., oltre ad eccepire l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
All’udienza del 12 marzo 2026 il AVV_NOTAIO ha tenuto la causa in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies , comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ha agito in giudizio per chiedere la dichiarazione di improcedibilità e di estinzione della procedura esecutiva della sentenza n. 3143/2003 del Tribunale di Cagliari, avviata da stante la sua nullità derivante dall’invalidità del procedimento notificatorio del precetto e l’intervenuta prescrizione del diritto di credito accertato dalla
sentenza portata ad esecuzione.
L’opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente in quanto l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010 esclude espressamente dall’ambito applicativo della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, in base al principio della ragione più liquida, un provvedimento giurisdizionale a carattere decisorio non deve necessariamente rispettare l’ordine logico delle questioni prospettate dalle parti, ma può giungere alla definizione del giudizio anche sulla base di una sola di esse, laddove la sua fondatezza sia evidente e abbia carattere assorbente rispetto a tutte le altre ( ex multis , Tribunale di Savona, 13 giugno 2018; Tribunale di Roma, 28 giugno 2017, n. 13588; Tribunale di Massa, 21 giugno 2018, n. 467).
3 .1. Nel caso di specie la fondatezza dell’opposizione proposta da deriva dal l’avvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato da mediante la notificazione dell’atto di precetto avviata il 22 luglio 2020.
3.2. Va osservato preliminarmente che, in materia di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 2946 ss. c.c., secondo la quale il termine ordinario di prescrizione dei diritti è pari a dieci anni. L’art. 2953 c.c., inoltre, estende l’applicazione di tale termine decennale anche ai diritti che, sebbene originariamente disciplinati da norme che prevedono un termine prescrizionale inferiore, siano stati oggetto di una sentenza di condanna passata in giudicato.
3.3. Nel caso di specie ha agito in sede esecutiva mediante la notificazione di un atto di precetto relativo a una sentenza del 2003 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato il defunto al pagamento in suo favore di canoni di locazione scaduti. Tale diritto al pagamento, pertanto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e per effetto dell’art. 2953 c.c., è stato sottoposto ad un termine di prescrizione decennale.
La controparte ha eccepito la prescrizione di tale diritto, in quanto il relativo termine, che è iniziato a decorrere nel 2003 con il passaggio in giudicato della sentenza, sarebbe spirato nel 2013.
Quale prova del mancato decorso del termine prescrizionale tra la data di notificazione del primo precetto e la notificazione del precetto avente ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, avvenuta nel 2020, ha prodotto in giudizio due ulteriori atti di precetto notificati, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, e la prova dell’iscrizione di un diritto di ipoteca su un immobile di proprietà del defunto in data 3 agosto 2011.
Le prove fornite dall’opposto, tuttavia, non consentono di ritenere superata la prova di avvenuta prescrizione del diritto portato in esecuzione nel 2020.
Infatti, i precetti reiterati nel 2004 e nel 2005 hanno prodotto l’effetto interruttivo proprio della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, disciplinato dall’art. 2943 c.c.
Il medesimo effetto, tuttavia, non è stato prodotto dall’iscrizione dell’ipoteca, in mancanza della prova dell’avvenuta comunicazione al debitore di tale iniziativa. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, stante la tipicità degli atti produttivi dell’effetto interruttivo della prescrizione indicati dall’art. 2943 c.c., l’iscrizione di ipoteca che non sia rivolta al debitore in termini di intimazione e sia, quindi, priva dei caratteri propri della messa in mora, non può produrre un effetto interruttivo sulla prescrizione. Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quindi, è necessario che l’atto compiuto sia rivolto direttamente al debitore e consista in una richiesta di adempimento. Non è sufficiente, invece, la mera manifestazione della volontà, da parte del creditore, di voler tutelare il suo diritto ( ex multis , Cass. civ. 6 agosto 2024, n. 22267; Cass. civ. 5 maggio 2022, n. 14213).
Pertanto, rilevato che nel caso di specie l’ultimo atto interruttivo della prescrizione compiuto dal creditore risale al 2005, deve ritenersi che il diritto azionato con il precetto del 2020 si sia estinto nel 2015, con il decorso del termine di anni dieci dalla notificazione del precetto precedente.
4
. Quanto all’eccezione sollevata da secondo cui l’odierna
opponente, in quanto semplice chiamata all’eredità e non erede del defunto non sarebbe stata legittimata a proporre opposizione all’esecuzione, deve rilevarsene l’infondatezza. L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
4.1. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accettazione tacita dell’eredità si realizza ogniqualvolta il soggetto chiamato non si limiti a compiere atti di mera conservazione dello stato di fatto del patrimonio ereditario, ma ponga in essere attività che presuppongono la sua volontà di accettare. Deve trattarsi, quindi, di atti che presuppongono il possesso della qualifica di erede (Cass. civ. 1° marzo 2021, n. 5569).
4 .2. Nel caso di specie, l’opponente non si è limitata a compiere un’attività di mera conservazione del patrimonio ereditario, ma ha agito in giudizio mediante un’opposizione all’esecuzione per far valere l’estinzione del diritto di uno dei creditori dell’eredità. L’atto compiuto dall’opponente, quindi, non è consistito in una semplice attività gestoria dei beni facenti parte della massa ereditaria. Al contrario, si è concretizzato nel sollevamento di un’eccezione relativa all’intervento di un istituto di natura sostanziale quale la prescrizione in relazione a uno dei debiti della massa ereditaria . Tramite la proposizione di tale eccezione, quindi, l’opponente ha perseguito l’intento di incidere in senso modificativo sul complesso di rapporti giuridici facenti capo al de cuius , mediante la provocazione dell’e ffetto estintivo su uno dei debiti gravanti sull’eredità.
Alla luce dell’effetto perseguito deve, quindi, ritenersi che il sollevamento di quest’eccezione presupponesse la volontà di accettare e che l’opposizione all’esecuzione debba essere qualificata, pertanto, quale accettazione tacita di eredità.
4 .3. In definitiva, pertanto, l’eccezione sollevata dall’opposto deve essere rigettata e l’opposizione deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, commisurato all’importo delle somme oggetto del titolo esecutivo azionato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37
del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
accoglie l ‘ opposizione, per prescrizione del diritto di credito dell’opposto di cui al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3143/2003 del Tribunale di Cagliari;
2 ) condanna l’opposto al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge. Così deciso in Cagliari, il 20 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO COGNOME