Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 319 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25088-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE A FAVORE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; A in
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE avverso l sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva disposto la restituzione a NOME COGNOME, pensionato, degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidar periodo 2014-2016 (per complessivi Euro 10.954,25);
quanto alle somme richieste per il periodo 1.01.2012 – 30.04.2014, la stess Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, consideran applicabile il termine decennale di prescrizione e non già quello quinquennale;
in particolare, ha affermato il mancato decorso della prescrizione decennale co riferimento al periodo oggetto di causa, considerato l’atto di messa in mora da pa della RAGIONE_SOCIALE del 29 maggio 2019, sul presupposto che i ratei di pensione oggetto dell’azione di restituzione per illegittimità delle trattenute applicate, mancass requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per l’operare della prescrizione ex art. 2948 cod. civ;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo
NOME COGNOME ha depositato tempestivo controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritua comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. ricorrente denuncia “L’Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o f applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 2946 cod. civ., anche in r all’art. 16 del regolamento di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE“, per avere, la Corte territo applicato il termine di prescrizione decennale ritenendo erroneamente che il credi non rivestisse i caratteri di liquidità ed esigibilità; deduce, di contro, che l’im credito sarebbe stato determinato e liquido ab origine, controvertendosi unicamente in
merito alla legittimità delle trattenute operate dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di contr solidarietà nella misura risultante dai cedolini di pensione, nei quali risultano con precisione sia le trattenute operate sia l’ammontare dei ratei di pensi corrisposti;
il motivo non merita accoglimento;
questa Corte in un recente arresto (Cass. n. 29523 del 2022, ma cfr. altresì Cas n. 31642 del 2022), relativo ad una fattispecie riguardante l’azione di restitu delle trattenute effettuate, sempre a titolo di contributo di solidarietà, da pa RAGIONE_SOCIALE, ha affermat l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale e non di quella br quinquennale;
la conclusione cui è giunta la giurisprudenza di legittimità si attaglia anche a in esame, sussistendone l’eadem ratio;
l’orientamento richiamato ritiene che nel caso in cui il pensionato abbia riscos ratei di pensione decurtati dalle trattenute operate a titolo di contributo di sol e non abbia potuto riscuotere il superiore importo per avere, la RAGIONE_SOCIALE, esercit unilateralmente (ed illegittimamente) un potere di prelievo sovrappostosi al dirit pensionato, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto no ritenersi “pagabile” e, quindi, ad esso non può applicarsi il termine di prescr quinquennale ex art. 2948 cod. civ., non essendo il credito controverso liquido esigibile;
l’argomentazione sottolinea la chiara differenza concettuale esistente tra domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento e l’azione recupero di una somma indebitamente trattenuta dall’ente previdenziale (nella speci la RAGIONE_SOCIALE), la quale non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del siste calcolo in sé considerata e ove, pertanto, la differenza patrimoniale rivendicata costituisce un credito liquido ed esigibile;
in conclusione, il prelievo patrimoniale fonda su una trattenuta inde (contributo di solidarietà), e, perciò, il ripristino del diritto del pensionato a prestazione nella sua pienezza, scevra da illegittime trattenute, va assoggettat termine di prescrizione ordinario decennale, così come correttamente ritenuto dal Corte territoriale;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dis seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese giudizio di legittimità in RAGIONE_SOCIALE del controricorrente, che liquida in Euro esborsi, Euro 1.000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali n misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenz presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulte importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022
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