Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25419-2023 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 214/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2023 R.G.N. 290/2022;
Oggetto
R.G.N. 25419/2023
COGNOME
Rep.
Ud.28/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore di Ragionieri e Periti Commerciali impugna la sentenza n. 214/2023 della Corte d’appello di Venezia che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Verona che aveva accertato, e dichiarato, l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione in godimento ad NOME COGNOME e condannato la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale.
Propone due motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Resiste COGNOME NOME con controricorso
A seguito di richiesta di decisione depositata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
La Cassa censura la sentenza sulla base di due motivi.
I)Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 47 -bis del d.P.R. n. 639/1970, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 2943 cod. civ. anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di previdenza della cassa (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte ritenuto applicabile la prescrizione decennale perché il credito non sarebbe nè liquido nè esigibile.
II) Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 47 -bis del d.P.R. n. 639/1970, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 2943 cod. civ. anche in relazione all’art. 16 del Regolamento di
previdenza della cassa (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte ritenuto che il credito oggetto di giudizio non integrerebbe una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma un ‘ azione di esatto adempimento di un credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce e sono infondati.
L’orientamento di legittimità consolidato sul punto, come evidenziato in Cass. n. 31527/2022, afferma che «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l’orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.civ. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l’iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l’applicazione dell’art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l’esigibilità del credito, che deve essere
«pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell’art. 129 che dell’art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez. un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., ma quella decennale ordinaria dell’art. 2946 cod. civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l’art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 , secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la
disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. La Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale».
Questo indirizzo si è consolidato ( ex multis, Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4604/2023, n. 9705/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio.
Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l’orientamento formatosi va confermato.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidato in dispositivo, con distrazione.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tip ica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, Cass.27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €1 .500,00 in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 1 .500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3 .000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €1 .500,00; condanna parte ricorrente a pagare €1 .500,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024.
La Presidente NOME COGNOME