Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 2913  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28880/2019 proposto da:
NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  rappresentate  e  difese  dall’AVV_NOTAIO e domiciliate per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati  e  difesi  per  legge  dall’Avvocatura  generale  RAGIONE_SOCIALEo  Stato  e domiciliati presso questa in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE,  n.  167/2019, pubblicata il 13 marzo 2019. Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  10/01/2024  dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  hanno  adito  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE, esponendo  di essere medici che avevano  frequentato le scuole di specializzazione presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Esse hanno domandato il riconoscimento del diritto a essere inquadrate come  lavoratori  subordinati  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  e pagamento di tutte le differenze retributive con la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione individuale, contributiva e previdenziale.
Hanno chiesto pure l’estensione RAGIONE_SOCIALEe norme sul trattamento economico dei medici in formazione specialistica per evitare disparità di trattamento, con correlato pagamento, e, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 1442/2016, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Roma in ordine RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento per violazione del diritto comunitario e il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare alle ricorrenti i maggiori importi dovuti sulle borse di studio in ragio ne RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del tasso di inflazione programmatico e RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali per il personale medico del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  appello,  assumendo  il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
Si  sono  costituite  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  mentre  le  altre Amministrazioni sono rimaste contumaci.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 167/2019, ha accolto il gravame.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La  RAGIONE_SOCIALE,  il  RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE  e  l’RAGIONE_SOCIALE  si  sono  difesi  con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.
Le ricorrenti hanno depositato controricorso e memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Questa affermazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa S.C. (Cass., Sez. L, n. 18710 del 23 settembre 2016), la quale ha affermato che, in tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e finanziate dal RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai MRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che provvede RAGIONE_SOCIALE mera corresponsione materiale RAGIONE_SOCIALEa somma, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi di attuazione e recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in materia.
Ne  consegue  che,  trattandosi  di  questione  attinente  RAGIONE_SOCIALE  titolarità  del rapporto controverso, rilevabile anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, qualora detto ente sia stato l’unico soggetto convenuto in giud izio, l’azione non è proseguibile.
Nella specie, si  evidenzia  che  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  ha  statuito espressamente  in  ordine  RAGIONE_SOCIALE  legittimazione  passiva  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e che la relativa pronuncia non è stata oggetto di appello.
Pertanto, detta questione non può più essere esaminata da questa RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il ricorso verrà deciso prescindendo dal difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con  il  primo  motivo  le  ricorrenti  lamentano  la  violazione  e  falsa applicazione  RAGIONE_SOCIALE  artt.  2946  e  2948  c.c.  in  quanto  la  corte  territoriale avrebbe errato nel considerare il credito da loro azionato, concernente la rivalutazione  annuale  e  la  rideterminazio ne  triennale  RAGIONE_SOCIALE‘importo  RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio loro spettante ex art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 257 del 1991, soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.
Il motivo è fondato.
Sostiene la corte territoriale che il credito azionato si prescriverebbe nel giro  di  cinque  anni  in  quanto,  a  fronte  RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento  RAGIONE_SOCIALE‘importo  in esame  ogni  tre  anni,  conseguirebbe  un’erogazione  da  corrispondersi periodicamente, con il risultato che sarebbe stato operativo il termine di cinque anni previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.
L’assunto non è condivisibile.
A prescindere dal fatto che, comunque, la corte territoriale nulla ha detto con riferimento RAGIONE_SOCIALE rivalutazione annuale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio, si evidenzia che l’art. 2948, n. 4, c.c. è applicabile solo con riferimento alle prestazioni pecuniarie liquide, intendendosi, per tali, le somme messe a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto e non riscosse, e non riguarda, invece, gli importi non versati,  tra  cui  quelli  inerenti  RAGIONE_SOCIALE  rivalutazione  del  credito,  in  caso  di
pagamenti solo parzialmente satisfattivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria, pe i quali trova spazio, per converso, la prescrizione decennale.
Si tratta di un principio spesso enunciato in materia di pensioni (Cass., Sez. L, n. 4248 del 23 marzo 2001), ma di portata ben più generale, come si evince dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza secondo la quale l’art. 2948, n. 4, c.c., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall’art. 129, comma 1, del R.D.L. n. 1827 del 1935 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dRAGIONE_SOCIALE loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo; laddove, ai fini sia RAGIONE_SOCIALE‘una sia RAGIONE_SOCIALE‘altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento RAGIONE_SOCIALE sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento RAGIONE_SOCIALEa P.A. debitrice, ma l’ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquida e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata né messa a disposizione (Cass., Sez. L, n. 9627 del 21 luglio 2000).
In  definitiva,  non  può  essere  soggetto  a  prescrizione  quinquennale,  ai sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  2948,  n.  4,  c.c. , l’importo  in  denaro  che  non  sia  stato quantificato e, soprattutto, sia contestato nella sua misura dRAGIONE_SOCIALE controparte (Cass., Sez. L, n. 31527 del 25 ottobre 2022).
Nella  specie,  la  rideterminazione  triennale  RAGIONE_SOCIALEe  borse  di  studio  non  è liquida ed esigibile, in quanto essa dipende da un provvedimento RAGIONE_SOCIALEa P.A., che non risulta essere stato emesso.
Analogamente, neppure la rivalutazione è stata mai calcolata, atteso che le Pubbliche amministrazioni coinvolte ne hanno sempre criticato la debenza in sé.
A contrastare la liquidità RAGIONE_SOCIALE importi domandati è, allora, la considerazione  che,  dipendendo  il  loro  ammontare  da  atti  RAGIONE_SOCIALEa  P.A.  (la rideterminazione  triennale)  e  dal  tasso  di  inflazione  programmato  (la rivalutazione annuale), essi non sono indicati in una misura fissa ab origine , diversamente dRAGIONE_SOCIALE borsa di studio RAGIONE_SOCIALE quale accedono, ma devono essere stabiliti,  in  concreto, dRAGIONE_SOCIALE stessa P.A., con proprio provvedimento, in un secondo tempo.
Ne deriva che gli aventi diritto, benché, in teoria, sia possibile, da un certo momento  in  poi,  una  quantificazione,  in  astratto,  RAGIONE_SOCIALE  adeguamenti de quibus per mezzo di semplici operazioni matematiche, possono conoscerne ufficialmente l’ entità e, di conseguenza, richiederli solo con la loro messa a disposizione  che,  pacificamente,  non  vi  è  mai  stata  e,  in  assenza  del sopramenzionato provvedimento, non poteva esservi.
A  deporre  per  la  natura  decennale  RAGIONE_SOCIALEa  prescrizione  è,  inoltre,  una seconda circostanza.
Infatti,  deve  evidenziarsi  che  gli  importi  in  esame  sono  dovuti  in attuazione di Direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. La loro mancata quantificazione e messa a disposizione da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A., quindi, costituisce una forma di inadempimento indiretto RAGIONE_SOCIALE obblighi gravanti sul nostro paese in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua adesione all’Unione europea.
Soprattutto, si osserva che la pretesa del singolo di ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria si ricollega RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE originari artt. 5 e 189 del TCE, i quali prevedevano l’obbligo RAGIONE_SOCIALE S tati membri di adottare non solo tutte le misure di carattere generale, ma, altresì, quelle particolari atte ad assicurare l’esecuzione dei doveri imposti dal diritto comunitario (gli articoli di riferimento sono, oggi, gli artt. 4, par. 3, TUE, 291 TFUE e 288 TFUE,
quest’ultimo  specificamente  relativo alle direttive:  Cass.,  Sez.  L , n. 18710 del 23 settembre 2016).
La giurisprudenza ha chiarito, però, che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie (nella specie, le n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione RAGIONE_SOCIALEa formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dRAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, il diritto RAGIONE_SOCIALE interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per inadempimento del l’obbligazione ex lege RAGIONE_SOCIALEo Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo RAGIONE_SOCIALEo Stato come antigiuridico anche sul piano RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno e ricondurre ogni obbligazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa ripartizione indicata dall’ art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto a l risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., Sez. 3, n. 30502del 22 novembre 2019).
A maggior ragione, il mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE obblighi di quantificazione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute in attuazione del diritto UE non può non essere assoggettato RAGIONE_SOCIALE stessa prescrizione decennale.
Neppure potrebbe prospettarsi una similitudine con i crediti retributivi dei pubblici  impiegati,  per  i  quali  opera  la  prescrizione  quinquennale  (Cass., Sez. L, n. 1345 del 14 febbraio 1997).
Infatti, l ‘attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinRAGIONE_SOCIALEgmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dRAGIONE_SOCIALE legge a favore RAGIONE_SOCIALE specializzandi in quanto questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno RAGIONE_SOCIALE interessati nell’attività rivolta RAGIONE_SOCIALE loro formazione e non
costituiscono, quindi, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’RAGIONE_SOCIALE, ma RAGIONE_SOCIALE formazione teorica e pratica RAGIONE_SOCIALE stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass., Sez. L, n. 18670 del 27 luglio 2017; Cass., Sez. L, n.  27481  del  19  novembre  2008;  Cass.,  Sez.  L,  n.  6089 del  18  giugno 1998).
Pertanto, il termine di prescrizione del credito de quo è decennale.
Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni, con il quale queste ultime prospettano l’insussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE rideterminazione RAGIONE_SOCIALE importi percepiti a titolo di borsa di studio.
Tale ricorso è inammissibile.
In ordine RAGIONE_SOCIALE posizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, si rileva che la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME non è stata accolta in primo grado nei loro confronti e che, sul punto, non vi è stata impugnazione in appello, con la conseguenza che la loro responsabilità è ormai stata definitivamente esclusa e che, quindi, non hanno alcun interesse a gravare la decisione di secondo grado.
Per ciò che concerne l’RAGIONE_SOCIALE, invece, si osserva che, sul diritto RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti principali a percepire le somme in questione, si è ormai formato il giudicato.
Infatti, costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario RAGIONE_SOCIALEa  pronuncia  resa  sulla  domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi  nell’ambito  del  rapporto  obbligatorio  tra  le  stesse  parti  (Cass., Sez. L, n. 28415 del 28 novembre 2017).
Nella specie, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici è proprio tale antecedente logico necessario.
La sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha, come evidenziato a pagina due RAGIONE_SOCIALEa  decisione  impugnata,  specificamente ‹‹ accertato il diritto RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE rideterminazione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio dalle stesse percepita, durante gli anni di specializzazione medica, sulla base del tasso programmatico di inflazione e RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali per il personale medico del SSN ››,  con  condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a versare le differenze retributive.
Solo quest’ultima RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame contro la pronuncia di primo grado, ma si è limitata a fare valere l’intervenuta prescrizione del credito RAGIONE_SOCIALEe attuali ricorrenti principali, senza contestarne l’esistenza e la spettanza.
Pertanto, il diritto di NOME COGNOME e di NOME COGNOME a ricevere le somme de quibus non è più contestabile.
Il ricorso principale è accolto, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata è cassata, con riferimento al ricorso principale, con rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
‹‹ Il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio spettante ai medici specializzandi ex art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 257 del 1991 è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione RAGIONE_SOCIALEe relative somme da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. costituisce una forma di inadempimento indiretto RAGIONE_SOCIALE obblighi gravanti sul nostro paese in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua adesione all’Unione europea e che l’importo pagato non è assimilabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘attività dei detti medici›› .
Non sussiste l’obbligo, per le Amministrazioni statali ricorrenti incidentali, di  versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto  per  l’impugnazione  integralmente  rigettata, non  essendo  esse tenute al pagamento di detto contributo.
Tale  obbligo  sussiste,  invece,  a  carico  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, soccombente sul ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata, con riferimento al ricorso principale, con rinvio  RAGIONE_SOCIALE  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa  composizione,  la  quale deciderà la controversia nel merito anche in ordine alle spese di lite;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza,  a  carico  d ell’RAGIONE_SOCIALE ,  dei presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il