Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16564-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
R.G.N.16564/2021
COGNOME
Rep.
Ud 29/05/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4057/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 2796/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE aveva fatto opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 20 maggio 2015 e fondata su 16 cartelle esattoriali e su un avviso di addebito relativi a contributi INPS ed INAIL, deducendo l’inesistenza, nullità o annullabilità della notificazione dei titoli presupposti ed eccependo la prescrizione, maturata successivamente alla loro notificazione.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, annullando le cartelle e gli atti conseguenti, ad eccezione di due
cartelle (una riferita ad INAIL ed una ad INPS) e dell’avviso di addebito.
INPS, per quel che interessa in questa sede, aveva proposto appello deducendo che alcune cartelle erano già state oggetto di precedenti giudizi definiti in senso favorevole per l’Istituto, con conseguente irretrattabilità delle pretese contributive.
Il gravame è stato respinto dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza n. 4057/2020 che INPS qui impugna.
Le ragioni del rigetto sono le seguenti.
Quanto alla cartella individuata nella sentenza con la lettera
i) (in relazione alla quale INPS ha invocato il precedente di cui a Tribunale di Napoli n. 21081/2011 che l ‘ aveva annullata solo parzialmente), la Corte, pur dando atto che in detto precedente giudizio c’era stato annullamento parziale della cartella (con conferma dell’importo di € 286.196,69), ha però mantenuta ferma la statuizione di annullamento integrale scrivendo: ‘il primo giudice ha dato atto che tale cartella era già stata parzialmente annullata….quindi ha sostanzialmente ritenuto di non potersi pronunciare, essendo già intervenuta una pronuncia passata in giudicato’ ed ha richia mato un altro precedente, segnatamente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 530/2016 prodotta da INPS in appello, per dire che in quel caso ‘il rigetto dell’opposizione è dovuto al ne bis in idem , quindi proprio dall’avere la cartella formato oggetto di altri giudizi decisi con sentenza ed infatti COGNOME è stata condannata al risarcimento del danno per lite temeraria. Quindi tale sentenza non rileva alcunché , non essendosi espressa nel merito’.
2) Quanto alle cartelle indicate con le lettere b), c) e g), la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del primo giudice in punto estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica delle cartelle, non
assumendo ‘nessun rilievo le sentenze prodotte dall’INPS che hanno dichiarato l’inammissibilità o il rigetto delle opposizioni di merito proposte ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per il decorso dei 40 gg dalla notifica delle cartelle. Invero la cristallizzazione dei crediti oggetto delle cartelle non impediva alla società la proposizione di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per far valere la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle esattoriali’.
L’Istituto propone due motivi di ricorso.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Resiste ADER con controricorso e propone ricorso incidentale, per due motivi che, in sostanza, riproducono le medesime ragioni dell’INPS.
Resiste INAIL che si associa al ricorso dell’INPS e propone un ulteriore motivo di ricorso incidentale contro cui resiste RAGIONE_SOCIALE eccependone la inammissibilità per tardività.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
INPS propone due motivi di censura.
I motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla cartella indicata con la lettera i).
II motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 2909 cod. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alle cartelle indicate con le lettere b),
c) e g) per non aver la Corte considerato i termini di prescrizione decennale decorrenti dalle precedenti sentenze che avevano dichiarato l’inammissibilità per tardività delle opposizioni presentate dalla società, termini interrotti dalla comunicazione preventiva di ipoteca del 20 maggio 2015.
COGNOME nel ricorso incidentale prospetta:
1)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. -Primo motivo del ricorso in Cassazione dell’INPS.
2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., -Secondo motivo del ricorso in Cassazione dell’INPS.
INAIL nel ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 436, 291, 164 e 421 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. perché la Corte ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale dell’INAIL (che concerneva una cartella indicata con la lettera d)) senza autorizzare il deposito della copia della notifica tardiva del medesimo e senza rinviare ad un’apposita udienza allo scopo di concedere alla difesa di depositare l’atto notificato.
Premesso che non si ravvisano profili di inammissibilità del ricorso principale, pienamente rispettoso del principio di autosufficienza come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022 ed avente ad oggetto doglianze che erano state affrontate dalla Corte territoriale, come emerge dalla lettura della sentenza gravata, il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
Il motivo si esprime in termini di violazione dell’art. 24 del d.l.gs. n. 46/1999 invocando, in sostanza, la mancata considerazione di un precedente giudicato: viene, infatti, fatto valere il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 21081/2011 che aveva annullato solo parzialmente la cartella indicata con la lettera i), tanto che lo stesso Tribunale, con successiva sentenza n. 530/2016, aveva rigettato l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE avverso la medesima cartella per il principio del ne bis in idem .
La sentenza oggi censurata riconosce la sussistenza del giudicato in ordine alla cartella identificata come i): infatti, scrive che già il primo giudice aveva dato atto che ‘tale cartella era stata già parzialmente annullata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 21081/2011 ed effettivamente con tale sentenza la cartella è stata annullata fino alla concorrenza di euro 701.429,79 e confermata nel resto (euro 286.196,69)’.
Poi afferma che, posta l’esistenza di tale precedente definitivo, il primo giudice ‘ha sostanzialmente ritenuto di non potersi pronunciare, essendo già intervenuta una pronuncia passata in giudicato’: ciò, però, non corrisponde alla statuizione sul punto del Tribunale che, invece, ha annullato totalmente la cartella di cui trattasi, come emerge dalla stessa sentenza qui gravata, che dà conto dell’annullamento in primo grado di tutte le cartelle sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca ad eccezione d i quelle indentificate con le lettere q) ed r) e dell’avviso di addebito.
La Corte erra anche laddove sostiene essere irrilevante la successiva sentenza del Tribunale di Napoli n. 530/2016 concernente la medesima cartella, affermando che detta pronuncia, avendo respinto l’opposizione per il ne bis in idem, in quanto la cartella aveva formato oggetto di altri giudizi
conclusi in via definitiva -tanto che la Sifra in quella sede era stata condannata per lite temeraria -‘non rileva alcunché, non essendosi espressa nel merito’.
Viceversa, emerge dalla stessa sentenza qui gravata che il Tribunale nella sentenza n. 530/2016 non si era espresso nel merito ma aveva respinto l’opposizione proprio sulla base del fatto che la cartella impugnata era già stata annullata solo parzialmente con accertamento passato in giudicato.
Di conseguenza, la Corte territoriale ha errato nel confermare la statuizione con cui il primo giudice aveva annullato integralmente la cartella de qua .
Fondato è altresì il secondo motivo del ricorso principale: ad avviso dell’INPS, posto che le tre cartelle indicate con le lettere b), c) e g) erano già state oggetto di precedenti giudizi, conclusi nel senso della inammissibilità dei rispettivi ricorsi in opposizione per tardività, si sarebbe formato un giudicato sostanziale e, di conseguenza, sarebbe stato da applicare il termine di prescrizione decennale, interrotto dalla comunicazione preventiva di ipoteca.
La Corte scrive che ‘nessun rilievo assumono le sentenze prodotte dall’INPS che hanno dichiarato l’inammissibilità o il rigetto delle opposizioni di merito proposte ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per il decorso del termine di 40 gg dalla notifica delle cartelle. Invero, la cristallizzazione dei crediti oggetto delle cartelle non impediva alla società la proposizione di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la comunicazione preventiva di ipoteca per far valere la prescrizione succe ssiva alla notifica delle cartelle esattoriali’. Richiama altresì giurisprudenza di legittimità che però non appare conferente perché riguarda il diverso caso delle cartelle non opposte.
Sul punto, questa Corte ritiene di dare seguito ai più recenti arresti di legittimità, che condivide, in forza dei quali, «come … già evidenziato (Cass. 22/03/2019, n. 8105), … non assume alcun rilievo, …, la circostanza che la statuizione sia di inammissibilità del ricorso e cioè che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito, trattandosi di situazione che non è riconducibile né alla mancata impugnazione, né ad acquiescenza all’atto amministrativo, né, infine, ad un caso di estinzione del giudizio tributario (che, invece, comporta, ex art. 393 cod. proc. civ., e 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell’intero processo e, quindi, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento). In una simile evenienza, infatti, la statuizione giudiziale non incide in alcun modo sull’effettività del processo che resta pendente, con tutte le conseguenze fattuali e giuridiche che ne derivano, fino alla pronuncia della sentenza ma lo chiude in senso sfavorevole al contribuente, così fondando la definitività della pretesa avanzata dall’amministrazione, che, dunque, trova il suo titolo nel dictum giudiziale passato in giudicato e non sul pregresso atto amministrativo» (Cass. n. 25222/2024). Con la conseguenza quindi che «Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato» è assoggettato «al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ., per l’actio iudicati, restando irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente» (Cass. n. 22522/2024 e precedenti ivi richiamati).
Per le medesime ragioni ed in base alle medesime considerazioni vanno accolti i due motivi del ricorso incidentale di ADER.
Il ricorso incidentale INAIL è proposto contro il capo di sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello incidentale dell’Istituto ‘non essendo stata prodotta copia della notifica tardiva di tale atto -benchè il procuratore dell’Istituto si fos se riservato di produrla, e dovendo quindi ritenersi inesistente tale notifica’: la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale il mancato rispetto del termine di cui all’art. 426 cod. proc. civ. comporta nullità della notifica e non inesistenza della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o concedere un differimento dell’udienza ma ciò non vale qualora la notifica sia stata omessa e quindi sia inesistente, come ha ritenuto essere accaduto nella specie.
INAIL afferma che la notifica era stata effettuata, sia pur tardivamente, come si evincerebbe dalla documentazione allegata al ricorso, non riprodotta, e sostiene di aver chiesto termine per il deposito della copia notificata nelle note di trattazione scri tta sostitutive dell’udienza, che però non trascrive.
Il ricorso incidentale è tardivo: la sentenza è stata pubblicata il 10 dicembre 2020 ed il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato il 19 luglio 2021, con esso la sentenza è impugnata in relazione ad una cartella diversa da quelle a cui si riferisce il ricorso INPS e nulla viene dedotto nei confronti del ricorrente principale INPS.
L’impugnazione incidentale tardiva spiegata da INAIL riguarda un rapporto processuale istituito tra parti diverse rispetto a quello di cui al ricorso principale ed una domanda autonoma.
Risulta, per questa via, applicabile il principio, risalente e costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale: «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell’art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l’impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l’impugnazione principale» ( ex multis , Cass. n. 13707/2023).
Presupposto di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva è che l’impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata per la parte ricorrente in via incidentale e, dunque, che l’i nteresse ad impugnare sorga dalla impugnazione principale e non sia già sorto dalla sentenza impugnata.
Tale principio è stato di recente riaffermato da questa Corte in plurime occasioni, come, ex multis, in Cass. n. 29448/2024 e n. 2808/2024, e ribadito anche all’esito di SSUU n. 8486/2024 e, come osservato in Cass. n. 9686/2025, «non si pone in contraddizione con questa pronuncia né con altre successive quali Cass. 29/05/2024, n. 15100 massimata come segue: «l’impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della
contro
parte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva sull’an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l’impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)». Non sussiste contraddizione perché le due pronunce appena citate, come si evince dalla lettura della motivazione, riguardavano casi di impugnative principali e tardive relative al medesimo rapporto processuale ovvero a rapporti processuali riguardanti coobbligati e comunque ipotesi in cui l’impugnazione principale era idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi incidente sull’impugnante i n via incidentale» (Cass. n. 9686/2025).
Pertanto, e conclusivamente, i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale di ADER vanno accolti, il ricorso incidentale di INAIL va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale di INAIL, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di INAIL, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso principale e sul ricorso incidentale di ADER, li accoglie, cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità e rinvia.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di INAIL.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale di INAIL, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di INAIL, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 maggio