Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 412/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende;
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimata-
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2726/2022 depositata in data 06/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
A seguito di numerosi solleciti inviati all’indirizzo del sig. NOME COGNOME la società RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio idrico integrato del Basso Valdarno, otteneva dagli eredi di quest’ultimo ( a suo tempo resosi moroso per l’importo di euro 32.000,00 relativamente al pagamento di una serie di fatture relative all’utenza idrica a servizio della propria azienda ) il pagamento dell’importo di euro 5.000,00, ex art. 1183 cod.civ. imputato ai debiti più risalenti, con contestuale offerta di pagamento per euro 28.380,50, unitamente alla richiesta di un piano di rateizzazione, dalla medesima accettata;
stante l’inadempimento da parte degli eredi Monti degli obblighi assunti con il suindicato piano di rateizzazione, all’esito di nuovo sollecito di pagamento ( inviato il 20 giugno 2012 e ricevuto in data 4 luglio 2012 ) per la somma di euro 27.615,15, incaricava la concessionaria società RAGIONE_SOCIALE di riscuotere coattivamente tale credito;
la società RAGIONE_SOCIALE emetteva l’ingiunzione n. 215729 del 26/10/2016, opposta avanti al Tribunale di Pisa ( dopo che il Tribunale di Firenze, inizialmente adito, si era dichiarato territorialmente incompetente ) dapprima solo dai sigg. NOME e
NOME COGNOME e successivamente anche dai sigg. NOME, NOME e NOME COGNOME
riuniti i giudizi, con sentenza n. 580/2021 il Tribunale di Pisa accoglieva la domanda di pagamento in origine monitoriamente azionata , ritenendo che l’ultimo sollecito di pagamento indirizzato al sig. NOME COGNOME ( ancora intestatario della fornitura ) e ricevuto dai fratelli COGNOME – in qualità di eredi del predetto NOME -, avesse interrotto il termine di prescrizione con riferimento alle fatture relative al periodo di somministrazione 2008-2011;
gli Eredi Monti interponevano gravame, e con sentenza del 6/12/2022 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’eccezione di prescrizione dai medesimi sollevata, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod.civ., iniziato a decorrere il 12 aprile 2011 allorquando gli eredi Monti avevano riconosciuto il debito del de cuius e richiesto la relativa rateizzazione, al tempo dell’ingiunzione del novembre del 2016 fosse ormai decorso, ravvisando essere inidoneo a fini interruttivi il sollecito comunicato nel giugno-luglio 2012, trattandosi di mera ‘comunicazione con notifica fatta al defunto’ e risultando la missiva inviata dalla società RAGIONE_SOCIALE priva di una chiara volontà interruttiva rivolta al soggetto effettivamente obbligato, non essendosi gli eredi espressamente qualificati quali nuovi intestatari dell’utenza con comunicazione dei rispettivi indirizzi;
avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
resistono con controricorso i sigg. NOME, NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME nonché al sig. NOME COGNOME
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
1) con il primo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 nr. 3 cpc) violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 1453 e ss. del Codice civile anche in relazione all’art. 47 del codice civile’, la ricorrente si duole che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che la missiva del 2012 quale prova del subentro degli eredi nel contratto di fornitura, atteso che il contratto era stato già risolto in data 1/2/2011 mediante distacco dalla rete idrica, e gli eredi non avevano mai fatto richiesta della relativa voltura a loro nome;
lamenta non essersi considerato che quando con la comunicazione del decesso del padre gli stessi non erano subentrati nel contratto di fornitura ma solo nel debito del de cuius , sicché nel periodo antecedente alla comunicazione di decesso dell’utente ogni comunicazione a questi destinata non poteva essere effettuata che al domicilio del medesimo indicato in contratto; e che anche successivamente, non avendo domandato di subentrarvi, gli eredi non potevano pretendere che le comunicazioni relative alla fornitura avvenisse nominativamente all’indirizzo di ciascuno di essi;
2) con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 cod.civ., in relazione all’art. 2943, 4° comma, cod.civ. e 2948, n. 4, cod.civ.;
si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto necessario individuare nominalmente i propri debitori, atteso che gli stessi hanno riconosciuto e pagato parzialmente il debito in argomento;
lamenta che nell’escludere l’idoneità de l sollecito del giugno-luglio 2012 ai fini della costituzione in mora gli eredi Monti la corte d’appello non ha tenuto conto che ex art. 2943, n. 4, cod.civ. è sufficiente una dichiarazione con la quale venga esplicitamente o implicitamente manifestata l’intenzione di esercitare il diritto, sicché, pur se mancavano le ammonizioni di rito, essendo nel
documento inviato esplicitata la dizione ‘sollecito di pagamento bollette e atto di messa in mora’, e risultando indicate in maniera analitica tutte le fatture da pagare, chiara emergeva la pretesa creditoria ivi contenuta ed inequivoca l’indicazione del debitore, dovendo dalla corte di merito essere pertanto ritenuta quale idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione, a fortiori all’esito del riconoscimento del debito da parte degli eredi;
i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati;
è rimasto nel giudizio di merito accertato che il debito per cui è causa è quello nei confronti della odierna ricorrente dal defunto NOME COGNOME accumulato e trasmesso agli eredi ex art. 752 cod.civ.;
va al riguardo osservato che nel giudizio di merito è rimasto accertato che detti eredi hanno riconosciuto di essere debitori con la comunicazione del 2011, con successiva corresponsione da parte dei medesimi del l’importo di euro 5.000,00 e richiesta di un piano di rateizzazione per la restante parte del debito, dalla odierna ricorrente accettato da dagli odierni controricorrenti successivamente non onorato;
tanto basta ad accogliere il 1° motivo di ricorso, con assorbimento della questione circa se gli eredi fossero o meno subentrati nel contratto di somministrazione;
deve sotto altro profilo porsi in rilievo che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che gli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell’art. 2943 c.c. devono contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto
sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (v., da ultimo, Cass. n. 15140/2021);
a tale stregua, per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che -sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti -sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, non essendo tale requisito ravvisabile in mere sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore (v. Cass. n. 15714/2018. Cfr. altresì Cass. n. 15140/2021 e Cass. n. 18546/2020. Per il minoritario orientamento secondo cui l’ atto di interruzione della prescrizione ex art. 2943, 4° co., c.c. non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, v. altresì Cass. n. 24913/2022 e Cass. n. 15766/2006);
si è ulteriormente precisato che, pur se il pagamento parziale del debito non rappresenta ex lege rinunzia alla prescrizione, e pur se il riconoscimento del debito non propaghi automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all’intera posta, la sussistenza nel caso concreto di tale effetto estensivo può essere invero desunta dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice del merito ( v. Cass., 16/11/2007, n. 23746 );
orbene, nella specie i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza, atteso che all’atto dall’odierno ricorrente inviato nel giugno 2011, intestato -come detto -in termini di ‘costituzione in mora’ e il cui contenuto è stato dalla ricorrente riprodotto a p. 3 e ss. del ricorso, ha fatto seguito
la comunicazione da parte degli eredi dell’avvenuto decesso dell’intestatario dell’utenza e l’effettuazione di un pagamento parziale del credito vantato dalla predetta società, con richiesta di relativa rateizzazione ai fini dell’estinzione del debito in argomento; della medesima, in accoglimento p.q.r. del ricorso, s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione;
il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26/10/2023 dalla Terza