Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19376/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME CONCETTA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrenti- nonché contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME DOMENICA
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1185/2023 depositata il 23/06/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, nel febbraio 2017, dinnanzi al Tribunale di Catania, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali autori degli articoli di giornale intitolati ‘Ispezione economica e legale all’Iacp’ e ‘Lo sfascio dell’Iacp’, pubblicati, rispettivamente, il 21 e il 26 settembre 1995 sul quotidiano ‘La Sicilia’, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, iure proprio e iure successionis , indicati come conseguenti ai contenuti diffamatori in quelli riportati;
esponevano che, per i fatti in parola, era stato instaurato, a séguito di due querele del 21 settembre e 3 ottobre 1995 e, in particolare, con decreto di citazione a giudizio del 25 febbraio 2002, un procedimento penale, con costituzione di parte civile in data 16 luglio 2002 da parte di NOME COGNOME, poi deceduto il 26 novembre 2003, conclusosi con una sentenza – emessa in data 6 aprile 2004, dal Tribunale penale di Catania di estinzione del reato di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen. per prescrizione, appellata anche dalle parti civili e confermata definitivamente dalla Corte di appello penale di Catania con sentenza n. 2058/D del 9 ottobre 2007;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, costituendosi, eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori e al contempo deducevano l’infondatezza delle domande avversarie;
a séguito della morte di NOME COGNOME, il processo, dichiarato interrotto, veniva riassunto dagli attori con atto notificato agli eredi del defunto convenuto collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo
domicilio del medesimo: in tale qualità, si costituivano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il Tribunale di Catania accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ritenendo applicabile il relativo termine di cinque anni, con pronuncia confermata, con integrazioni motivazionali, dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-l’originaria contestazione del reato di diffamazione a mezzo della stampa aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, ai sensi dell’art. 13, legge n. 47 del 1948, punito con multa e reclusione da uno a sei anni, che avrebbe comportato, a mente dell’art. 157, primo comma, n. 3, cod. pen., un termine prescrizionale di dieci anni, maggiore di quello afferente al credito risarcitorio civilistico, non era applicabile poiché vi era stata, all’udienza dibattimentale del 19 novembre 2002, modifica della stessa, da parte della Procura della Repubblica, ex art. 516, cod. pen., con eliminazione della circostanza aggravante di cui al menzionato art. 13, con conseguente termine prescrizionale ratione temporis quinquennale;
-come ritenuto dal giudice penale con statuizione divenuta irrevocabile, non vi erano gli elementi per l’attribuzione di un fatto determinato nelle espressioni assunte come fatto costitutivo del danno;
-al momento della costituzione di parte civile, all’udienza del 16 luglio 2002, la prescrizione era dunque già decorsa, e non potevano operare le cause interruttive disciplinate dal codice penale per l’estensione sino a 7 anni e mezzo dalla consumazione, quali nel caso il decreto di fissazione dell’udienza camerale per la decisione sulla richiesta di archiviazione opposta ovvero il decreto di citazione per il giudizio penale, trattandosi di illeciti, quello civile e penale, strutturalmente differenti;
-era pertanto irrilevante l’atto interruttivo della prescrizione civile integrato dall’introduzione del procedimento di mediazione avvenuto nel 2011;
avverso questa decisione ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME formulando nove motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME;
sono rimasti intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il ricorso è stato notificato quale denuncia di lite anche agli originari attori NOME COGNOME e NOME COGNOME;
con ordinanza n. 19376 del 26 aprile 2023 è stato disposto rinvio alla pubblica udienza;
il Pubblico Ministero ha formulato anche conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Rilevato che
con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché, premessa l’ammissibilità della censura poiché il giudice di primo grado aveva deciso facendo riferimento solo all’art. 2947, primo comma, cod. civ., e non, come il giudice di secondo grado, al terzo comma del medesimo articolo e all’art. 157, cod. pen., pertanto con differente motivazione, la Corte territoriale avrebbe errato omettendo di esaminare il fatto costituito dal contenuto della costituzione di parte civile riferita, nel momento in cui avvenne, al reato quale allora contestato con l’aggravante determinante l’estensione del termine prescrizionale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello a mente del quale, una volta instaurato il processo penale, la prescrizione, anche in tesi
quinquennale, avrebbe dovuto decorrere dal momento della irrevocabilità della sentenza della Corte di appello penale;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di esplicitare una motivazione riconoscibile, posto che era stata dapprima richiamata la nomofilachia cassazionale secondo cui doveva farsi riferimento, ai fini in parola, al reato contestato e non a quello eventualmente derubricato quale ritenuto in sentenza, e poi si era assunta la decisione nel senso opposto;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2947, terzo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il termine prescrizionale andava rapportato alla domanda proposta con la costituzione di parte civile e mai venuta meno, senza che potessero avere influenza eventi successivi quali la sopravvenuta modifica del capo d’imputazione ovvero gli esiti dibattimentali imprevedibili, fermo restando che la ragione normativa dell’estensione del tempo in discussione era da correlare a un esito fausto per il danneggiato sotteso normalmente anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione implicitamente negatoria della possibilità di assoluzione nel merito;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull’allegata interruzione della prescrizione anche quinquennale avvenuta con le originarie querele in cui si era esplicitata la richiesta risarcitoria dei danni e che, riversate negli atti del procedimento penale, dovevano ritenersi conosciute con la notifica agli indagati della fissazione dell’udienza camerale per la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ., 160, 161, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
dovendo correlarsi il termine prescrizionale al reato quale originariamente contestato, avrebbero comunque dovuto ritenersi operanti le cause d’interruzione così come di sospensione della prescrizione previste dalla disciplina penalistica, anche nell’ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile, dopo la costituzione a tali fini esercitata in sede penale, sul punto sussistendo in ogni caso un contrasto nella giurisprudenza di legittimità delle Sezioni semplici tale da comportare, al riguardo, una rimessione alle Sezioni Unite, non potendosi sistematicamente ammettere un differente regime per il medesimo esercizio dello stesso diritto;
la sentenza penale aveva ritenuto applicabile il termine prescrizionale di 7 anni e messo, a séguito delle interruzioni dovute agli atti del relativo procedimento;
con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, di conseguenza, nel ritenere assorbite le questioni di merito inerenti alla fondatezza delle domande risarcitorie;
con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello volto a incidere sulla regolazione delle spese processuali da compensare, tenuto conto della condotta oppositiva tenuta dalle controparti in sede di mediazione;
con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di compensare le spese in relazione alla nomofilachia, sopravvenuta solo pochi giorni prima della sentenza di secondo grado, concernente la ritenuta inapplicabilità delle cause
penalistiche di interruzione della prescrizione all’azione svolta in sede civile pur dopo la costituzione a tal fine proposta in sede penale, posta la novità complessiva della questione, l’oscillazione giurisprudenziale e le stesse integrazioni motivazionali operate dal giudice di seconde cure rispetto alla decisione appellata.
Considerato che
preliminarmente, dev’essere osservato che la questione nomofilattica implicata dal ricorso, inerente ai rapporti tra prescrizione penale e prescrizione civile, ha profili d’interferenza, possibile, con quelli oggetto dell’ordinanza interlocutoria per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite (ipotizzata nello stesso ricorso per cassazione di questo giudizio) pronunciata da questa Corte il 17/09/2025, n. 25463, perché, se del caso, esse chiariscano «se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile» (pagg. 29-30);
pertanto, si rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME