Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34316 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6797/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura allegata al ricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 976/2017 depositata il 03/08/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE di Torremaggiore, con convenzione stipulata mediante atto pubblico in data 18.11.1981, concedeva alla RAGIONE_SOCIALE il diritto di superficie su più appezzamenti di terreno in località Cisterne, costituenti i lotti 1,2,3,7,8 e 9 del Piano di zona, per costruirvi edifici residenziali ai sensi dell’art. 35 l. n. 865/1971 e del programma di attuazione PEEP già approvato. Con delibera della Giunta n. 124/2008, venivano determinati in € 6.186.043,54 i costi di realizzazione del PEEP in riferimento a tutte le aree interessate. Poiché era risultato l’esborso di somme eccedenti rispetto al costo complessivo della quota di incidenza per metro cubo di volume espresso in convenzione, il RAGIONE_SOCIALE di Torremaggiore, in data 29.11.2013, con ordinanza ingiunzione ex r. d. 639/1910, ingiungeva a NOME COGNOME, quale successore a titolo particolare nel diritto di proprietà superficiaria della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di € 3.752,00 per saldo costo suolo, € 1.396,96 per saldo oneri di urbanizzazione ed € 20,25 per spese di notificazione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso NOME COGNOME, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’intervenuta prescrizione del credito azionato; contestava, infine, l’esattezza della quantificazione delle somme pretese. Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, eccependo il difetto di giurisdizione sulla pretesa relativa agli oneri di urbanizzazione e, comunque, nel merito, l’infondatezza dell’avversa opposizione.
Con sentenza n. 2954/2016, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione del privato acquirente dell’immobile affermando la giurisdizione ordinaria in merito al diritto al conguaglio sugli oneri di urbanizzazione, che tuttavia riteneva prescritto. Con riferimento al credito per il conguaglio del costo suolo, il Tribunale, pur accertando
il mancato decorso del termine di prescrizione per essere detto ultimo credito divenuto certo solo nel 2008, ossia a conclusione di tutte le procedure espropriative, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del privato opponente, rilevando l’insussistenza di un intervenuto accollo ed escludendo che il credito avesse natura di obbligazione propter rem .
4.Con sentenza n. 976/2017, pubblicata il 3-8-2017, la Corte di appello di Bari rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione del Tribunale, sia pure per ragioni diverse da quelle espresse dal primo giudice. La Corte d’appello, per quanto ora di interesse, affermava che: a) sussisteva la legittimazione passiva del privato acquirente in quanto egli si era accollato l’obbligazione avente ad oggetto il conguaglio, in forza della clausola di accollo contenuta nel contratto di acquisto dell’immobile da parte dello stesso COGNOME; b) il dies a quo del decorso del termine prescrizionale decennale era da individuarsi nella data di conclusione della transazione intervenuta nel 2002 tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE responsabile della realizzazione della singola area del comparto, e non dalla delibera n.124 del 2008, con cui erano state determinate le somme complessive dovute a conguaglio in relazione a tutti i costi relativi alle acquisizioni delle aree del piano PEEP; c) in particolare, il calcolo dei costi relativi al diritto al conguaglio, dovuto ai sensi dell’art.35 l.n.865/1971, doveva effettuarsi avendo riguardo a quelli relativi all’area oggetto della convenzione con la RAGIONE_SOCIALE, e non a quelli relativi all’acquisizione di tutte le aree del piano PEEP, in osservanza del criterio della ragionevolezza, come da giurisprudenza amministrativa richiamata dall’appellato (Cons. Stato n.2213/2014); d) il termine di prescrizione decennale era decorso, considerato che, per un verso, con la citata transazione del 2002, recepita nella delibera commissariale del 23-5-2002, era stato stabilito il credito a conguaglio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dalla data di tale delibera il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto
procedere al recupero coattivo dei conguagli nei confronti del COGNOME, avente causa dalla RAGIONE_SOCIALE, e che, per altro verso, il primo atto interruttivo della prescrizione era stato notificato all’appellato il 24-5-2013, ossia oltre il suddetto termine decennale.
5.Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE di Torremaggiore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistito con controricorso da NOME COGNOME.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2945 e 2946 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., precisando di voler censurare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava la prescrizione del saldo costo suolo, e non anche quella del saldo degli oneri di urbanizzazione, in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, poiché erroneamente la Corte d’appello aveva individuato nel giorno 23.05.2002, data della transazione intervenuta tra il RAGIONE_SOCIALE ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, mentre la prescrizione decennale era stata interrotta dall’avviso di pagamento inviato dalla RAGIONE_SOCIALE, affidataria del servizio di riscossione del saldo costi, come da convenzione del 17-6-2010 che produce ex art.372 cod. proc. civ. quale documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso, e da intendersi rappresentante del RAGIONE_SOCIALE; deduce che detto avviso di pagamento era stato ricevuto dal COGNOME nel dicembre 2010, che lo stesso COGNOME ne aveva dato atto nella citazione di primo grado e che erroneamente la Corte d’appello non aveva rilevato d’ufficio l’efficacia interruttiva della prescrizione conseguente al suddetto avviso di pagamento, che assume prodotto dallo stesso COGNOME; ii)
con il secondo motivo l’omesso esame su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., per non avere la Corte di merito preso in considerazione la circostanza di fatto, decisiva in punto di declaratoria della prescrizione, rinvenibile nel citato avviso di pagamento proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE di Torremaggiore, notificato al COGNOME nel dicembre 2010, in quanto atto interruttivo; iii) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, dichiarando la prescrizione del credito con decorrenza dalla data della menzionata transazione, violato i principi del contraddittorio e di difesa, in quanto il COGNOME non aveva allegato in primo grado che la prescrizione del credito ingiunto dovesse decorrere dalla data del 23.05.2002, ma solo che in forza della transazione non sussisteva alcun debito residuo, sicché il RAGIONE_SOCIALE ricorrente nulla aveva potuto replicare al riguardo; inoltre il COGNOME solo in sede di appello, e quindi in violazione dell’art.345 cod. proc. civ., aveva indicato la decorrenza della prescrizione dalla data della citata transazione; denuncia, pertanto, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e delle disposizioni in materia di onere della prova; iv) con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la prescrizione avrebbe potuto iniziare a decorrere solo ed unicamente da quando venivano definite nella loro interezza e totalità le spese ed i costi di tutte le aree PEEP, e non dalla data della transazione citata, che peraltro, in base a quanto risultava dal tenore della delibera del 2002 (pag.35 ricorso), riguardava solo l’oggetto del contenzioso giudiziale tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, e ciò in applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art.97 Cost., come da giurisprudenza amministrativa che richiama, sul rilievo che
l’operazione di calcolo era stata possibile solo all’esito della definizione dell’ultimo rapporto, relativo all’area del proprietario COGNOME NOME, intervenuta nel 2008; v) con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. n. 865 del 1971 e dell’art. 2935 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865 del 1971, il recupero delle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE per realizzare il PEEP comprende tutti i costi, compresi quelli sostenuti per l’esproprio di aree non oggetto della concessione, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa che richiama, in base al principio della parità di bilancio, sicché ribadisce che il termine prescrizionale era iniziato decorrere a partire dalla conclusione di tutte le controversie giudiziarie e stragiudiziali per il recupero del costo suolo del PEEP di tutti i lotti, ossia dal giorno 03.06.2008; vi) con il sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1972, 1343, 2935 cod. civ., dell’art. 35 della L. n. 865 del 1971, dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito fatto decorrere la prescrizione de qua dalla data di approvazione della transazione del 23.05.2002, mentre detta transazione era nulla poiché contraria a norma imperativa, ossia al citato art.35, avendo previsto il pagamento del costo suolo solo ed unicamente in base alle spese sostenute alla data del 23-5-2002, sicché la deliberazione del Commissario straordinario del RAGIONE_SOCIALE n.82 del 23-5-2022 avrebbe dovuto essere disapplicata.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Deve premettersi che la produzione dei documenti allegati al ricorso è inammissibile perché è finalizzata alla dimostrazione della qualità di rappresentante del RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE e non rientra, pertanto, nelle ipotesi previste dall’art.372 cod. proc. civ..
Ciò posto, e precisato altresì che è ora in discussione esclusivamente il credito di rimborso relativo al saldo costi suolo, il ricorrente non descrive compiutamente il contenuto dell’avviso che assume avere valenza di costituzione in mora e intimazione di pagamento, non essendo dato evincersi che fosse tale dal tenore delle frasi trascritte in ricorso (pag.20), a fronte, peraltro, della specifica contestazione svolta al riguardo dal controricorrente, il quale afferma che si trattava solo di un invito generico a raggiungere un accordo bonario per il pagamento, applicando percentuali di sconto.
Il terzo motivo è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro-eccezione, qual è l’interruzione della prescrizione (tra le tante Cass. 18602/2013).
La Corte d’appello si è attenut a a detti principi e ha individuato, in base agli atti di causa, quale fosse l’atto interruttivo , non occorrendo affatto che fosse indicato come tale dal COGNOMECOGNOME
Neppure ricorre affatto la dedotta violazione dell’art.112 cod. proc. civ., né può ritenersi nuova la contro-eccezione, atteso che anche in primo grado non solo si era discusso della prescrizione, ma il Tribunale aveva anche statuito al riguardo, ritenendo il credito non prescritto.
I motivi quarto, quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.
Occorre osservare che la Corte di merito ha accertato che il COGNOME si era accollato il credito con l’atto di acquisto che richiamava la convenzione del 1981 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che il credito a conguaglio della RAGIONE_SOCIALE era stato determinato con la transazione del 2002, intervenuta tra quest’ultima e il RAGIONE_SOCIALE e recepita nella delibera commissariale del 23-5-2002, sicché la Corte di merito ha ritenuto che dalla data di tale delibera il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dei conguagli nei confronti del COGNOME, avente causa dalla RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, ai fini sia della decorrenza della prescrizione, sia della quantificazione del credito, la Corte d’appello ha effettuato una valutazione, anche interpretativa, del citato atto di transazione che neppure viene compiutamente ed efficacemente censurata. Infatti il ricorrente affronta, peraltro indirettamente, la questione attinente alla regolamentazione prevista nell’atto di transazione del 2002 con il sesto motivo, con cui denuncia la nullità della delibera commissariale che aveva recepito la stessa transazione e di cui chiede la ‘disapplicazione’, ma si limita a fare riferimenti confusi e non lineari a un precedente contenzioso, senza indicare alcuno specifico criterio ermeneutico in tesi violato dalla Corte di merito, nonché senza descrivere compiutamente il contenuto della transazione, né riportarlo in ricorso, difettando così la doglianza di specificità e di autosufficienza.
Inoltre, a fronte del suddetto percorso motivazionale, che esprime un’ulteriore e autonoma ratio decidendi , (determinazione in via
transattiva dell’entità del credito in contestazione), rispetto a quella, pure espressa nella sentenza impugnata, che si riferisce al cd. criterio della ‘spalmatura’, deve ritenersi che i motivi quarto e quinto, per l’appunto riferiti a tale criterio, restino assorbiti, in quanto ininfluenti nel senso invocato in ricorso, atteso che, come si è visto, la decisione della Corte d’appello è fondata anche sull’altra autonoma ratio , non efficacemente censurata per quanto si è detto. Dalle considerazioni suesposte consegue l’inammissibilità del sesto motivo e l’assorbimento dei motivi quarto e quinto.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12/10/2023.