Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33942 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33942 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
sul ricorso 30649/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1240/2019 depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza sopra riportata ha respinto l’impugnazione proposta ai sensi degli artt. 827 e segg. cod. proc. civ. dal Comune di Montoro avverso il lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto tra il medesimo Comune e la RAGIONE_SOCIALE in relazione alla convenzione in essere tra dette parti avente ad oggetto la concessione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale.
In particolare il collegio arbitrale aveva dichiarato prescritto il credito azionato dal Comune per l’anno 2004 in relazione alla previsione recata dall’art. 4 della convenzione a fronte dell’obbligo ivi assunto dalla concessionaria di procedere, nel quadro dei diritti creditori accordati al Comune, al rimborso delle rate del mutuo contratto dal concedente per la realizzazione della rete distributiva principale, e ciò sul rilievo che nella specie si rendeva applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., assunto pure confermato dal giudice del gravame in considerazione del fatto che il rimborso in questione configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo. Il collegio arbitrale aveva inoltre accolto nell’occasione anche la domanda riconvenzionale della concessionaria a mezzo della quale, questa, giusta la previsione recata dall’art. 15 della richiamata convenzione, aveva reclamato il pagamento dell’indennizzo dovuto in caso di cessazione della concessione per gli impianti realizzati a proprie spese, sul presupposto dell’intervenuta estinzione anticipata del rapporto, assunto anche questo confermato dal giudice del gravame sulla considerazione che gli arbitri si erano indotti a ciò, non già in base alla concorde dichiarazione resa in tal senso dalle parti nel corso del giudizio, ma della delibera della RAGIONE_SOCIALE municipale 26/2010 con cui era stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio ad un nuovo concessionario, nonché sul rilievo del difetto di interesse dell’impugnante che mai nel corso del procedimento arbitrale aveva contestato l’estinzione della convenzione pacificamente avvenuta, sicché l’allegazione della circostanza in sede di gravame doveva reputarsi tardiva.
Avverso la detta decisione ricorre ora a questa Corte il Comune con cinque mezzi, ai quali resiste con controricorso l’intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi quattro motivi di ricorso investono il capo della decisione impugnata che ha confermato le determinazioni recate dal lodo in ordine all’indennizzo.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 23 dicembre 2000, n. 164, come autenticamente interpretato ai sensi dell’art. 1, comma 453, l. 11 dicembre 2016, n. 232, dell’art. 5. d.m. 12 novembre 2011, n. 226 e agli artt. 1362 e segg. cod. civ. Si sostiene l’erroneità dell’impugnato pronunciamento perché avrebbe valorizzato ai fini del riconoscimento della provvidenza in favore della concessionaria il fatto costituito dall’avvenuta estinzione anticipata del rapporto: viceversa dalle norme richiamate e dalla norma pattizia che regola il diritto all’indennizzo risulta chiaro che questo matura soltanto a seguito della decorrenza effettiva dell’affidamento ovvero dalla data in cui i lavori sono consegnati e la proprietà degli impianti è trasferita al nuovo concessionario.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 163, comma 3, n.4 e 183. comma 6, cod. proc. civ. ed in riferimento agli artt. 1372, 1373 e 1453 cod. civ. Si sostiene l’erroneità dell’impugnato pronunciamento perché avrebbe ritenuto provato il fatto dell’avvenuta estinzione anticipata del rapporto:
viceversa la concessionaria aveva allegato a fondamento della propria domanda e, quindi, riconosciuto che il contratto di concessione non si era risolto sicché proprio per ammissione della stessa concessionaria difettava il presupposto per l’insorgenza del diritto azionato.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e si lamenta la irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della sentenza di gravame in ordine ad un fatto decisivo. Si sostiene l’erroneità dell’impugnato pronunciamento perché non avrebbe tenuto in considerazione che la concessionaria, malgrado l’asserita risoluzione del rapporto, continuava a gestire la rete distributiva e perché avrebbe ritenuto di ravvisare la fonte dell’asserita anticipata risoluzione del rapporto nella citata delibera della RAGIONE_SOCIALE municipale: viceversa mentre la continuità della gestione era stata ignorata dal decidente, l’argomento della delibera era estraneo al ragionamento arbitrale.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Si sostiene l’erroneità dell’impugnato pronunciamento perché avrebbe ritenuto non contestata la circostanza dell’indizione della gara per procedere al nuovo affidamento risultante dalla citata delibera e così pure la circostanza che in corso di procedimento entrambe le parti avessero riconosciuto la risoluzione anticipata del rapporto, giudicandosi la relativa allegazione solo in sede di gravame tardiva: viceversa la non contestazione non sarebbe invocabile trattandosi di una valutazione e non di un fatto, la concorde volontà delle parti non potrebbe concretare un’attività costitutiva o estintiva di diritti e non potrebbe farsi carico al concedente di provare il mancato presupposto per esercitare il diritto al riscatto.
Tutti i sopradetti motivi, esaminabili conRAGIONE_SOCIALEmente in quanto afferenti al medesimo profilo decisionale, sono inammissibili e si sottraggono al chiesto sindacato di legittimità.
E’ bene a tal proposito rappresentare che il controllo di legittimità esperibile in relazione alla sentenza che decide sull’impugnazione del lodo, lungi dal poter procedere al riesame del responso arbitrale, già per vero in fase rescindente precluso al giudice dell’impugnazione, si esercita unicamente sul pronunciamento adottato dalla Corte d’appello al solo fine di riscontrarne la conformità alla legge e la congruità della motivazione, si ché, conformemente alle regole che governano il giudizio avanti a questa Corte, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non è dato prospettare in questa sede questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787), con l’ulteriore l’effetto, indotto dalla specificità dell’odierno giudizio, che non è perciò consentito deflettere dal risalente comando secondo cui «non possono essere dedotti per la prima volta con il ricorso per Cassazione, motivi di nullita di una sentenza arbitrale che non siano stati prospettati con l’impugnazione per nullita della sentenza stessa innanzi alla Corte d’appello, o che non siano rilevabili d’ufficio dalla Corte di Cassazione» (Cass., Sez. I, 6/03/1962, n. 437).
A questo primo rilievo, che, non diversamente da quanto avviene in relazione ad una qualsiasi sentenza direttamente censurabile in cassazione, riconduce l’oggetto dell’impugnazione che ha luogo in questa sede nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, se ne accompagna, in chiave restrittiva, rispetto all’arco delle contestazioni
sollevabili avverso la decisione arbitrale, un altro, inteso a rimarcare la peculiarità del giudizio che ha luogo a mente dell’art. 829 c.p.c. Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale che si svolge davanti alla Corte d’appello costituisce, infatti, un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675). In pratica, pur svolgendosi avanti alla Corte d’appello, il giudizio de quo non ha infatti la consistenza di una revisio prioris instantiae e non costituisce perciò una reiterazione in secondo grado del giudizio svoltosi avanti agli arbitri, all’esito del quale, come in un ordinario giudizio di appello, sia consentito al decidente di sindacare nel merito la decisione assunta dagli arbitri sostituendola, in caso di riforma, con la propria. Esso dà vita, al contrario, e in coerenza con la struttura bifasica del procedimento, inizialmente, al c.d. iudicium rescindens , che consiste unicamente nell’accertare se sussista taluna delle nullità previste dall’art. 829 c.p.c., come conseguenza di errori in procedendo oppure in iudicando e, soltanto se il giudizio rescindente si concluda con il positivo accertamento di uno dei motivi di nullità del lodo, è possibile, giusta il dettato dell’art. 830 c.p.c., il riesame nel successivo iudicium rescissorium , del merito della pronuncia arbitrale (Cass., Sez. I, 22/03/2007, n. 6986). Da ciò deriva che se il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione, chiamata a riscontrare la conformità alla legge e la congruità della motivazione enunciata dalla Corte d’appello a suffragio della decisione pronunciata a mente dell’art. 829 c.p.c., deve, da un lato, svolgersi in aderenza ai i limiti propri del giudizio di legittimità e, dall’altro, deve avere presente che il giudizio declinato in sede rescindente non è un giudizio a critica libera, dovendo l’impugnazione del lodo essere tassativamente veicolata all’attenzione del giudice competente per
mezzo di uno dei motivi previsti dall’art. 829 c.p.c., il giudizio di impugnazione arbitrale che si tiene davanti alla Corte d’appello non può deflettere dallo schema binario che n’è alla base, sicché nella fase rescindente, come detto finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo, non è consentito alla Corte d’appello procedere a un accertamento di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchè per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., giacché solo in sede rescissoria, a lodo annullato, al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti dei petita e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri (Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880).
Se dunque la Corte d’appello, adita ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., non è perciò giudice del fatto, tanto meno lo può essere la Corte di Cassazione, che non è mai giudice del fatto sostanziale; e che, a maggior ragione, non può esserlo quando l’esame del merito già non sia consentito al giudice dell’impugnazione, vigendo in questo la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675) e, in conformità alla sua struttura binaria, il divieto per chi ne sia investito di potersi fare, in sede rescindente, giudice del caso concreto (Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880.
6. Le declinate censure divergono manifestamente da questo modello processuale, poiché, da un lato, esse sollecitano a più riprese un sindacato cassatorio su aspetti di fatto della vicenda processuale, che la Corte non può conoscere e che, nella fase iniziale dell’impugnazione del lodo, neppure sono conoscibili dal giudice che ne sia investito, dall’altro mettono capo a temi di diritto non prospettati al giudice dl gravame e come tali non riproducibili in
questa sede, attesi i limiti di censurabilità a cui è soggetto il sindacato cassatorio sulla sentenza di gravame.
7. Laddove, per vero, il ricorrente si duole con il primo motivo dell’erroneità in diritto dell’assunto decisorio che avrebbe fatto discendere dalla citata delibera di indizione della gara l’anticipata risoluzione del rapporto e, quindi, il diritto della concessionaria all’indennizzo, piuttosto che dalla decorrenza del nuovo affidamento, si pone al collegio una quaestio iuris che non è stata neppure rappresentata al giudice del gravame, vero in che in quella sede, come consta dalla stessa narrativa del ricorso (cfr. p. 9), il responso di questo era stato richiesto su altri profili della vicenda, non evocanti nemmeno alla lontana il tema in parola; e così è a dire pure della lagnanza, di cui al quarto motivo di ricorso che si appunta sul rilievo della pacifica ammissione resa da entrambe le parti del fatto, peraltro già enfatizzato dal giudice privato, che il rapporto si fosse risolto anticipatamente, l’idea che in ciò debba vedersi non un fatto, ma una valutazione, chiamando, appunto, a prendere posizione sulla congruità del richiamo, nonché sull’ambito applicativo dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. Attengono più esplicitamente ai profili fattuali della vicenda, non sindacabili in questa sede in quanto non già sindacati dal giudice del gravame, le doglianze esternate con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso con cui si intende rinnovare il giudizio arbitrale che ha condotto a ritenere provata l’intervenuta anticipata risoluzione del rapporto concessorio sulla scorta di un apprezzamento in fatto, rispetto al quale le doglianze in questione perseguono lo scopo e concretano solo l’effetto di fornirne una diversa ricostruzione. E non integra, infine, neppure un vizio valutabile la censura di irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta fatta valere con il terzo motivo di ricorso, giacché anche solo a volo d’uccello va detto che il vizio deve inficiare internamente
l’iter logico-argomentativo della decisione, sicché esso non è rappresentabile quando la pretesa contraddittorietà riguarda un elemento di valutazione esterna e quando si è in presenza di una fisiologica modulazione del discorso motivazionale che è compito del decidente orchestrare secondo la propria libertà di giudizio.
Il quinto motivo di ricorso investe il capo della decisione impugnata che ha confermato le determinazioni recate dal lodo in ordine alla prescrizione del credito concernente il rimborso del mutuo per l’anno 2004 e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. Si sostiene l’erroneità dell’impugnato pronunciamento perché, confermando l’assunto arbitrale, aveva ritenuto di individuare nell’obbligazione di rimborso gravante sulla concessionaria una prestazione periodica caratterizzata da autonomia ancorchè originata da una causa petendi di tipo continuativo, si ché si rendeva perciò applicabile la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4. cod. civ.: viceversa essendosi in presenza di un accollo interno originato dal medesimo titolo debitorio assunto dal concedente con il mutuante ed avente ad oggetto il rimborso appunto del finanziamento da questo accordato, l’obbligazione è unica ed unico ne è l’adempimento con l’effetto che la prescrizione è quella ordinaria.
9. Il motivo è infondato.
E’ ben vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel contratto di mutuo l’unicità dell’obbligazione di pagamento dei ratei fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, in ragione del che non ricorrendo il relativo presupposto consistente in “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, non trova applicazione la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma quella decennale dell’art. 2946 cod. civ. (Cass., Sez.
III, 10/02/2023, n. 4232). Tuttavia, nel caso che ne occupa, collegio arbitrale, prima, e giudice del gravame, poi, hanno ritenuto rettamente di ricondurre l’obbligazione di rimborso nell’ambito della più ampia obbligazione di pagamento assunta dal concessionario nei confronti del Comune, annotando -così il giudice del gravame -che «il rimborso del mutuo, giusto quanto indicato nell’art. 4 del contratto, costituisce entità parte del corrispettivo dovuto al Comune, unitamente alla parte variabile». Del che in qualche misura si rende conto anche lo stesso ricorrente allorché, evoca per qualificare la posizione del concessionario, la categoria dell’accollo interno, sia pure se per trarre da ciò conclusioni del tutto opposte a quelle che il ricorso ad essa autorizza.
E’ dunque evidente il duplice errore che infirma la tesi ricorrente e che ne preclude l’accoglibilità: errore di sussunzione poiché, pretendendo di ritenere applicabile la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, si riporta la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, quella che disciplina il rimborso del mutuo, quando non semplicemente di mutuo si tratta; errore di grammatica giuridica poiché, pretendendo di vedere nell’obbligazione gravante sul concessionario un accollo interno, non si vede che l’accollo interno, diversamente dall’accollo esterno previsto dall’art. 1273 cod. civ., non comporta alcuna modificazione nel lato soggettivo dell’obbligazione, si chè l’accollante non subentra nella posizione dell’accollato e non ne assume in sua vece le obbligazioni verso il creditore, ma resta obbligato unicamente nei confronti dell’accollato (Cass., Sez. II, 3/12/2021, n. 38225); e dunque, se si assume che nella specie la posizione del concessionario sia quella di un accollante interno, non si può estendere all’obbligazione di rimborso assunta da costui nei confronti del concedente il medesimo
termine di prescrizione che vale invece per questo in quanto obbligato diretto del mutuante.
Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il