Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
il RAGIONE_SOCIALE e il MEF hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
la docente è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
1.
l’unico motivo del ricorso per cassazione denuncia la violazione e o erronea applicazione/interpretazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.;
con esso si sostiene che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione era da riferire al momento in cui la Pubblica Amministrazione aveva avuto conoscenza dell’esistenza del credito erariale e dunque al momento in cui era stato registrato il Decreto
dell’Ufficio Scolastico Regionale di rideterminazione del trattamento economico spettante alla lavoratrice;
pertanto, riguardando le erogazioni indebite il periodo dal 1.9.1992 al 31.8.2014 e risalendo il predetto Decreto al 18.11.2014, il credito risultava non prescritto nella sua totalità;
il motivo è infondato;
questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui « in tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito occorre distinguere i casi (…) di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo » (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628; Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603);
nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall’esistenza originaria o meno dell’obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico;
in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il RAGIONE_SOCIALE assume il pagamento in misura eccedente rispetto al dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all’assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi , da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal RAGIONE_SOCIALE, non esisteva ab origine , ma ne consegue, secondo i principi generali sopra richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l’indebito, ovverosia l’adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione;
in questo senso, questa RAGIONE_SOCIALE.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917; Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell’assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine );
al rigetto del motivo non segue pronuncia sulle spese in quanto la lavoratrice è rimasta intimata;
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1 8.4.2024.