Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5145 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5145 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10779-2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza n. 214/2024 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata in data 10/04/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 1.8.2023 il Tribunale di Locri rigettava l’istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata da NOME COGNOME come difensore di NOME e NOME COGNOME, imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale conclusosi, quanto alla COGNOME, con sentenza n. 227/2012 del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, e, quanto al COGNOME, con sentenza n. 138/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenendo prescritto il credito del professionista.
Con la sentenza impugnata, n. 214/2024, pubblicata in data 10.4.2024, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso interposto dalla COGNOME in opposizione al primo provvedimento di diniego, ritenendo che la prescrizione, nello specifico ambito del giudizio di liquidazione del compenso spettante al difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, potesse essere rilevata d’ufficio anche in assenza di specifica eccezione da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2938, 2956, 2697 c.c., 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato la prescrizione del credito del professionista, in via ufficiosa, in assenza
di eccezione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, motivando tale scelta sul rilievo che l’amministrazione pubblica viene a conoscenza RAGIONE_SOCIALE liquidazione solo dopo l’emissione del relativo decreto, senza quindi poter eccepire la prescrizione nella prima fase del giudizio di liquidazione, e che la natura pubblicistica del rapporto corrente tra professionista ed Erario legittimerebbe il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione.
Con il secondo motivo, invece, la COGNOME si duole dell’illogicità ed erroneità RAGIONE_SOCIALE motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE non potesse eccepire la prescrizione, stante la peculiare natura del procedimento di liquidazione, articolato in una prima fase, nella quale il RAGIONE_SOCIALE non è parte, ed in una seconda fase, di opposizione, alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe ricorrere per far valere l’eccezione di cui si discute.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
In relazione alla prima di esse, va osservato che l’eccezione di prescrizione deve essere sollevata ad istanza di parte, e non può essere rilevata ex officio . Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘Il giudice dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14720 del 01/06/2025, Rv. 675676). La relativa eccezione va sollevata inoltre nella prima difesa utile (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013, Rv. 627623) che, per il peculiare procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, è rappresentato dall’opposizione avverso il provvedimento reso all’esito RAGIONE_SOCIALE prima fase, alla quale il RAGIONE_SOCIALE non prende parte.
La seconda censura è del pari fondata, poiché il rimedio dell’opposizione è stato previsto dal legislatore proprio per consentire, sia al richiedente -nel caso di rigetto o di accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE sua istanza- sia alla pubblica amministrazione -nel caso di accoglimento totale o parziale dell’istanza- di far valere le rispettive ragioni, ivi inclusa l’eccezione di prescrizione del credito. Nel caso di specie, poi, l’opposizione era stata proposta dal professionista e ritualmente notificata al RAGIONE_SOCIALE, il quale quindi avrebbe ben potuto eccepire l’intervenuta prescrizione ordinaria del credito RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel corso del giudizio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Locri, o ad altro giudice da lui designato, purché diverso dal magistrato che ebbe a pronunciare la decisione cassata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Presidente del Tribunale di Locri, o ad altro giudice da lui designato, purché diverso dal magistrato che ebbe a pronunciare la decisione cassata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME