Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26958 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 3261-2025 proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 712/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 330/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
del 24/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- La Corte l’appello di Venezia, con l’impugnata sentenza n. 712/2024, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME e dagli altri 20 lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del tribunale di Venezia che aveva respinto la domanda con la quale gli appellanti, tutti i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, domandavano alla committente RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1676 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 29, 2 comma d.lgs. 276 del 2003, il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme non recuperate, a seguito di diffida accertativa RAGIONE_SOCIALEa DTL presso il datore di lavoro appaltatore, a titolo di differenze retributive tra quanto spettante in base al CCNL Unico logistica, trasporto merci e spedizione quale contratto siglato a livello nazionale RAGIONE_SOCIALEe associazioni di categoria più rappresentative e quanto percepito sulla base RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del diverso CCNL MultiRAGIONE_SOCIALE UNCI (siglato tra RAGIONE_SOCIALE per parte datoriale e RAGIONE_SOCIALE per parte sindacale).
2.- Il primo giudice, rilevato che i crediti azionati risalivano al 2010 e al 2011, mentre la diffida accertativa risultava emessa in varie date ma tutti anteriori al marzo 2013, aveva respinto la domanda affermando che i crediti azionati erano soggetti a prescrizione atteso che i lavoratori avevano sempre fruito RAGIONE_SOCIALEa tutela reale contro i licenziamenti illeciti, discriminatori e ritorsivi e RAGIONE_SOCIALEa tutela risarcitoria contro i licenziamenti illegittimi godendo RAGIONE_SOCIALEa protezione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18
RAGIONE_SOCIALEa legge 300/1970, in quanto RAGIONE_SOCIALE, aveva sempre occupato più di 60 dipendenti e comunque più di 15 nel sito produttivo di Mira; mentre non era condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che riteneva che il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione restasse sospeso dalla data (18/7/2012) di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92/2012 di modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 l.300 del 70.
3.- La Corte d’appello ha rigettato l’appello confermando, seppur con differente iter argomentativo, la pronuncia gravata, sempre in relazione all’assorbente profilo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del credito azionato dai lavoratori.
Ha rilevato la Corte che tutte le somme richieste dai soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE attenessero a differenze retributive maturate nel corso degli anni 2010 e 2011 e, quindi, oltre cinque anni antecedenti il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione costituito, per ciascun lavoratore, dalla missiva di impugnazione del licenziamento comunicato in vista RAGIONE_SOCIALEa fine RAGIONE_SOCIALE‘appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha sostenuto che, se da una parte doveva condividersi la tesi in ordine alla sospensione del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione durante il rapporto di lavoro per effetto RAGIONE_SOCIALEa modificazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, legge 300/1970, ad opera RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92/2012 (Cass. n. 26246/22), doveva essere però rilevato come tale conclusione non valesse per i soci lavoratori di RAGIONE_SOCIALE in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ulteriore tesi pure affermata dalla Cassazione n. 27783/22 secondo cui impugnando entrambi gli atti estintivi RAGIONE_SOCIALEa complessa posizione giuridica -il rapporto del socio lavoratore di RAGIONE_SOCIALE e’ assistito dalla garanzia di stabilità sicché non subisce una condizione di metus nel corso del rapporto tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro; ne conseguiva il
decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in costanza di rapporto con dies a quo da individuarsi nel momento RAGIONE_SOCIALEa maturazione del credito in costanza di rapporto e non dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
4.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori sopra indicati con quattro motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria, ai quali ha resistito la committente l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. .
Il procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.Con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, affermando che le considerazioni sulla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, espresse da Cass. Sez. L. n. 26246/2022, non si applichino ai soci-lavoratori di RAGIONE_SOCIALE.
2.Con il secondo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, sul presupposto che il socio di RAGIONE_SOCIALE sia garantito da una tutela ripristinatoria forte.
3.Con il terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, non dando seguito alle statuizioni espresse da Cass., Sez. L., n. 25477/2023 sulla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione anche per i soci-lavoratori.
4.Con il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, per non aver fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa disciplina, in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale dovrebbe invece estendersi anche ai soci-lavoratori di RAGIONE_SOCIALE la disciplina sulla prescrizione dei crediti di lavoro applicata ai lavoratori.
5.- Tutti i motivi di ricorso insistono sulla stessa questione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del regime di sospensione ( recte decorrenza) RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei crediti retributivi stabilito per i lavoratori subordinati anche ai soci lavoratori subordinati di RAGIONE_SOCIALE.
Si chiede, in sostanza, l’estensione ai soci di RAGIONE_SOCIALE del principio di diritto stabilito da Cass. n. 26246 del 06/09/2022 secondo cui ‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto RAGIONE_SOCIALEa l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa RAGIONE_SOCIALEe fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro’.
6.- In primo luogo, occorre peraltro affrontare la questione derivante dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art.1310, 2° comma c.c. secondo cui la sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non si estende al condebitore solidale, essendo stata sollevata sul punto una esplicita doglianza dalla controricorrente, mero condebitore solidale in quanto committente.
6.1. In via preliminare, va chiarito che non discutendosi qui di sospensione ex art. 2941 c.c., ma di termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, non viene in rilievo la disciplina RAGIONE_SOCIALE ‘art.1310, 2° comma c.c. sicché le pretese creditorie azionate possono essere sempre fatte valere nei confronti del committente nello stesso termine di prescrizione applicabile al datore di lavoro.
6.2. In secondo luogo, quand’anche si trattasse di sospensione, e dovesse venire in ipotesi in rilevo l’art. 1310, 2° comma c.c., va rilevato che, secondo un consolidato
indirizzo (da ultimo Cassazione n. 12928/024), la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 1310 c.c. è applicabile alle sole obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune, perché non beneficiario RAGIONE_SOCIALEa causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tale evenienza, la causa di sospensione del corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.
Lo stesso vale dunque per la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE‘art.29 d.lgs. 276/ 2003 essendo il committente obbligato a titolo di mera garanzia del debito retributivo altrui (non si tratta di condebitori per la stessa causa ma per titoli diversi, uno di natura contrattuale e l’altro di estrazione legale).
7.- Passando al merito RAGIONE_SOCIALEa questione, occorre decidere se il regime di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione valevole per i diritti dei lavoratori subordinati si applichi anche ai soci di RAGIONE_SOCIALE con rapporto di lavoro subordinato.
Premesso che le ultime sei pronunce intervenute nella materia (Cass. nn. 23281/25, 29831/22, 19493/23, 213332/23, 21640/23, 25477/23) si sono espresse tutte in senso positivo ovvero per l’estensione del regime valevole per il lavoratore subordinato, va detto che, tuttavia, la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione non può essere affrontata adeguatamente senza un meditato confronto con la specialità del regime normativo che attiene alla posizione del socio lavoratore ed in particolare con le norme che regolamentano la fase estintiva RAGIONE_SOCIALEa complessa posizione giuridica di sociolavoratore.
Che di disciplina speciale occorra parlare risulta dalla
unanime dottrina e dalla stessa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sez. Unite che nella nota sentenza n. 27436 del 2017 si soffermano proprio sul peso che ‘la specialità del rapporto cooperativo esprime rispetto allo schema RAGIONE_SOCIALEa subordinazione e degli altri moRAGIONE_SOCIALEi di facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale’ .
8.- Invero, è necessario ricordare che la legge n. 142/01 detti RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni speciali per la disciplina del rapporto del socio lavoratore e che dove non sia altrimenti previsto si possono applicare le previsioni relative ai rapporti di lavoro ordinari, ma solo se ed in quanto ritenute compatibili dall’interprete (in tali termini dispone l’art.1 , comma 3; su cui da ultimo Cass. n. 26071/2024).
9.- Va ricordato poi che la legge 142 non prevede alcuna disciplina particolare RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; l’ordinamento detta però un’apposita disciplina (sostanziale e processuale) relativa al licenziamento, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore (artt. 2 e 5, comma 2 legge 142/2001 novellato dalla legge 30/2003 e art. 441ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia) .
10.- Le Sezioni unite cit. (n. 27436/17) si sono soffermate a lungo sulla disciplina sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del complesso rapporto ed hanno offerto una approfondita ricostruzione sui meccanismi estintivi (parlando sia del licenziamento sia RAGIONE_SOCIALEa esclusione del socio).
La comune interpretazione di tale norme – condivisa da questa Collegio – non permette di sostenere che al socio lavoratore di RAGIONE_SOCIALE si applichi oggi un assetto RAGIONE_SOCIALEe tutele che consenta di prevedere ex ante quale regime (tutela obbligatoria, reale, di diritto comune) gli verrà garantito in caso di estinzione del rapporto di lavoro.
11.- La Corte di appello di Venezia -aderendo a Cass.
27783/2022 che rinvia a Cass. 17989/2022 – ha affermato che il rapporto del socio è assistito da stabilità perché egli, impugnando entrambi gli atti estintivi del rapporto, può aspirare ad una tutela reintegratoria di diritto comune attraverso un ripristino del rapporto cui si aggiungerebbe una tutela risarcitoria piena. Secondo questa ottica, la garanzia di stabilità – grazie al conseguimento di una piena tutela restitutoria -si realizzerebbe attraverso la doppia impugnazione congiunta: ‘oltre che RAGIONE_SOCIALE‘ impugnativa del licenziamento anche RAGIONE_SOCIALEa tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione’.
12.- Il quadro normativo e fattuale non conferma tuttavia la correttezza RAGIONE_SOCIALEa premessa, assunta come inevitabile in tale orientamento, RAGIONE_SOCIALEa compresenza dei due atti estintivi, essendo possibile -alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento – anche un mero licenziamento senza alcuna contestuale esclusione dalla compagine sociale.
Non è sostenibile, quindi, che il rapporto di lavoro del socio lavoratore sia estinguibile solo con l’esclusione dalla RAGIONE_SOCIALE o attraverso la necessaria (contestuale o successiva) intimazione di un doppio atto estintivo (licenziamento e una esclusione) perché l’assetto normativo, -ritenuto scevro da sospetti di incostituzionalità (testualmente, Sez. Unite n. 27436/2017) – consente anche soltanto l’irrogazione di un mero licenziamento (con conseguente applicazione del regime di tutela RAGIONE_SOCIALE‘art.18 inciso prima dalla legge n. 92/2012 e sostituito dopo dal d.lgs. n. 23/2015).
13.- E, invero, anzitutto, va rilevato che le stesse Sezioni unite cit. 27436/2017 intervenendo sul tema hanno parlato RAGIONE_SOCIALEa figura del socio inerte (che rivesta cioè soltanto la qualità di socio per la estinzione a seguito di licenziamento del solo rapporto di lavoro ).
14.- Hanno configurato il rapporto del socio lavoratore in base al ‘collegamento unidirezionale nella fase estintiva ‘ (non in senso bidirezionale, quindi) tale per cui l’esclusione dal rapporto estingua anche il rapporto di lavoro ma non viceversa: posto che il licenziamento -sempre possibile non estingue il rapporto associativo (ad es. in caso di licenziamento per g.m.o. o per licenziamento collettivo).
Hanno perciò concluso sul punto che ‘La cessazione del rapporto di lavoro, non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello associativo. La cessazione del rapporto associativo, tuttavia, trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, ai sensi del 2° comma RAGIONE_SOCIALE‘art.5, ma non viceversa, sicché il socio ‘ può non essere lavoratore’.
15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla n. legge 30/03, pur confermando l’originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent ; né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale RAGIONE_SOCIALEe tutele.
Ciò perché come hanno osservato le Sez Un. ‘ il rapporto associativo può essere alimentato dal socio mediante la partecipazione alla vita ed alle scelte RAGIONE_SOCIALE‘impresa, al rischio ed ai risultati economici RAGIONE_SOCIALEa quale comunque egli partecipa, a norma del 2° comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 I. n. 142/01. Né la figura del socio inerte, che emerge anche per mano del legislatore, con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE a mutualità non prevalente, entra in frizione con le regole costituzionali, in quanto l’art. 45 Cost. riconosce funzione sociale alla cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, alla quale il socio inerte non è estraneo ‘ .
16.- Le Sez. unite, per quanto qui rileva, hanno in definitiva confermato la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘intimazione del solo licenziamento ed hanno escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art.18 nella sola ipotesi in cui si intimi anche l’esclusione. Lasciando impregiudicata la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 St. quando si irroghi invece un mero licenziamento.
17.- Inoltre, anche la legge 142/2001 prevedeva e continua a prevedere all’art.2 che non si applichi l’art.18 solo se si estingue anche il rapporto associativo, consentendo di affermare quindi che sia sempre possibile pure l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.18 (ovviamente nella relativa area dimensionale) qualora si intimi soltanto un licenziamento.
Anche sul punto le Sez. Unite hanno puntualmente riscontrato come ‘questa ricostruzione si specchia nella previsione già richiamata RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa I. 142/01, a proposito RAGIONE_SOCIALE‘«esclusione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».
‘ La disposizione conferma che è la -sola – tutela restitutoria ad essere preclusa qualora, insieme col rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo: il proprium RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEo statuto dei lavoratori del quale è esclusa l’applicazione, almeno all’epoca in cui la norma è stata confezionata, consisteva giustappunto nella tutela reale ‘ ( Sez. Un. cit.)
18.La ricostruzione operata dalle Sez. Unite, sopra richiamata, ha successivamente trovato una coerente conferma sistematica nella recente riforma processuale dettata in materia dall ‘ art. 441 ter c.p.c. , introdotto dalla c.d. riforma Cartabia (art. 3, comma 32, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che nel Capo primo bis ‘ Delle controversie relative al licenziamento’, parla di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti da parte del socio
e solo in via eventuale parla RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del socio (il giudice decide sul rapporto di lavoro ed associativo nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo); la rubrica RAGIONE_SOCIALEa norma è dedicata soltanto al ‘licenziamento del socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘.
19.- Ed anche la precedente legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (art.1, comma 11 lett. b) parla soltanto RAGIONE_SOCIALEe azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci RAGIONE_SOCIALEe cooperative.
20.- In tal senso provvedono pure gli statuti ed i regolamenti RAGIONE_SOCIALEe cooperative e tanto risulta pure dalla realtà effettuale posto che le cooperative intimano anche meri licenziamenti. D’altra parte proprio nella causa in oggetto non si discute mai di esclusione dei soci, bensì di mero licenziamento. Posto che il primo giudice ha parlato di licenziamenti, sostenendo che i lavoratori appellanti hanno sempre fruito RAGIONE_SOCIALEa tutela ex art.18 l. 300/1970. Mentre la stessa Corte d’appello, nella impugnata sentenza, ha individuato la decorrenza del termine di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dalla ‘missiva di impugnazione del licenziamento comunicato in vista del termine RAGIONE_SOCIALE‘appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
21.Infine, come già rilevato, la giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando negli ultimi anni (con i sei precedenti già indicati: Cass. 23281/25, 29831/22, 19493/23, 213332/23, 21640/23, 25477/23) ha affermato per i soci la stessa soluzione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dalla estinzione del rapporto come per i lavoratori.
22.- Questa Corte pertanto, alla luce RAGIONE_SOCIALEa disamina sopra effettuata, non può contraddire tale orientamento mentre va disatteso quello richiamato dalla Corte di appello di Venezia
il quale postula come necessitata la contemporanea intimazione di due atti estintivi che non è però prevista in maniera ineluttabile dall’ordinamento.
23.- Si può quindi ammettere con la giurisprudenza più recente di legittimità che ai soci lavoratori di RAGIONE_SOCIALE si applichi il regime di decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, nei termini declinati da Cass.26246/2022 per l’esistenza dei medesimi presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus come conseguenza di una situazione di mancanza di certezza RAGIONE_SOCIALEa tutela comportante una condizione di stabilità del rapporto.
24.- Per le ragioni esposte il ricorso va accolto , la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa al giudice di merito indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
25.- Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: ‘Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di RAGIONE_SOCIALE con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l’astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte RAGIONE_SOCIALEa c ooperativa che porta all’estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori , secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n.92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei
presupposti di fatto relativi all ‘ esistenza del metus del lavoratore’.
26.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME