Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26958 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26958 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 3261-2025 proposto da:
COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME HUANG COGNOME, COGNOME LIN COGNOME XIANG COGNOME, YANG COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
LRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 712/2024 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 330/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
Oggetto
R.G.N. 3261/2025
COGNOME
Rep.
Ud. 24/09/2025
PU
del 24/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- La Corte l’appello di Venezia, con l’impugnata sentenza n. 712/2024, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME e dagli altri 20 lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza del tribunale di Venezia che aveva respinto la domanda con la quale gli appellanti, tutti i soci lavoratori della RAGIONE_SOCIALE domandavano alla committente RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’articolo 1676 c.c. e dell’ art. 29, 2 comma d.lgs. 276 del 2003, il pagamento delle somme non recuperate, a seguito di diffida accertativa della DTL presso il datore di lavoro appaltatore, a titolo di differenze retributive tra quanto spettante in base al CCNL Unico logistica, trasporto merci e spedizione quale contratto siglato a livello nazionale delle associazioni di categoria più rappresentative e quanto percepito sulla base dell’applicazione del diverso CCNL RAGIONE_SOCIALE (siglato tra Unci per parte datoriale e Confsal per parte sindacale).
2.- Il primo giudice, rilevato che i crediti azionati risalivano al 2010 e al 2011, mentre la diffida accertativa risultava emessa in varie date ma tutti anteriori al marzo 2013, aveva respinto la domanda affermando che i crediti azionati erano soggetti a prescrizione atteso che i lavoratori avevano sempre fruito della tutela reale contro i licenziamenti illeciti, discriminatori e ritorsivi e della tutela risarcitoria contro i licenziamenti illegittimi godendo della protezione dell’art. 18
della legge 300/1970, in quanto RAGIONE_SOCIALE società cooperativa, aveva sempre occupato più di 60 dipendenti e comunque più di 15 nel sito produttivo di Mira; mentre non era condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che riteneva che il decorso della prescrizione restasse sospeso dalla data (18/7/2012) di entrata in vigore della legge n. 92/2012 di modifica dell’art. 18 l.300 del 70.
3.- La Corte d’appello ha rigettato l’appello confermando, seppur con differente iter argomentativo, la pronuncia gravata, sempre in relazione all’assorbente profilo della prescrizione del credito azionato dai lavoratori.
Ha rilevato la Corte che tutte le somme richieste dai soci della RAGIONE_SOCIALE attenessero a differenze retributive maturate nel corso degli anni 2010 e 2011 e, quindi, oltre cinque anni antecedenti il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione costituito, per ciascun lavoratore, dalla missiva di impugnazione del licenziamento comunicato in vista della fine dell’appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello ha sostenuto che, se da una parte doveva condividersi la tesi in ordine alla sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro per effetto della modificazione dell’art. 18, legge 300/1970, ad opera della legge n. 92/2012 (Cass. n. 26246/22), doveva essere però rilevato come tale conclusione non valesse per i soci lavoratori di cooperativa in considerazione della ulteriore tesi pure affermata dalla Cassazione n. 27783/22 secondo cui impugnando entrambi gli atti estintivi della complessa posizione giuridica -il rapporto del socio lavoratore di cooperativa e’ assistito dalla garanzia di stabilità sicché non subisce una condizione di metus nel corso del rapporto tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro; ne conseguiva il
decorso della prescrizione in costanza di rapporto con dies a quo da individuarsi nel momento della maturazione del credito in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso.
4.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori sopra indicati con quattro motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria, ai quali ha resistito la committente l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. .
Il procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, affermando che le considerazioni sulla decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, espresse da Cass. Sez. L. n. 26246/2022, non si applichino ai soci-lavoratori di cooperativa.
2.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, sul presupposto che il socio di cooperativa sia garantito da una tutela ripristinatoria forte.
3.Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, non dando seguito alle statuizioni espresse da Cass., Sez. L., n. 25477/2023 sulla sospensione della prescrizione anche per i soci-lavoratori.
4.Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti azionati, per non aver fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, in virtù della quale dovrebbe invece estendersi anche ai soci-lavoratori di cooperativa la disciplina sulla prescrizione dei crediti di lavoro applicata ai lavoratori.
5.- Tutti i motivi di ricorso insistono sulla stessa questione dell’applicazione del regime di sospensione ( recte decorrenza) della prescrizione dei crediti retributivi stabilito per i lavoratori subordinati anche ai soci lavoratori subordinati di cooperativa.
Si chiede, in sostanza, l’estensione ai soci di cooperativa del principio di diritto stabilito da Cass. n. 26246 del 06/09/2022 secondo cui ‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro’.
6.- In primo luogo, occorre peraltro affrontare la questione derivante dalla previsione dell’art.1310, 2° comma c.c. secondo cui la sospensione della prescrizione non si estende al condebitore solidale, essendo stata sollevata sul punto una esplicita doglianza dalla controricorrente, mero condebitore solidale in quanto committente.
6.1. In via preliminare, va chiarito che non discutendosi qui di sospensione ex art. 2941 c.c., ma di termine di decorrenza della prescrizione, non viene in rilievo la disciplina dell ‘art.1310, 2° comma c.c. sicché le pretese creditorie azionate possono essere sempre fatte valere nei confronti del committente nello stesso termine di prescrizione applicabile al datore di lavoro.
6.2. In secondo luogo, quand’anche si trattasse di sospensione, e dovesse venire in ipotesi in rilevo l’art. 1310, 2° comma c.c., va rilevato che, secondo un consolidato
indirizzo (da ultimo Cassazione n. 12928/024), la disciplina dell’art. 1310 c.c. è applicabile alle sole obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi perché la previsione, contenuta nella medesima disposizione, del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune, perché non beneficiario della causa di sospensione, è incompatibile con le obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo, nelle quali il coobbligato risponde per un debito altrui, con la conseguenza che, in tale evenienza, la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” si estende anche al coobbligato che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.
Lo stesso vale dunque per la responsabilità solidale dell’art.29 d.lgs. 276/ 2003 essendo il committente obbligato a titolo di mera garanzia del debito retributivo altrui (non si tratta di condebitori per la stessa causa ma per titoli diversi, uno di natura contrattuale e l’altro di estrazione legale).
7.- Passando al merito della questione, occorre decidere se il regime di decorrenza della prescrizione valevole per i diritti dei lavoratori subordinati si applichi anche ai soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato.
Premesso che le ultime sei pronunce intervenute nella materia (Cass. nn. 23281/25, 29831/22, 19493/23, 213332/23, 21640/23, 25477/23) si sono espresse tutte in senso positivo ovvero per l’estensione del regime valevole per il lavoratore subordinato, va detto che, tuttavia, la soluzione della questione non può essere affrontata adeguatamente senza un meditato confronto con la specialità del regime normativo che attiene alla posizione del socio lavoratore ed in particolare con le norme che regolamentano la fase estintiva della complessa posizione giuridica di sociolavoratore.
Che di disciplina speciale occorra parlare risulta dalla
unanime dottrina e dalla stessa giurisprudenza delle Sez. Unite che nella nota sentenza n. 27436 del 2017 si soffermano proprio sul peso che ‘la specialità del rapporto cooperativo esprime rispetto allo schema della subordinazione e degli altri modelli di facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale’ .
8.- Invero, è necessario ricordare che la legge n. 142/01 detti delle prescrizioni speciali per la disciplina del rapporto del socio lavoratore e che dove non sia altrimenti previsto si possono applicare le previsioni relative ai rapporti di lavoro ordinari, ma solo se ed in quanto ritenute compatibili dall’interprete (in tali termini dispone l’art.1 , comma 3; su cui da ultimo Cass. n. 26071/2024).
9.- Va ricordato poi che la legge 142 non prevede alcuna disciplina particolare della prescrizione; l’ordinamento detta però un’apposita disciplina (sostanziale e processuale) relativa al licenziamento, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore (artt. 2 e 5, comma 2 legge 142/2001 novellato dalla legge 30/2003 e art. 441ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia) .
10.- Le Sezioni unite cit. (n. 27436/17) si sono soffermate a lungo sulla disciplina sostanziale dell’estinzione del complesso rapporto ed hanno offerto una approfondita ricostruzione sui meccanismi estintivi (parlando sia del licenziamento sia della esclusione del socio).
La comune interpretazione di tale norme – condivisa da questa Collegio – non permette di sostenere che al socio lavoratore di cooperativa si applichi oggi un assetto delle tutele che consenta di prevedere ex ante quale regime (tutela obbligatoria, reale, di diritto comune) gli verrà garantito in caso di estinzione del rapporto di lavoro.
11.- La Corte di appello di Venezia -aderendo a Cass.
27783/2022 che rinvia a Cass. 17989/2022 – ha affermato che il rapporto del socio è assistito da stabilità perché egli, impugnando entrambi gli atti estintivi del rapporto, può aspirare ad una tutela reintegratoria di diritto comune attraverso un ripristino del rapporto cui si aggiungerebbe una tutela risarcitoria piena. Secondo questa ottica, la garanzia di stabilità – grazie al conseguimento di una piena tutela restitutoria -si realizzerebbe attraverso la doppia impugnazione congiunta: ‘oltre che dell’ impugnativa del licenziamento anche della tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione’.
12.- Il quadro normativo e fattuale non conferma tuttavia la correttezza della premessa, assunta come inevitabile in tale orientamento, della compresenza dei due atti estintivi, essendo possibile -alla luce dell’ordinamento – anche un mero licenziamento senza alcuna contestuale esclusione dalla compagine sociale.
Non è sostenibile, quindi, che il rapporto di lavoro del socio lavoratore sia estinguibile solo con l’esclusione dalla cooperativa o attraverso la necessaria (contestuale o successiva) intimazione di un doppio atto estintivo (licenziamento e una esclusione) perché l’assetto normativo, -ritenuto scevro da sospetti di incostituzionalità (testualmente, Sez. Unite n. 27436/2017) – consente anche soltanto l’irrogazione di un mero licenziamento (con conseguente applicazione del regime di tutela dell’art.18 inciso prima dalla legge n. 92/2012 e sostituito dopo dal d.lgs. n. 23/2015).
13.- E, invero, anzitutto, va rilevato che le stesse Sezioni unite cit. 27436/2017 intervenendo sul tema hanno parlato della figura del socio inerte (che rivesta cioè soltanto la qualità di socio per la estinzione a seguito di licenziamento del solo rapporto di lavoro ).
14.- Hanno configurato il rapporto del socio lavoratore in base al ‘collegamento unidirezionale nella fase estintiva ‘ (non in senso bidirezionale, quindi) tale per cui l’esclusione dal rapporto estingua anche il rapporto di lavoro ma non viceversa: posto che il licenziamento -sempre possibile non estingue il rapporto associativo (ad es. in caso di licenziamento per g.m.o. o per licenziamento collettivo).
Hanno perciò concluso sul punto che ‘La cessazione del rapporto di lavoro, non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello associativo. La cessazione del rapporto associativo, tuttavia, trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, ai sensi del 2° comma dell’art.5, ma non viceversa, sicché il socio ‘ può non essere lavoratore’.
15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla n. legge 30/03, pur confermando l’originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent ; né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele.
Ciò perché come hanno osservato le Sez Un. ‘ il rapporto associativo può essere alimentato dal socio mediante la partecipazione alla vita ed alle scelte dell’impresa, al rischio ed ai risultati economici della quale comunque egli partecipa, a norma del 2° comma dell’art. 1 I. n. 142/01. Né la figura del socio inerte, che emerge anche per mano del legislatore, con riguardo alla cooperativa a mutualità non prevalente, entra in frizione con le regole costituzionali, in quanto l’art. 45 Cost. riconosce funzione sociale alla cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, alla quale il socio inerte non è estraneo ‘ .
16.- Le Sez. unite, per quanto qui rileva, hanno in definitiva confermato la possibilità dell’intimazione del solo licenziamento ed hanno escluso l’applicabilità dell’art.18 nella sola ipotesi in cui si intimi anche l’esclusione. Lasciando impregiudicata la possibilità dell’applicazione dell’art. 18 St. quando si irroghi invece un mero licenziamento.
17.- Inoltre, anche la legge 142/2001 prevedeva e continua a prevedere all’art.2 che non si applichi l’art.18 solo se si estingue anche il rapporto associativo, consentendo di affermare quindi che sia sempre possibile pure l’applicazione dell’art.18 (ovviamente nella relativa area dimensionale) qualora si intimi soltanto un licenziamento.
Anche sul punto le Sez. Unite hanno puntualmente riscontrato come ‘questa ricostruzione si specchia nella previsione già richiamata dell’art. 2 della I. 142/01, a proposito dell’«esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».
‘ La disposizione conferma che è la -sola – tutela restitutoria ad essere preclusa qualora, insieme col rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo: il proprium dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori del quale è esclusa l’applicazione, almeno all’epoca in cui la norma è stata confezionata, consisteva giustappunto nella tutela reale ‘ ( Sez. Un. cit.)
18.La ricostruzione operata dalle Sez. Unite, sopra richiamata, ha successivamente trovato una coerente conferma sistematica nella recente riforma processuale dettata in materia dall ‘ art. 441 ter c.p.c. , introdotto dalla c.d. riforma Cartabia (art. 3, comma 32, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che nel Capo primo bis ‘ Delle controversie relative al licenziamento’, parla di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti da parte del socio
e solo in via eventuale parla dell’esclusione del socio (il giudice decide sul rapporto di lavoro ed associativo nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo); la rubrica della norma è dedicata soltanto al ‘licenziamento del socio della cooperativa’.
19.- Ed anche la precedente legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (art.1, comma 11 lett. b) parla soltanto delle azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative.
20.- In tal senso provvedono pure gli statuti ed i regolamenti delle cooperative e tanto risulta pure dalla realtà effettuale posto che le cooperative intimano anche meri licenziamenti. D’altra parte proprio nella causa in oggetto non si discute mai di esclusione dei soci, bensì di mero licenziamento. Posto che il primo giudice ha parlato di licenziamenti, sostenendo che i lavoratori appellanti hanno sempre fruito della tutela ex art.18 l. 300/1970. Mentre la stessa Corte d’appello, nella impugnata sentenza, ha individuato la decorrenza del termine di sospensione della prescrizione dalla ‘missiva di impugnazione del licenziamento comunicato in vista del termine dell’appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
21.Infine, come già rilevato, la giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando negli ultimi anni (con i sei precedenti già indicati: Cass. 23281/25, 29831/22, 19493/23, 213332/23, 21640/23, 25477/23) ha affermato per i soci la stessa soluzione della decorrenza della prescrizione dalla estinzione del rapporto come per i lavoratori.
22.- Questa Corte pertanto, alla luce della disamina sopra effettuata, non può contraddire tale orientamento mentre va disatteso quello richiamato dalla Corte di appello di Venezia
il quale postula come necessitata la contemporanea intimazione di due atti estintivi che non è però prevista in maniera ineluttabile dall’ordinamento.
23.- Si può quindi ammettere con la giurisprudenza più recente di legittimità che ai soci lavoratori di cooperativa si applichi il regime di decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, nei termini declinati da Cass.26246/2022 per l’esistenza dei medesimi presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus come conseguenza di una situazione di mancanza di certezza della tutela comportante una condizione di stabilità del rapporto.
24.- Per le ragioni esposte il ricorso va accolto , la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa al giudice di merito indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
25.- Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: ‘Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l’astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della c ooperativa che porta all’estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori , secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall’art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n.92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei
presupposti di fatto relativi all ‘ esistenza del metus del lavoratore’.
26.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME