Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 36814/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 2431/2019, pubblicata il 5 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli NOME COGNOME ha dedotto di avere stipulato, in qualità di docente, vari contratti a termine con l’Amministrazione scolastica e di avere subito una disparità di trattamento rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato e ha chiesto di accertare l’illegittimità del termine apposto ai detti contratti , onde ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera e la condanna RAGIONE_SOCIALEa P.A. a risarcire i danni.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1155/2016, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda concernente gli incrementi retributivi.
Il MIUR ha proposto appello.
NOME COGNOME ha proposto appello incidentale, al fine di ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata dal primo contratto a tempo determinato.
L a Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2431/2019, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale.
Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione de lla clausola 4, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che vi sarebbero state ragioni oggettive che avrebbero escluso , nella specie, l’abuso RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei
contratti a termine, atteso che il servizio non di ruolo avrebbe dovuto essere riconosciuto nei limiti e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 citato .
La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., poiché la sentenza di appello ha deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Infatti, la S.C. ha affermato che, in tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento esclude l’applicazione di detto principio (Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019).
Con il secondo motivo la ricorrente contesta l ‘omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che i contratti in esame avevano riguardato essenzialmente supplenze su organico di fatto.
La doglianza è inammissibile in quanto la parte ricorrente non ha neppure indicato in quale atto dei gradi precedenti sarebbe stata allegata tale circostanza e come sarebbe stata dimostrata.
Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’applicare la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.
La doglianza è fondata.
Infatti, nell’ impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo i ndeterminato soggiace al termine
quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno RAGIONE_SOCIALEa loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (Cass., Sez. L, n. 10219 del 28 maggio 2020).
Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, inammissibili il primo e il secondo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 21