Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
la Corte d’Appello confermava in particolare la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera RAGIONE_SOCIALEa docente, attraverso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio calcolata a far data dalla prima assunzione a tempo determinato e pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive, disattendendo , rispetto a quest’ultimo credito, l’eccezione di prescrizione quinquennale;
infatti, il gravame -come precisa la Corte territoriale nello storico di lite -riguardava soltanto il tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, con riferimento alle differenze retributive maturate tra lo stipendio effettivamente percepito e quello dovuto tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata, che la Corte d’Appello riteneva anch’essa decennale;
la sentenza ha ulteriormente precisato che, se anche i crediti in questione fossero stati da ritenere di natura retributiva, la condizione di lavoratore a tempo determinato, non garantito da stabilità, avrebbe impedito la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in corso di rapporto in base a Corte Costituzionale n. 63 del 1966;
2.
il RAGIONE_SOCIALE, medio tempore subentrato al RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno interposto ricorso per cassazione;
NOME COGNOME è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1. va dato preliminarmente atto che il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato, come da copie analogiche attestate RAGIONE_SOCIALEe ricevute di avvenuta consegna, in data 20.9.2020, presso gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME che rappresentavano NOME COGNOME nel giudizio di secondo grado, come risulta dall’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello; 2.
l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, co. 43 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 183 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e contesta l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui il credito riconosciuto alla ricorrente era soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi invece di diritti retributivi sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.;
il motivo è fondato, con riferimento ai diritti derivanti dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio fin dalla prima assunzione a termine ed alle differenze retributive che da ciò derivano;
è infatti consolidato il principio per cui nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno RAGIONE_SOCIALEa loro insorgenza, e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 ed altre successive sempre conformi);
è poi da rivedere anche l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui, data la natura a termine dei rapporti, la prescrizione non correrebbe;
vale invece il diverso principio, recentemente affermato da questa S.C., secondo cui « la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno RAGIONE_SOCIALEa loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica » (Cass., S.U. 28 dicembre 2023, n. 36197);
3.
il ricorso va dunque accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla medesima Corte d’Appello affinché, in diversa composizione, la definisc a in osservanza dei suesposti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4.4.2024.