SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 218 2026 – N. R.G. 00000182 2022 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, in persona dei magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente rel.
dr. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO Giudice ausiliario
ha pronunciato in grado di appello, all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 182/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
tra
(c.f.
), rappresentato e difeso dagli
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in INDIRIZZO de’ Tirreni al INDIRIZZO; p.e.c.:
.salerno E
.EMAIL
appellante
e
PROCEDURA di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
APPLICATA –RAGIONE_SOCIALE (p. iva
, in
persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME del Foro
di
, p.e.c.
appellato
nonché
(c.f.
), rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti
NOME
COGNOME
COGNOME (pec:
e NOME COGNOME (pec:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
COGNOME in , alla INDIRIZZO
appellato
OGGETTO: SPETTANZE RETRIBUTIVE
P.
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1 . Con sentenza 2078/21, pubblicata il 3.12.21 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha:
rigettato il ricorso proposto dal prof. , che aveva chiesto
la condanna del (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) al
pagamento di € 120.375,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo, in ragione di diversi contratti di lavoro a progetto (‘Smgeo’, o pattuito il compenso suddetto,
‘Neoluoghi’ e ‘Sensational’), per i quali era stat tuttavia mai corrisposto;
dichiarata assorbita la domanda di manleva formulata dall’ente convenuto nei confronti del
compensato per intero le spese di lite tra le parti.
§
A sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione il Tribunale ha osservato:
2.1 . che i crediti erano prescritti, poiché ‘ l’erogazione delle somme spettanti al ricorrente per l’attività lavorativa dedotta in giudizio ben poteva essere invocata alla scadenza dei contratti a progetto succedutisi nel tempo e, pertanto, quanto all’ultimo, già nel marzo del 2014. È di tutta evidenza, quindi, che allorquando il ha notificato al convenuto il primo atto dotato di efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione (id est: il ricorso introduttivo del presente giudizio), vale a dire il 16.10.2020, i crediti erano ormai irrimediabilmente attinti dalla prescrizione ‘;
2.2 . che ‘ non può attribuirsi efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione al documento sottoscritto il 27.1.2015 dall’allora legale rappresentante
del , e dal , con il quale il primo dà atto che il si riconosce debitore nei confronti del prof. delle seguenti somme per compensi professionali a lui dovuti per i seguenti Progetti: SMGEO € 71.867,00; COGNOME € 26.215,00 e COGNOME € 21.293,00… ‘
2.3 . che infatti il non era dotato del relativo potere dispositivo, alla luce delle previsioni contenute nello statuto dell’ente convenuto (art. 11, lett. i), secondo cui il potere di deliberare è riservato in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione;
2.4 . che anche il ‘Piano di RAGIONE_SOCIALE Aziendale’ redatto dalla società nel luglio del 2018 era privo di efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALE prescrizione, poiché non formalmente recepito dal RAGIONE_SOCIALE Ricerca né trasfuso in un atto e/o provvedimento adottato dall’organo rappresentativo dell’Ente;
2.5 . che pertanto la domanda di manleva formulata dall’ente convenuto nei confronti del era assorbita;
2.6 . che le spese andavano compensate ‘ in considerazione dell’indubbia complessità, nonché RAGIONE_SOCIALE novità, in termini fattuali e giuridici, delle questioni offerte alla cognizione del giudicante, tale da configurare una situazione di originaria incertezza circa la fondatezza dell’azionata pretesa ‘.
§
3 . Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello con ricorso 3.5.22, chiedendone la riforma, con accoglimento RAGIONE_SOCIALE propria domanda e vittoria di spese del doppio grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
3.1 . che ;
3.2. che il Tribunale aveva erroneamente interpretato lo statuto del RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1371 cod. civ., poiché ;
3.3. con la conseguenza che ;
3.4. che in ogni caso la prescrizione era stata interrotta con l’atto del 27.1.15, poiché ;
3.5. che il credito di esso appellante era provato, in considerazione: RAGIONE_SOCIALE già richiamata scrittura privata 27.1.15, RAGIONE_SOCIALE mancata contestazione dei contratti/lettere di incarico ad opera di controparte, RAGIONE_SOCIALE rendicontazione del credito stesso nelle relazioni di bilancio.
4 . si è costituito con memoria 10.11.23, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
4.1 . che la sentenza meritava conferma;
4.2. che, in subordine, ove fosse ritenuta valida la scrittura privata e l’ addendum del 27.1.2015 ai fini interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione, che , con condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del doppio grado.
§
5 . Con nota 16.7.24 il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di primo grado, dichiarava di essere stato posto in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sentenza 3.7.24 del Tribunale di Nocera Inferiore n. 42/24. Con ricorso 25.7.24 l’appellante riassumeva il processo. La Corte dichiarava l’interruzione del giudizio con ordinanza 11.11.24, cui seguiva nuova riassunzione.
Con memoria 9.5.25 si costituiva la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva la conferma RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza, e, in subordine, in caso di riforma RAGIONE_SOCIALE stessa, che il prof. fosse dichiarato tenuto a manlevare e tenere indenne essa RAGIONE_SOCIALE da ogni conseguenza pregiudizievole -con vittoria di spese del grado. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
5.1 . che la domanda del era improcedibile, poiché, essendo intervenuta la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il relativo credito avrebbe dovuto essere azionato in sede concorsuale;
5.2. che l’appello era inammissibile per genericità dei motivi che, in violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., si limitavano a richiamare le argomentazioni svolte in primo grado;
5.3. che, nel merito, esso era comunque infondato, poiché il termine di prescrizione, quinquennale, era spirato alla data RAGIONE_SOCIALE domanda, mentre l’invocato riconoscimento di debito era un atto nullo;
5.4 . che, in particolare, risultava ;
5.5. che inoltre mancava la prova che il ricorrente avrebbe dovuto offrire in ordine alle prestazioni rese in esecuzione degli incarichi in questione.
§
6 . All’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta ex art. 127 -ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza odierna, la causa è decisa come segue.
§
7 . In via preliminare, si osserva che -contrariamente a quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE -la sopravvenienza di tale procedura concorsuale non è causa di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda del . Si applica infatti il principio: ‘ I In n t te em ma a d di i a am mm mi is ss si i o on ne e a al l p pa as ss si iv vo o f fa al ll li im me en nt ta ar re e c co on n r ri i s se er rv va a, , l l’ ‘a ar rt t. . 9 96 6, , c co om mm ma a 2 2, , n n. . 3 3, , l l. . f fa al ll l. . d de ev ve e e es ss se er re e i in nt te er rp pr re et ta at to o e es st te en ns si iv va am me en nt te e, , i in n m mo od do o d da a r ri i c co om mp pr re en nd de er re e a an nc ch he e i i c cr re ed di it ti i o og gg ge et tt to o d di i a ac cc ce er rt ta am me en nt to o n ne eg ga at ti iv vo o d da a p pa ar rt t e e d di i u un na a s se en nt te en nz za a n no on n p pa as ss sa at ta a i in n g gi iu ud di ic ca at to o e e p pr ro on nu un nc ci ia at ta a p pr ri im ma a d de el ll la a d di ic ch hi ia ar ra az zi i o on ne e d di i f fa al l l li im me en nt to o; ; i in n t ta al l c ca as so o, , i il l c cr re ed di it to or re e, , p pe er r e ev vi it ta ar re e g gl li i e ef ff fe et tt ti i p pr re ec cl lu us si iv vi i d de er ri i v va an nt ti i d da al l p pa as ss sa ag gg gi i o o i in n g gi iu ud di ic ca at to o d de el ll la a d de ec ci i s si io on ne e d di i m me er ri i t to o, , d de ev ve e p pr ro op po or rr re e i im mp pu ug gn na az zi io on ne e i in n v vi ia a o or rd di in na ar ri i a a n ne ei i c co on nf fr ro on nt ti i d de el ll la a c cu ur ra at te el la a e e l la a s se en nt te en nz za a d di i a ac cc ce er rt ta am me en nt to o d de el l c cr re ed di it to o, , e ev ve en nt tu ua al lm me en nt te e e em me es ss sa a i in n r ri i f fo or rm ma a d di i q qu ue el ll la a d di i p pr ri im mo o
g gr ra ad do o, , s sp pi ie eg ga a e ef ff fi ic ca ac ci ia a n ne ei i c co on nf fr ro on nt ti i d de el ll la a p pr ro oc ce ed du ur ra a ‘ (Cass., Sez. 1, sentenza 10616 del 23/4/25).
La legittimità del contraddittorio tra creditore e curatela al di fuori RAGIONE_SOCIALE sede concorsuale esclude la necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soci del , disposta con decreto 16.12.24 (a seguito di ricorso in riassunzione presentato dall’appellante ), decreto che sul punto va revocato.
°
L’appello, inoltre, non è inammissibile, poiché i motivi rispettano i criteri di specificità imposti dall’art. 434 c.p.c.
§
8 . Esso è tuttavia infondato nel merito.
8.1 . Col primo, complesso motivo , l’appellante ha contrastato la ratio decidendi su cui è basata la sentenza impugnata, vale a dire l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE scrittura privata sottoscritta dal ai fini RAGIONE_SOCIALE interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, sostenendo invece che essa era efficace al riguardo (il documento in esame si legge sub 10 degli allegati al ricorso in appello).
Il motivo non merita accoglimento, dovendosi condividere le argomentazioni del Tribunale.
Lo statuto del è inequivocabile nel limitare i poteri del Direttore agli atti dispositivi di valore non superiore a € 30.000,00 (artt. 11, lett. i e 14, lett. a): dunque non si ravvisa alcuna violazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti.
Il prof. non era abilitato a sottoscrivere il riconoscimento del debito in questione; più in radice, la richiesta del prof. ivi menzionata, volta a ottenere la definizione RAGIONE_SOCIALE posizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere sottoposta al Consiglio d’amministrazione, unico organo abilitato a valutare la richiesta stessa e a validarne il lavoro presupposto, svolto dal richiedente 2 .
2 la valutazione RAGIONE_SOCIALE condotta del prof. COGNOME, è qui operata incidenter tantum , ai soli fini RAGIONE_SOCIALE decisione sulla prescrizione;
Per logico corollario, non può accogliersi neppure l’ulteriore argomentazione dell’appellante, secondo cui tale richiesta varrebbe comunque a interrompere la prescrizione. Infatti la richiesta in parola non ha i requisiti RAGIONE_SOCIALE costituzione in mora, che sarebbe stata necessaria a tal fine, ex art. 2943 co.4 cod. civ.
E ciò sia per difetto intrinseco di forma scritta, in quanto semplicemente menzionata in un diverso documento, laddove ‘ L L’ ‘a at tt to o d di i c co os st ti i t tu uz zi io on ne e i in n m mo or ra a è è u un n a at tt to o g gi iu ur ri id di ic co o u un ni il la at te er ra al le e r re ec ce et tt ti i z zi i o o, , a a c co on nt te en nu ut to o d di ic ch hi ia ar ra at ti iv vo o, , p pe er r i il l q qu ua al le e è è r ri i c ch hi ie es st ta a l la a f fo or rm ma a s sc cr ri i t tt ta a ” “a ad d v va al l i id di it ta at te em m” ” e e d de el l q qu ua al le e l la a s so ot tt to os sc cr ri i z zi i o on ne e c co os st ti i t tu ui is sc ce e e el le em me en nt to o e es ss se en nz zi ia al le e, , l la a c cu ui i m ma an nc ca an nz za a i im mp pe ed di is sc ce e d di i s su us ss su um me er re e i il l d do oc cu um me en nt to o n ne el ll la a f fa at tt ti i s sp pe ec ci i e e l le eg ga al le e d de el ll la a s sc cr ri i t tt tu ur ra a p pr ri iv va at ta a p pr ro od du ut tt ti i v va a d di i e ef ff fe et tt ti i g gi i u ur ri id di ic ci i ; ; p pe er rt t a an nt to o, , e es ss so o, , s se e p pr ri iv vo o d di i s so ot tt to os sc cr ri i z zi i o on ne e, , n no on n p pr ro od du uc ce e l l’ ‘e ef ff fe et tt to o i in nt te er rr ru ut tt ti i v vo o d de el ll la a p pr re es sc cr ri i z zi i o on ne e p pr re ev vi is st to o d da al ll l’ ‘a ar rt t. . 2 29 94 43 3, , c co om mm ma a 4 4, , c c. . c c. . , , s se en nz za a c ch he e l l’ ‘e el l e em me en nt to o f fo or rm ma al le e m ma an nc ca an nt te e p po os ss sa a e es ss se er re e i in nt te eg gr ra at to o, , ” “e ex x p po os st t” “, , e e c co on n e ef ff fi ic ca ac ci ia a ” “e ex x t tu un nc c” “, , a at tt tr ra av ve er rs so o c co on nd do ot tt te e s su uc cc ce es ss si iv ve e, , p pu ur r r ri i s sp po on nd de en nt ti i a ai i r re eq qu ui is si it ti i d di i f fo or rm ma a ‘ (Cass., Sez. 3, ordinanza 12182 del 7/5/21);
sia perché non pervenuta nella sfera di conoscenza del debitore, appunto il RAGIONE_SOCIALE:
‘ L L’ ‘a at tt to o d di i c co os st ti i t tu uz zi io on ne e i in n m mo or ra a è è u un n a at tt to o g gi iu ur ri id di ic co o u un ni il la at te er ra al le e r re ec ce et tt ti i z zi io o p pe er r i il l q qu ua al le e è è r ri i c ch hi ie es st ta a l la a f fo or rm ma a s sc cr ri i t tt ta a, , e ed d è è i id do on ne eo o a a p pr ro od du ur rr re e l l’ ‘e ef ff fe et tt to o i in nt te er rr ru ut tt ti i v vo o d de el ll la a p pr re es sc cr ri i z zi i o on ne e p pr re ev vi is st t o o d da al ll l’ ‘a ar rt t. . 2 29 94 43 3, , c co om mm ma a 4 4, , c c. . c c. . , , a a c co on nd di iz zi i o on ne e c ch he e e es ss so o g gi iu un ng ga a n ne el ll la a s sf fe er ra a d di i c co on no os sc ce en nz za a d de el l d de eb bi it to or re e, , i in n q qu ua an nt to o l la a d di ic ch hi ia ar ra az zi i o on ne e r re ec ce et tt ti i z zi i a a, , a ai i s se en ns si i d de el ll l’ ‘a ar rt t. . 1 13 33 35 5 c c. . c c. . , , s si i p pr re es su um me e c co on no os sc ci iu ut ta a n ne el l m mo om me en nt to o i in n c cu ui i g gi iu un ng ge e a al ll l’ ‘i in nd di ir ri i z zz zo o d de el l d de es st ti in na at ta ar ri io o, , d da a i in nt te en nd de er rs si i c co om me e l lu uo og go o c ch he e, , p pe er r c co ol ll le eg ga am me en nt to o o or rd di in na ar ri i o o ( (d di im mo or ra a o o d do om mi ic ci i l li io o) ) o o p pe er r n no or rm ma al le e f fr re eq qu ue en nt ta az zi i o on ne e p pe er r l l’ ‘e es sp pl li ic ca az zi i o on ne e d de el ll la a p pr ro op pr ri ia a a at tt ti i v vi it tà à l la av vo or ra at ti iv va a, , o o p pe er r p pr re ev ve en nt ti iv va a i in nd di ic ca az zi i o on ne e o o p pa at tt tu ui iz zi i o on ne e, , r ri i s su ul lt ti i i in n c co on nc cr re et to o n ne el ll la a s sf fe er ra a d di i d do om mi in ni io o e e c co on nt tr ro ol ll lo o d de el l d de es st t i in na at ta ar ri io o s st t e es ss so o, , a ap pp pa ar re en nd do o i id do on ne eo o a a c co on ns se en nt ti ir rg gl li i l la a r ri i c ce ez zi i o on ne e d de el ll l’ ‘a at tt to o e e l la a p po os ss si i b bi il li it tà à d di i c co on no os sc ce en nz za a d de el l r re el la at ti iv vo o c co on nt te en nu ut to o ‘ (Cass., Sez. 3, ordinanza 27412 dell’8/10/21).
Ancora, si deve aggiungere che il redatto dalla società non risulta formalmente recepito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ricerca, come già osservato dal Tribunale, e dunque non costituisce un valido riconoscimento di debito; né esso può valere come rinuncia alla prescrizione, perché i debiti prescritti sono espressamente stralciati per intero e quindi non oggetto di alcuna considerazione (pag. 9 dell’allegato 11). Ne consegue la prescrizione del credito vantato dal prof. .
°
8.2 . Il secondo motivo , con cui l’appellante ha sostenuto la fondatezza del proprio credito, è assorbito dalla conferma RAGIONE_SOCIALE prescrizione, giusta rigetto del primo motivo.
§
9 . Ne consegue la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione di assorbimento RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva proposta in via subordinata dal RAGIONE_SOCIALE (oggi, dalla C uratela RAGIONE_SOCIALE relativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) contro
Per quanto riguarda le spese -che concernono soltanto il presente grado, non essendo stata impugnata la compensazione disposta in primo grado -si osserva quanto segue:
nel rapporto tra e la , le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/22 (scaglione 52.000/260.000 -valori minimi);
nel rapporto tra , C uratela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e questi non ha chiesto la condanna alle spese del , sicché non occorre provvedere sul punto, mentre sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese per intero tra la C uratela e in quanto la domanda riguardante quest’ultimo è stata ritenuta assorbita, senza alcuna statuizione di merito.
Il tenore RAGIONE_SOCIALE decisione comporta la dichiarazione ex art. 13 comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
nonché di
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2078/21, pubblicata il 3.12.21, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I . rigetta l’appello;
II
. condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘
‘ in persona del Curatore, spese che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1. 489,00 per la fase di studio, 956 ,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III . dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio nel rapporto tra e ;
IV
. compensa le spese del presente grado di giudizio tra la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
‘, in persona
del Curatore, e
;
V . dichiara l’obbligo a carico dell’appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l’impugnazione proposta, a norma dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 23.2.2026
Il Pres. estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
‘ in persona del Curatore,