Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18748 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1258-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, e GESTIONE LIQUIDATORIA EX RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
–
Medico
convenzionato
–
Crediti
–
Prescrizione –
Durata
–
Interruzione
–
Prova
–
Art.
1335
c.c.
–
Applicabilità.
R.G.N. 1258/2019
CC 07/06/2024
RESSE, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4444/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 3241/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
La Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermava, rigettando l’appello, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state respinte tutte le domande di NOME COGNOME, medico convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE Vairano Patenora (oggi RAGIONE_SOCIALE), volte ad ottenere la condanna dell’ente innanzi indicato al pagamento – per gli anni dal 1984 al 1996 – dei crediti, analiticamente specificati nel ricorso ex art. 414 c.p.c, rinvenienti la propria causa nello svolgimento di attività di assistenza primaria, programmata a domicilio e per le cd. prestazioni aggiuntive.
Avverso detta pronunzia, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
Resistevano con controricorso RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE.S.L. n. RAGIONE_SOCIALE di Vairano Patenora.
Il ricorrente depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
1.1. Si rappresenta che la sentenza di appello ha dichiarato la prescrizione dei diritti di credito vantati dal AVV_NOTAIO COGNOME negando che le raccomandate spedite a mezzo servizio postale il 23.11.1995 ed il 15.5.1999 potessero dispiegare efficacia interruttiva, essendo stata delle stesse prodotta solo la ricevuta di accettazione, ma non anche quella di consegna. 1.2. Si sostiene che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale è in contrasto con l’insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 6725/2018 e n. 28026/2018) secondo cui l’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione RAGIONE_SOCIALE spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento , dovendo essere dimostrata e documentata la ricezione solo nel caso in cui il destinatario la contesti, il che non è accaduto nel caso all’attenzione.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2727, 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.
2.1. Si insiste che la sentenza di appello abbia violato l’art. 1335 c.c. e la presunzione di conoscenza ivi contenuta.
Con la terza doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 2938 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
3.1. Si contesta l’applicazione, nel caso di specie, de l termine di prescrizione quinquennale e non decennale.
Con la quarta censura si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., degli artt. 31 e 45 del d.lgs. n. 270 del 2000, dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 335 del 1995 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4.1. Si insiste ancora che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è decennale e non quinquennale, venendo in rilievo crediti inerenti prestazioni aggiuntive extra ed erogazioni una tantum che non fanno parte dell’onorario professionale.
Con il quinto motivo viene lamentata la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 270 del 2000, del d.P.R. n. 314 del 28.9.1990, dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.
5.1. Si rappresenta che, poiché la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, i diritti di credito per cui è causa non potevano esser azionati anteriormente all’adozione del d.P.R. n. 314 del 1990, i cui contenuti sono stati notificati al AVV_NOTAIO in data 21.1.1991.
Con la sesta censura si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
6.1. Si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello per non aver tenuto conto del riconoscimento del debito operato dalla parte datoriale, con conseguente interruzione del termine di prescrizione, attraverso il richiamo ad una serie di documenti specificamente indicati a pag. 18 del ricorso per cassazione.
Con il settimo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.
7.1. Si torna ad insistere che la prescrizione sia stata interrotta stante l’avvenuto riconoscimento del debito da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il residuo censorio, infine, si duole RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 420, comma 5, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e, nello specifico, si denunzia il mancato ricorso alla consulenza contabile al fine dell’esatta determinazione dei crediti per cui è processo.
I primi due motivi del ricorso per cassazione che, stante l’intrinseca connessione possono essere valutati congiuntamente, sono fondati.
9.1. La giurisprudenza di legittimità, in relazione alla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ha avuto più volte modo di affermare che la produzione in giudizio di un telegramma o anche di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova cer ta RAGIONE_SOCIALE spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione sia dell’arrivo dell’atto al destinatario, sia RAGIONE_SOCIALE sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanza RAGIONE_SOCIALE suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (tra le recenti, Cass. n. 511/2019, ma anche Cass. n. 6725/2018; Cass. n. 28026/2018; Cass. n. 34212/2021, oltre che Cass. 15762/2013).
9.2. In altri termini, la RAGIONE_SOCIALE. ha evidenziato che in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata non può ritenersi necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento, ai fini dell’operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., sia n el caso in cui non sia contestata l’avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l’atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, pur senza avviso di ricevimento.
9.3. La Corte territoriale non si è attenuta a tali insegnamenti, laddove ha ritenuto che la produzione in giudizio di due raccomandate spedite a mezzo del servizio postale in data 23.11.1995 e 15.5.1999 (secondo quanto emerge dalla sentenza di appello a pag. 3 che non dà atto di alcuna contestazione sul punto RAGIONE_SOCIALE parte datoriale) fosse inidonea a provare l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, non essendo stata documentata la ricezione delle stesse da parte del l’RAGIONE_SOCIALE , sicché, come meglio si preciserà al punto 12, i motivi vanno accolti e la sentenza in parte qua cassata.
Il terzo ed il quarto motivo possono anch’essi essere trattati congiuntamente involgendo entrambi il tema RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE prescrizione che si assume essere decennale, anziché quinquennale
10.1. Breviter, va innanzi tutto evidenziata l’inammissibilità del terzo mezzo, laddove, in violazione del principio di specificità, sub specie di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., deduce l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione dell’ASL, per non aver la stessa puntualizzato, nel sollevarla, se intendeva invocare quella estintiva o quella presuntiva.
10.1.1. Infatti, pur a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CEDU Succi contro Italia del 28.10.2021, la S.C. (cfr. Sez. U. n. 8950/2022) ha avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa -sicché non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito – va comunque rispettato, sebbene nei termini innanzi puntualizzati.
Sulla scia RAGIONE_SOCIALE pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di
merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022).
Ebbene, tanto non è nel caso di specie avvenuto, avendo omesso la parte ricorrente in cassazione di indicare non solo il dove ed il quando dell’eccezione di prescrizione al fine RAGIONE_SOCIALE compiuta valutazione RAGIONE_SOCIALE stessa, ma anche di trascrivere brevemente ed icasticamente il passaggio in oggetto ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza.
10.1.1. I motivi sono infondati quanto alla dedotta durata decennale, anziché quinquennale del termine di prescrizione. 10.2. Quanto agli emolumenti connessi alla prestazione dei medici in convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE non è mai stata messa in discussione la durata RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale (cfr. tra le tantissime Cass. n. 12372/2022, ma anche Cass. n. 26264/2021 al punto 14, ma anche tra le più datate Cass. n. 10526 del 1997). Nello specifico è stato affermato che la prescrizione breve quinquennale è applicabile, in base all’art. 2948 n. 5, c.c. alle indennità di fine rapporto dovute ai medici che intrattengono con le RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE si aggiunge) rapporti convenzionali cosiddetti di parasubordinazione, istituiti ai sensi dell’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833 del 1978; del pari alla prescrizione quinquennale, in virtù dei precedenti innanzi richiamati, sono soggetti i crediti, relativi agli stessi rapporti, per compensi retributivi esigibili periodicamente ad anno o in termini più brevi.
10.3. E’ evidente che l’anzidetto termine di prescrizione quinquennale riguarda quindi tutti gli emolumenti, quali quelli qui pretesi, inerenti il rapporto convenzionale dei medici con il servizio sanitario nazionale, senza che possa
utilmente distinguersi tra emolumenti extra ed ordinari. Né sono qui utilmente richiamabili gli insegnamenti di Cass. n. 5692/2007, cui rimanda il ricorso per cassazione, atteso che detta pronunzia ha indagato un tema diverso: quello dei compensi relativi alle attività dei medici svolte in case di RAGIONE_SOCIALE convenzionate per lo svolgimento di attività aggiuntive (in favore di pazienti non in regime di convenzione), somme rispetto alle quali è stata del tutto esclusa, a monte, la riferibilità al rapporto in essere con la RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la natura retributiva.
10.4. Confermata la durata quinquennale RAGIONE_SOCIALE prescrizione vanno pertanto disattesi il terzo ed il quarto motivo.
I motivi dal quinto all’ottavo restano invece tutti assorbiti alla luce RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui al punto che segue.
Conclusivamente vanno accolti il primo ed il secondo motivo, rigettati il terzo ed il quarto e assorbiti quelli dal quinto all’ottavo, la sentenza di appello va quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. del 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo ed il quarto, assorbiti i restanti, rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7