Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17521 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 17521 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35161/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA n. 208/2019, depositata il 14/05/2019, R.G.N. 14/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Brescia ha accolto in parte l’appello della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato le due società in solido a corrispondere a NOME COGNOME le differenze retributive già riconosciute dal tribunale, detratto l’ulteriore importo di euro 2.535,00, nei li miti della prescrizione quinquennale e perciò dal 3.12.2012 in poi.
La Corte territoriale ha confermato la responsabilità solidale delle due società, ai sensi dell’art. 2112 c.c., avendo accertato che la lavoratrice, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, era transitata alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE per effetto di un contratto di affitto di azienda. Verificata la sussistenza del requisito dimensionale e rilevati gli stretti rapporti familiari tra le parti, in ragione dei quali ‘sarebbe difficile…già in conc reto individuare una posizione di metus ‘ (pag. 7 della sentenza), la Corte di merito ha ritenuto che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, il lavoratore non può temere la perdita del posto di lavoro per effetto della reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni economiche avanzate, essendo prevista la tutela reintegratoria per il licenziamento intimato per ritorsione o motivo illecito e per il licenziamento discriminatorio.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti della lavoratrice decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela in caso di licenziamento.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d’appello omesso di considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la formale messa in mora da parte della
lavoratrice in data 14 luglio 2017, tramite comunicazione di posta elettronica certificata; inoltre, violazione o falsa applicazione degli art. 2943 e 1 219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d’appello omesso di considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la mancanza di prova dei bonifici effettuati dalla società RAGIONE_SOCIALE in data 1.4.2017 per l’importo di euro 2.535,00.
Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente in quanto la questione di diritto oggetto del primo motivo di ricorso è prospettata attraverso puntuale riferimento alle norme di legge che si assumono violate e puntuali argomentazioni giuridiche critiche rispetto alla interpretazione data dai giudici di appello. La questione di diritto è, peraltro, fondata.
Il primo motivo di ricorso deve trovare accoglimento.
Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: ‘il rapporto di lavoro a t empo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavor o’ (Cass. n. 26246 del 2022).
Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, risultando assorbiti i residui m otivi di ricorso, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia
alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
C osì deciso nell’adunanza camerale del 5.4.2023.