Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30193 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30193 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31332-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2968/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 1028/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE deducendo di aver svolto dal maggio 2007 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. avendo svolto continuativamente mansioni riconducibili alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere
Oggetto
Differenze retributive
prescrizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
inquadrato dal 1 agosto 2007 nella qualifica indicata e domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge.
Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione , tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati . NOME COGNOME ha resistito con tempestivo controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha recentemente chiarito che ‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.’ (cfr. per tutte Cass. 06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre).
A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che nella specie il diritto alle differenze retributive, che, come risulta dalla sentenza della Corte di appello, sono state riconosciute dal 1.8.2007 (così riferisce anche la RAGIONE_SOCIALE a pag. 3 punto 8 del suo ricorso), e dunque alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) non si era prescritto neppure il più risalente dei ratei.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023