Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13927 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11009-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RETRIBUZIONE -LAVORO PRIVATO -PRESCRIZIONE
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 1325/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 1359/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello avverso la sentenza di primo grado con la quale la società RAGIONE_SOCIALE (di cui erano stati dipendenti nel periodo 1.4.2006 – 30.9.2014) era stata condannata al pagamento in loro favore di differenze retributive (cd. scatti figurativi) di origine contrattuale collettiva, ma limitatamente al periodo 5.1 – 30.6.2011, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale, individuato come idoneo atto interruttivo la notificazione del ricorso introduttivo di primo grado avvenuta in data 5.1.2011;
avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione i lavoratori in epigrafe con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione degli artt. 2935, 2948 n. 4, c.c., 18 legge n. 300/1970, 36 Cost., per avere erroneamente la Corte d’Appello dichiarato l’estinzione parziale dei crediti dei lavoratori, invece di dichiarare la sospensione della prescrizione fino allo scioglimento del contratto di lavoro, essendo venuta meno, a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 92/2012 e dal d. lgs. n. 23/2015 in tema di licenziamenti, la cd. tutela reale dei rapporti di lavoro;
con il secondo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., per non avere la Corte d’Appello considerato idoneo atto interruttivo della prescrizione il verbale di incontro sindacale del 4.7.2011, da cui emergeva la volontà della società di operare una ricognizione del debito nei confronti dei lavoratori;
il primo motivo è fondato;
la questione della prescrizione quinquennale, nel senso della sua non operatività nel caso concreto, ha formato oggetto del giudizio di merito, e specificamente del giudizio di appello, centrato esclusivamente sulla contestazione della limitazione del riconoscimento del credito retributivo per tale ragione;
in questo senso, la domanda qui pendente rientra nel petitum (differenze retributive) originariamente azionato, in base alla causa petendi (rapporto di lavoro e applicazione di clausole del CCNL a esso applicato);
tanto premesso, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro privato, si è recentemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata; conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022);
il Collegio intende dare continuità a tali principi, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30958/2022, n. 30957/2022);
essi sono stati affermati a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all’esito di un accertamento in giudizio, ex post ;
nel caso in esame, essendo i rapporti di lavoro dei ricorrenti cessati in data 30.9.2014, e il ricorso al Tribunale di Catania notificato alla società in data 5.1.2016, rientra nel termine di prescrizione quinquennale la possibilità di far valere in giudizio i crediti non ancora prescritti al 18.7.2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012;
l’accoglimento di tale profilo di doglianza assorbe il secondo motivo;
la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione per procedere a nuovo esame della fattispecie concreta, tenendo conto dei principi sopra enunciati, e per provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 26 marzo 2024.