Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9868-2024 proposto da:
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2428/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 15/03/2024 R.G.N. 4745/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
RETRIBUZIONE
R.G.N. 9868/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 06/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha accolto, in parte, l’opposizione allo stato passivo promossa da NOME COGNOME nei confronti del Consorzio regionale accertando un credito del lavoratore di euro 2.198,88 (avendo, il Consorzio, operato una ritenuta IRPEF su somme erogate a titolo di anticipazione del T.F.R. superiore a quella dovuta); per converso, ha respinto l’insinuazione allo stato passivo con riguardo ai compensi richiesti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza, incarico riconosciuto al lavoratore con delibera del Comitato direttivo del marzo 2005, ritenendo prescritto il credito in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che in situazione di stabilità del rapporto di lavoro -ritiene prescritti in costanza di rapporto di lavoro i relativi crediti.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un unico motivo; il Consorzio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. avendo, il Tribunale di Catanzaro, ritenuto erroneamente che la prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro e non -come sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità -al termine del rapporto di lavoro.
Il ricorso non è fondato.
La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio
probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
Va rammentato che nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti (nel caso di specie, gli atti che il lavoratore ritiene come interruttivi della prescrizione), nemmeno relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso (cfr. da ultimo Cass. n. 2062/2024).
Inoltre, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro privato, si è recentemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per i diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 18.7.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; in senso conforme, Cass. n. 29831/2022, Cass. n. 30958/2022, Cass. n. 30957/2022; Cass. n. 4321/2023, Cass. n. 4186/2023, Cass. n.13927/2024);
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che nei confronti del credito sorto pacificamente nel 2005 era maturata la prescrizione quinquennale, a fronte di un regime di stabilità del rapporto di lavoro, non influendo, sulla fattispecie de qua, la novella legislativa del 2012; ha, inoltre, aggiunto che non erano stati prodotti ‘atti interruttivi della prescrizione posti in essere prima del suo maturare’ (pag. 5 della sentenza impugnata).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME