Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2186 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2186 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19124-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 350/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/04/2023 R.G.N. 223/2021;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/01/2026
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, lavoratrice presso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratti di co.co.co., ha agito in giudizio per ottenere la qualificazione del proprio rapporto di lavoro come subordinato a tempo determinato con mansioni di assistente amministrativo ed il conseguente riconoscimento del diritto alla progressione economica per gli anni di servizio prestato a tempo determinato.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 92/2021, ha accertato la natura subordinata a tempo determinato del rapporto di lavoro e condannato il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive tra i compensi percepiti in virtù dei contratti di co.co.co. ed il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistenti amministrativi, tenuto conto degli incrementi connessi all’anzianità di servizio maturata.
Il AVV_NOTAIO ha proposto appello, reiterando l’eccezione di prescrizione dei crediti da lavoro già sollevata in primo grado, disattesa dal Tribunale.
La C orta d’appello di Palermo, con sentenza n. 350/2023, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di prime cure, ha dichiarato prescritti i crediti retributivi e contributivi accertati nella sentenza di primo grado e maturati anteriormente al quinquennio calcolati a ritroso a partire dalla data del primo atto interruttivo notificato al RAGIONE_SOCIALE in data 31.12.2018.
Il Collegio, premesso che si controverteva su crediti aventi natura retributiva e trovava applicazione l’art. 2948 n. 4 c.c.,
–
–
–
alla luce di quanto previsto da Cass., S.U., n. 575/2003 e confermato da più recenti pronunce di legittimità ( ex multis Cass. n. 10219/2020), ha ritenuto che, anche nel caso di specie, la prescrizione decorre già in costanza di rapporto lavorativo, dal giorno RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza del credito stesso, e non dal momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto.
Per la Corte Territoriale, infatti, nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrono le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità RAGIONE_SOCIALE‘impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mentre il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo la nuova denominazione, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.
La ricorrente ha poi presentato memoria
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, comma 1, n. 4, c.c., lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale avendo ritenuto operante il regime di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del rapporto pubblico non assistito da garanzia di stabilità reale.
–
–
–
–
–
–
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.c. e 111 Cost., la ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso qualsiasi motivazione in ordine al disconoscimento dei crediti contributivi
Il primo motivo si rivela infondato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte e, di recente, ribadito con la pronunzia resa a sezioni unite n. 36197 del 28.12.2023, secondo cui relativamente al rapporto di lavoro pubblico il termine di prescrizione decorre nel corso del rapporto, non rilavando a tali fini il regime di stabilità reale RAGIONE_SOCIALEo specifico rapporto ma l’inconfigurabilità nell’operare alle dipendenze di una pubblica amministrazione di quella condizione psicologica di metus , che, secondo la Corte costituzionale, legittima nel rapporto di lavoro privato il differimento del decorso alla cessazione del rapporto.
Parimenti infondato risulta il secondo motivo, trovando fondamento la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riconoscimento dei crediti contributivi nella stessa dichiarata estinzione dei crediti retributivi, atteso che, in difetto di erogazione di differenze retributive, non vi può essere luogo alla regolarizzazione contributiva, non essendo a tale titolo maturato alcun credito.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, nei soli confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22.1.2026
La Presidente
(NOME COGNOME)