Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1701 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
Oggetto: Svolgimento rapporto lavoro solo formalmente autonomo con mansioni di dirigente medico di radiodiagnostica -riconoscimento subordinazione -prescrizione
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME
NOME
SARRACINO
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19339/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3011/2023 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 339/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deducendo di aver lavorato alle dipendenze di tale ente, quale medico di radiodiagnostica, senza soluzione di continuità, dal 2009 al 2016 sulla base di nove contratti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 ma con rapporto che, di fatto, si era sostanziato come di lavoro subordinato.
Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento dell’irregolarità e/o nullità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al pagamento di differenze retributive pari ad euro 185.798,71 oltre al risarcimento del danno da perdita di chance e alla ricostruzione contributiva e previdenziale e dell’anzianità di servizio.
Il Tribunale di Tivoli accoglieva in parte la domanda.
Accertava lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato con mansioni di dirigente medico di radiodiagnostica dal 2009 al 2016 e condannava la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive e del TFR, quantificate in euro 163.421,41 oltre al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata; condannava, altresì, il datore di lavoro al versamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE dei contributi dovuti e non prescritti.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE respingeva integralmente l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale
della COGNOME, riformando la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese.
Secondo la Corte territoriale era sussistente un rapporto di lavoro di natura subordinata rilevando, nel caso concreto, la continuità della prestazione, protrattasi dal 13/7/2009 al 14/12/2016, e, quindi, per quasi 7 anni e mezzo, senza soluzione di continuità, il che evidenziava che la COGNOME era inserita, a pieno titolo, all’interno della struttura aziendale.
Escludeva che i numerosi contratti di ‘prestazione d’opera professionale’ via via prorogati, fossero stati stipulati per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le uniche che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, permettono alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale con contratto di lavoro flessibile.
Richiamava i precedenti di questa Corte (Cass. n. 5436/2019 e Cass. n. 29646/2018) in punto di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato ed evidenziava che, nello specifico, era emerso, in maniera univoca, che la dott.ssa aveva prestato con continuità l’attività lavorativa protrattasi per sette anni, aveva svolto i medesimi compiti di radiodiagnostica dei colleghi dipendenti, quanto a modalità organizzative ed orari, era inserita nelle turnazioni, percepiva a cadenza fissa la retribuzione prestabilita, godeva delle c.d. ferie radiologiche, e veniva coordinata, allo stesso modo dei colleghi dipendenti, dal dott. COGNOME, il quale esercitava un controllo che andava oltre la mera sinergia tra i medesimi medici.
Riteneva che la valutazione complessiva dei suddetti elementi (soprattutto sussidiari) rendesse evidente la corretta qualificazione del rapporto come operata dal Tribunale.
Escludeva che potesse trovare applicazione la prescrizione presuntiva triennale considerato che la stessa Azienda aveva ammesso, sia pure implicitamente, che l’obbligazione non era stata estinta ed affermava che la prescrizione quinquennale decorreva, in assenza di stabilità reale, dalla
cessazione del rapporto di lavoro (principio applicabile anche ai crediti maturati dal lavoratore formalmente autonomo).
Considerava tardivi i rilevi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE appellante circa la congruità del riconoscimento di n. 38 ore settimanali.
Accoglieva l’appello incidentale della COGNOME e riteneva ingiusta la disposta compensazione integrale delle spese che, invece, compensava per 1/3.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, articolati in sottocensure.
NOME COGNOME ha opposto difese con controricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con procura.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) nonché nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) ed omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.).
Secondo la ricorrente la sentenza della Corte d’appello sarebbe nulla per non avere la stessa rispettato il divieto del minimo costituzionale di motivazione, offrendone una meramente apparente laddove non ha affatto indicato le ragioni logico-giuridiche presupposte al proprio convincimento.
Si critica, inoltre, la sentenza impugnata per non aver preso in esame le risultanze probatorie testimoniali dalle quali sarebbero emersi fatti decisi attestanti una realtà fattuale differente rispetto alle statuizioni del giudice.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)
Assume, sotto altro profilo, che il giudice d’appello non avrebbe offerto alcun elemento da cui poter comprendere le sue valutazioni in ordine alle risultanze delle prove testimoniali le quali, invece, avrebbero dovuto essere espresse stante l’obbligo di legge di indicare le ragioni del proprio convincimento, soprattutto ove l’apprezzamento del giudice esiti in maniera opposta rispetto al contenuto delle dichiarazioni del testimone.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 24, comma 2, c.c.n.l. area sanità (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) nonché nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 24, comma 2, c.c.n.l. area sanità (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) ed omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.).
La Corte d’appello non avrebbe rispettato il principio di equivalenza tra il chiesto ed il pronunciato statuendo la tardività del terzo motivo di appello sull’errato presupposto che la contestazione degli importi richiesti da parte ricorrente non fosse stata eccepita in primo grado. Così, si assume, la sentenza è censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. poiché violativa dell’art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di un error in procedendo per omessa pronuncia.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).
La Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 2984, n. 4 cod. civ., a mente del quale: « Si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi », essendo caduta in errore nel ritenere che
nel pubblico impiego la decorrenza del prefato termine prescrizionale non possa avere inizio in costanza del rapporto lavorativo, bensì esclusivamente alla cessazione dello stesso, al pari dei lavoratori che operano nel settore privato.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 92, comma 2 e 132, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 92, comma 2 e 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111, co. 6 Cost. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) .
Sostiene che dalle censure mosse nel presente ricorso emergerebbe l’erroneità e l’illegittimità che contraddistingue la statuizione resa dalla Corte d’appello in ordine alle spese del primo e del secondo grado di giudizio, giacché confliggente con la normativa che regola la compensazione delle spese di lite.
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché attraverso la deduzione del vizio motivazionale, dell’omesso esame di fatto decisivo e della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. censurano l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte distrettuale che si è attenuta ai principi di diritto affermati da questa Corte in fattispecie analoghe ed ha, sia pure in sintesi, motivato sulla sussistenza degli indici della subordinazione.
Si è già detto nello storico di lite che la Corte distrettuale, per giungere ad affermare la natura subordinata del rapporto, ha valorizzato una pluralità di dati, singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso, e, richiamato il principio di carattere generale secondo cui, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, rilevano le modalità effettive di svolgimento della prestazione, non potendo il giudice arrestarsi al nomen iuris dato allo stesso dalle parti, ha ritenuto che dal complesso delle risultanze istruttorie emergesse, oltre alla insussistenza delle esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, formalmente giustificativa del contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il
pieno inserimento nell’organizzazione della struttura aziendale, senza significative diversità rispetto agli altri dirigenti medici assegnati al medesimo reparto. Così ragionando la Corte distrettuale non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed affermato anche in relazione ai rapporti di impiego pubblico intercorrenti con le aziende del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo cui ‘ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni’ (Cass. n. 10551/2003; negli stessi termini fra le tante Cass. n. 30297/2022 e Cass. n. 24446/2024 con richiami a precedenti conformi). Le pronunce citate hanno aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
Il terzo motivo è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di omessa pronuncia perché sul motivo di appello la Corte ha statuito, sia pure per ritenere inammissibile la contestazione.
Per il resto il motivo, seppure autosufficiente, contesta la ritenuta novità della contestazione ed è, pertanto, inammissibile sulla base del
principio di diritto secondo cui ‘spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte’ (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
8. Il quarto motivo è, invece, fondato.
Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie analoga (v. Cass. n. 33578/2024) ha affermato che la sentenza impugnata (avente, in punto di prescrizione, contenuto del tutto sovrapponibile a quello della decisione qui in esame) contrasta con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. n. 24446/2024; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui ‘in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela’.
I precedenti citati, nel porsi in continuità con l’analogo principio affermato, a partire da Cass. n. 10219/2020, in relazione alle pretese derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, hanno escluso che la sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato la ‘illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro’) possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati ed hanno a tal fine valorizzato la successiva pronuncia n. 143 del 1969 con la quale la stessa Corte costituzionale aveva precisato che ‘la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella
sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici’. Nella motivazione di Cass. n. 10219/2020 (alla quale Cass. n. 35676/2021 rinvia) per escludere l’applicabilità ai datori di lavoro pubblici della sentenza additiva del 1966 si richiama anche Corte cost. n. 115/1975 che, pur pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo un rapporto di lavoro intercorso con ente pubblico economico, come tale assoggettato alla disciplina civilistica ex art. 2093 cod. civ., ribadì che la pronuncia di incostituzionalità doveva restare circoscritta al lavoro alle dipendenze di privati e che la stessa ‘non si estende ai rapporti d’impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico. Infatti, l’assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate’.
Le pronunce della Corte costituzionale, dunque, seppure rese in un contesto in cui il rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici non era ‘contrattualizzato’, hanno escluso che il metus che nell’impiego privato può derivare dall’essere il lavoratore esposto al licenziamento senza adeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato anche per il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quel rapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una ‘particolare forza di resistenza’ ma anche, con specifico riferimento ai rapporti temporanei e precari, perché nell’ordinamento del pubblico impiego, ‘le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto
non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato’ (Corte cost. n. 143/1969).
Come già rimarcato dalla citata Cass. n. 33578/2024, alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la recente pronuncia n. 31697/2023 con la quale, dopo avere osservato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l’esistenza o l’inesistenza del timore, si è escluso che detto timore possa essere ravvisato ‘nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge’, in un assetto ordinamentale in cui il sistema dei controlli e delle garanzie ‘assicura pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazione eccezionale dall’ordinario andamento fisiologico), attraverso la responsabilità diretta dei funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici … secondo le leggi penali, civili e amministrative’ per gli ‘atti compiuti in violazione di diritti’ (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost.
Una volta escluso che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 2948 cod. civ. possa estendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna ad espandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quest’ultimo principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell’impiego privato, in nessun caso
può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato. Il timore valorizzato dalla Corte costituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative del lavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione del rapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essere soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali, che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, regole la cui violazione può essere sempre fatta valere dal lavoratore, perché l’ordinamento garantisce, nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anche l’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione del rapporto, ove ne ricorrano i presupposti.
La fondatezza del quarto motivo comporta la cassazione della sentenza ed assorbe il quinto motivo sulle spese.
In conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto e respinti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che procederà ad un nuovo esame sulla base del principio sopra richiamato e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso assorbito il quinto e respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE, così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME