Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16371-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE GRAGIONE_SOCIALEM. COGNOME – NOME. COGNOME, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 26/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/06/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 21 novembre 2017, la Corte di Appello di Ancona confermava entrambe le decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal Tribunale di Ancona e accoglieva in parte la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo solo dall’1.1.2008 essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato in conseguenza della nullità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo con conseguente diritto alle differenze retributive maturate; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la natura subordinata del rapporto soltanto dalla predetta data dell’1.1.2008 per essere, con riferimento ai rapporti anteriori al 30.6.1998, passata in giudicato, in mancanza di impugnazione in sede di gravame, la pronunzia del primo giudice circa il difetto di giurisdizione e per essere, con riferimento ai rapporti di collaborazione intercorsi tra il 1998 ed il 2008, generiche le allegazioni e le prove con riguardo in particolare all’orario di lavoro osservato, con conseguente impossibilità di ritenere lo stabile incardinamento dell’istante nell’azienda RAGIONE_SOCIALE;
che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la AVV_NOTAIOssa COGNOME;
che l’RAGIONE_SOCIALE ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, l. n.
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183/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale circa l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del contratto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibile, a detta dell’RAGIONE_SOCIALE, anche ai contratti di prestazione d’opera e di collaborazione continuativa e coordinata, trattandosi di controversie implicanti la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e non solo con riguardo al recesso del committente ma a tutte le pretese creditorie afferenti alla qualificazione giuridica del rapporto ove anche si tratti di contratti già scaduti all’entrata in vigore della norma invocata;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale, da un lato, il travisamento della domanda introduttiva proposta dalla AVV_NOTAIONOME COGNOME, negando che fosse volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e non solo alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, dall’altro, di avere pronunziato eccedendo i limiti della domanda con l’accertare, in difetto di specifico petitum , la nullità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 409 e 414 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento della ricorrenza nella specie della subordinazione, non avendo verificato la sussistenza di un vincolo di controllo costante ed intenso tale da eccedere il mero coordinamento;
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che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione, ancora ai fini del giudizio in ordine alla qualificazione subordinata del rapporto, di ulteriori indici sintomatici della subordinazione quali l’assenza di direttive aziendali, il carattere non esclusivo del rapporto, il mancato assoggettamento al potere disciplinare, il mancato riconoscimento di istituti contrattuali propri del dirigente medico di ruolo;
che, con il quinto motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. sostenendo la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla AVV_NOTAIOssa COGNOME stante l’insussistenza di condizioni di soggezione ostative all’esercizio del proprio diritto a far valere la pretesa circa la natura subordinata del rapporto e, perciò, idonee ad escludere il decorso della prescrizione in corso di rapporto;
che il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 32254/2019), secondo cui ‘ quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto di una manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale dell’art. 32, comma 3, l. n. 183/2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di ‘recesso del committente’ e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare ‘;
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che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la pronunzia della Corte territoriale è rimasta circoscritta alle tutele assicurate anche nell’impiego privatizzato dall’art. 2126 c.c., prescindendo dalla nullità o meno dei contratti stipulati ex art. 7 d.lgs. bn. 165/2001, nullità comunque rilevabile d’ufficio ( cfr . Cass. S.U. n. 26242/2014);
che non diversamente è a dirsi per il terzo ed il quarto motivo, atteso che la Corte territoriale, lungi dall’essere incorsa nel denunciato vizio di omesso esame di elementi di fatto decisivi individuati con riferimento ad indici sintomatici della subordinazione, in punto di accertamento in fatto della subordinazione si è pronunziata in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30297/2022), secondo cui ‘ ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell’organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, che si tratti di un rapporto a termine e nemmeno che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni ‘;
è stato, altresì, precisato che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e
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complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);
che, di contro, il quinto motivo merita accoglimento in conformità a quanto sancito da questa Corte con le pronunce nn. 20696 e 24400 del 2022 (pronunciate in fattispecie analoghe a quella che qui viene in rilievo) che, in continuità con Cass. n. 35676/2021 hanno affermato che ‘ in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un ‘metus’ in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela ‘;
si tratta di un principio che è coerente con quello recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36197/2023 secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus;
che il quinto motivo va dunque accolto, rigettati gli altri e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.6.2024.