Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5034 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5034  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16376-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro  tempore ,  elettivamente  domiciliata  in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME  NOME,  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 289/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 36/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 21 novembre 2017, la Corte di Appello di Ancona confermava entrambe le decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal Tribunale di Ancona e accoglieva in parte la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo solo dall’1.1.2008 essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato in conseguenza della nullità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto provata  la  natura  subordinata  del  rapporto  soltanto  dalla  predetta  data dell’1.1.2008  per  essere,  con  riferimento  ai  rapporti  di  collaborazione intercorsi  tra  il  2002  ed  il  2008,  generiche  le  allegazioni  e  le  prove  con riguardo, in particolare, all’orario di lavoro osservato che non consente di ritenere lo stabile incardinamento dell’istante nell’azienda RAGIONE_SOCIALE;
-che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione  a  cinque  motivi,  cui  resiste,  con  controricorso,  il  dott. COGNOME;
-che l’RAGIONE_SOCIALE ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale circa  l’eccezione  di  decadenza  dall’impugnazione  del  contratto  entro  60
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibile, a detta dell’RAGIONE_SOCIALE,  anche  ai  contratti  di  prestazione  d’opera  e  di collaborazione continuativa e coordinata in relazione ai quali è contestata la qualificazione del rapporto;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale, da un lato, il travisamento della domanda introduttiva proposta dal dott. COGNOME, negando che fosse volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e non solo alla condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate, dall’altro, di avere pronunziato eccedendo i limiti della domanda con l’accertare, in difetto di specifico petitum , la nullità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 409  e  414  c.p.c.,  l’RAGIONE_SOCIALE  lamenta  l’incongruità dell’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento della ricorrenza nella specie della subordinazione, non avendo verificato la sussistenza di un vincolo di controllo costante ed intenso, tale da eccedere il mero coordinamento;
-che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione, ancora ai fini  del  giudizio  in  ordine  alla  qualificazione  subordinata  del  rapporto,  di ulteriori indici sintomatici della subordinazione quali l’assenza di direttive aziendali, il carattere non esclusivo del rapporto, il mancato assoggettamento al potere disciplinare, il mancato riconoscimento di istituti contrattuali propri del dirigente medico di ruolo;
-che, con il quinto motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. sostenendo la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di prescrizione dei crediti azionati dal dott. COGNOME, stante l’insussistenza di condizioni di soggezione ostative all’esercizio del proprio diritto a far valere la pretesa circa la natura subordinata del rapporto e, perciò, idonee ad escludere il decorso della prescrizione in corso di rapporto
-che, in relazione alla censura da ultimo prospettata, involgente la questione dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, censura che si assume fondata alla luce dell’orientamento accolto da Cass. n. 35676/2021 secondo cui quel termine deve farsi decorrere dalla data di scadenza di ciascun rapporto a termine intercorso tra le parti, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere la questione suddetta, alla data di svolgimento dell’adunanza camerale, ancora sub iudice innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte cui è stata rimessa con ordinanza n. 6051 del 28.2.2023. 
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.12.2023.