Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25292-2020 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Oggetto
Opposizione cartella esattoriale
R.G.N. 25292/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 35/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2020 R.G.N. 90/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione svolta da NOME COGNOME avverso un preavviso di fermo notificato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e fondato su una cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per contributi non pagati e somme aggiuntive.
Riteneva la Corte che il credito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse prescritto per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella poiché la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art.1, co.623 l. n.147/13.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, al pari della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito procura difensiva senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso , COGNOME COGNOME deduce violazione ed errata applicazione dell’art.1, co.618 e 623 l. n.147/13, per non avere la Corte considerato che la definizione agevolata prevista da detta normativa non si applica ai crediti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e quindi nemmeno operava la so spensione della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art.1, co.618 l. n.1 47/13 la definizione agevolata si applica ai ‘r
, la sospensione della prescrizione di cui all’art. 1, co.623, l. n.147/13 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (v. in tal senso Cass.1893/20). Occorre però verificare se la definizione agevolata si applichi ai crediti previdenziali.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 15.2.24