Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30052 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30052 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12952-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – Società RAGIONE_SOCIALE socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
CONTRATTO DI
APPRENDISTATO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 1385/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 894/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, respingendo il gravame di RAGIONE_SOCIALE proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18, comma 11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell’accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell’intero periodo di apprendistato svolto dal lavoratore indicato in epigrafe ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ha accertato il diritto del lavoratore all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall’assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto;
avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art, 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n 92 del 2012 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere il lavoratore sprovvisto, dopo la novella del 2012, delle garanzie della ‘tutela forte’ (in realtà preservata per diverse ipotesi di recesso), esposto al metus a fronte del datore di lavoro con conseguente sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro;
2. il motivo Ł infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: ‘Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non Ł assistito da un regime di stabilità, sicchØ, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro’ (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022); 3. il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris Ł stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte
regolatrice, essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, ‘dell’osserva nza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni’ (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019);
4. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza;
5. al riguardo va evidenziato che la liquidazione Ł compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest’ultimo decreto del AVV_NOTAIO della Giustizia, infatti, prevede all’articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e all’articolo 7 statuisce l’entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale
dell’8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022;
6. nella presente causa, che Ł stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c.), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 come dichiarato in ricorso; 7. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.
Il Presidente