Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18449-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4756/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 779/2018;
Oggetto
Differenze retributive
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e ne chiese la condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo 20.7.1997-2.6.2002 quando aveva lavorato presso la sede di Catania come redattore ordinario. Rammentò che il termine apposto al primo dei nove contratti a tempo determinato intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma del 1.3.2004 n. 7251 e che con successiva sentenza della Corte di appello del 27.5.2009, poi confermata dalla Cassazione, era stato riconosciuto proprio il suo diritto al trattamento economico e normativo di redattore ordinario e la RAGIONE_SOCIALE era stata condannata al pagamento delle differenze da liquidarsi in separato giudizio. Nel giudizio instaurato per la liquidazione delle somme spettanti la RAGIONE_SOCIALE eccepì l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e dei contributi previdenziali e comunque la non spettanza delle somme chieste.
Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò la RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di € 42.881,19 oltre agli accessori dovuti per legge.
2.1. In particolare, e per quanto ancora interessa, il giudice di primo grado ritenne che il decorso della prescrizione non fosse impedito dal fatto che v’era in corso un giudizio per l’accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti
intercorsi tra le parti. Osservò infatti che non si frapponeva infatti alcun impedimento giuridico ad azionare le differenze retributive connesse allo svolgimento della prestazione in particolari giornate né a richiedere indennità collegate alla qualificazione professionale o premi di risultato previsti da accordi integrativi RAGIONE_SOCIALE trattandosi di istituti legati alla effettiva presenza in servizio al raggiungimento di determinati obiettivi o all’uso di particolari tecnologie. Escluse che il dies a quo decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la illegittimità del termine e la Corte di appello di Roma, investita del gravame in via principale del COGNOME e di quello incidentale della RAGIONE_SOCIALE confermò la statuizione in punto di prescrizione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il COGNOME affidato ad un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2935 c.c. e si deduce che erroneamente interpretando e applicando l’art. 2935 c.c. (che prescrive che ‘La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere’ ) avrebbe fatto decorrere la prescrizione da un momento antecedente il riconoscimento giudiziale del suo diritto. Sostiene il ricorrente che solo con il passaggio in giudicato della sentenza con la
quale è stata accertata la nullità del termine apposto al primo dei contratti intercorsi tra le parti (travolgendo tutti quelli successivi) il rapporto di lavoro era divenuto a tempo indeterminato e tutti gli emolumenti accessori da esso scaturenti dovevano essere parametrati in base al rapporto di lavoro a tempo indeterminato riconosciuto a decorrere dal 1997 e secondo il trattamento economico e retributivo del redattore ordinario. Solo con la sentenza n. 28034/2013 della Suprema Corte è definitivamente passata in giudicato la statuizione in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 20.7.97 e il diritto del ricorrente al trattamento economico e normativo di redattore ordinario riconosciutogli nel primo contratto di assunzione ed è divenuta definitiva la statuizione in ordine alla condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze di retribuzione tra quanto percepito dal COGNOME nel corso dei singoli contratti di lavoro e quanto a lui dovuto come redattore ordinario in applicazione del CNLG e degli accordi integrativi RAGIONE_SOCIALE, per la cui quantificazione il COGNOME agiva nel merito nel presente giudizio. Sostiene che prima della conversione del primo contratto a tempo determinato, avvenuta con il passaggio in giudicato della sentenza della Suprema Corte 28034/2013, tutti i diritti conseguenti all’illegittima apposizione del termine al primo contratto, con evidente illegittimità di tutti i contratti successivamente stipulati -comprese le collaborazioni fisse ex art. 2 del CNLG (anzianità lavorativa -qualifica di
redattore ordinario -differenze retributive dovute ex art. 36 Cost. con riferimento al CNLG e al contratto integrativo Rai –RAGIONE_SOCIALE -versamento dei contributi previdenziali e il relativo risarcimento dei danni da omesso versamento dei contributi) non potevano essere esercitati ( e tra questi le differenze retributive legate all’anzianità di servizio maturata nel periodo ricompreso tra il 20.7.1997 e il 2.6.2002 e correlate al profilo di ‘redattore ordinario’ e quelle afferenti ai tre periodi in cui ave va lavorato ai sensi dell’art. 2 CNLG). In definitiva ritiene che solo con il passaggio in giudicato di quella sentenza, nel dicembre 2013, era sorto il diritto ad essere un dipendente a tempo indeterminato con qualifica di redattore ordinario, anzianità di servizio dal 1997 e conseguenze in termini di differenze retributive connesse all’integrale applicazione di tutti gli istituti previsti dagli accordi integrativi RAGIONE_SOCIALE per il periodo dal 20.7.97 al 2.6.02 e rispetto a quanto percepito come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, a titolo di maggiorazioni ex art. 20 CNLG, nonché per il lavoro domenicale, festivo, notturno, ed. “ex festivo”, da lui svolto nei periodi dal 9.9.99 al 30.6.2000; dal 3.9.2000 al 13.5.2001; dal 1.10.2001 al 2.6.2002 di svolgimento dei singoli contratti. Rammenta infine che la prescrizione, ove più breve, con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto diviene decennale ex art. 2953 c.c..
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Occorre premettere che, come è noto, l’ impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) né gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. 26/05/2015 n. 10828 e 24/05/2021 n. 14193). In un sistema in cui la preclusione della decorrenza della prescrizione è ancorata all’esistenza di un impedimento a far valere il diritto che deve consistere in un ostacolo giuridico, di diritto, senza la rimozione del quale il diritto non può essere esercitato deve convenirsi con il giudice di appello che ha ritenuto prescritto il diritto del COGNOME a percepire le differenze retributive azionate.
5.2. Nessun ostacolo, infatti, si frapponeva alla facoltà di chiedere alla datrice di lavoro il pagamento delle differenze retributive occasionate dai rapporti di lavoro a termine con essa intercorsi e connesse allo svolgimento della prestazione in particolari giornate (maggiorazioni festive, lavoro domenicale). Si tratta infatti di compensi collegati alla
qualificazione professionale o premi di risultato previsti da accordi integrativi RAGIONE_SOCIALE applicabili al rapporto. Di istituti legati alla effettiva presenza in servizio al raggiungimento di determinati obiettivi o all’uso di particolari tecnologie . Rispetto a tali compensi, pertanto la prescrizione è iniziata a maturare quanto meno dalla cessazione dei singoli contratti a termine non esistendo alcun ostacolo giuridico, come correttamente posto in rilievo dalla Corte di merito, che potesse impedire o condizionare l’esercizio del diritto .
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.5 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023