Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25826-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 471/2020;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Torino , respingendo il gravame di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la declaratoria di nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell’accordo sindacale 1.3.2006 nella parte di esclusione del computo dell’intero periodo di apprendistato svolto da NOME COGNOME ai fini degli aumenti periodici di anzianità; ha accertato il diritto del lavoratore all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale; ha condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall’assunzione, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto (sul punto in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore);
avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato;
3. parte ricorrente ha poi comunicato rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c., limitatamente ai primi tre motivi di ricorso attinenti al merito della causa, con richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio rispetto ad essi;
successivamente il AVV_NOTAIO delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., con declaratoria di manifesta infondatezza del residuo motivo concernente il tema della decorrenza del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, alla luce della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi a partire della
sentenza n. 26246/2022 (v., tra le altre, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022);
5. con memoria depositata, la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto della rinuncia parziale e della proposta di definizione accelerata, e ha concluso per l’estinzione del giudizio o per il rigetto del motivo non rinunciato in caso di richiesta di decisione del ricorso, in ogni caso con vittoria di spese;
6. la società ha depositato, nel termine di cui all’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c., istanza per la decisione della causa, e, in prossimità dell’odierna udienza, memoria con cui chiede di rimeditare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza richiamata nella proposta di definizione accelerata;
7. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
rispetto ai primi tre motivi di ricorso deve esserne dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; infatti, nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione della rinuncia ad opera delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio, ma che non richiede l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. n. 3971/2015, n. 9857/2011, n. 21894/2009, n. 28675/2005), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. S.U. n. 1923/1990, Cass. n. 23840/2008, n. 4446/1986); peraltro,
nel caso di specie, il processo non può essere dichiarato estinto, dovendosi provvedere sul motivo non rinunciato;
con tale motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4. c.c. in combinato con l’art. 18, co.1, 2, legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 (art. 360, co.1, n. 3, c.p.c.); la società si duole della decisione della Corte in punto di decorrenza della prescrizione, ritenendo che la legge n. 92/2012 non abbia alterato il concetto della stabilità del rapporto di lavoro;
il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi, tra i quali quelli indicati nella proposta di definizione accelerata del presente giudizio;
è stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l’individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all’esito di un accertamento in giudizio, ex post ;
invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza RAGIONE_SOCIALE stesso;
alla stregua di tali ragioni, qui confermate, il motivo non rinunciato deve essere rigettato;
la decisione da parte del Collegio è integralmente conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.; avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione la previsione di cui all’a rt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.;
in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata per i casi di conformità tra proposta e decisione (Cass. S.U. n. 28450/2023, n. 27433/2023, n. 27195/2023);
10. per l’effetto, la società ricorrente, in ragione della soccombenza, deve essere condannata alla rifusione in favore
di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, in ragione del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore del lavoratore controricorrente dichiaratosi antistatario;
11. in applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiamato dall’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle difese svolte e della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore circa la configurazione presuntiva di ipotesi di abuso del processo per i casi di conformità tra proposta di decisione accelerata e decisione finale del processo, la società ricorrente e soccombente deve essere altresì condannata al pagamento in favore della controparte di ulteriore somma equitativamente determinata come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
12. inoltre, la presunzione di responsabilità aggravata di cui alla novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) comporta la condanna di parte ricorrente anche al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende, che si stima congruo determinare, in assenza di parametri normativi predeterminati tra il minimo e il massimo, nella misura indicata in dispositivo, in relazione al valore e alla natura seriale della controversia;
13. il rigetto del ricorso determina, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnaz ione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso; rigetta il quarto; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi; condanna la ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 1.500 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., da distrarsi; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9 gennaio