Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36774-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Oggetto
Opposizione comunicazione iscrizione ipotecaria
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
SCUNGIO NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 110/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 214/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 23.5.2019 n. 110, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva accolto parzialmente l’opposizione di NOME COGNOME alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativamente alla cartella oggetto di controversia per crediti contributivi.
Il Tribunale riteneva il credito contributivo prescritto (cfr. ricorso, p. 3) e annullava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla cartella oggetto di controversia.
La Corte d’appello, da parte sua , ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che sebbene la cartella non fosse stata opposta, era comunque maturata la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa pretesa in essa riportata, attesa l’assenza di atti interruttivi successivi all’esercizio del diritto alla riscossione, mentre l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006 era stata depositata quando il termine di prescrizione di cinque anni era oramai decorso.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riscossione ha resistito con controricorso adesivo e NOME COGNOME non ha predisposto difese scritte.
nonchè contro
Il Collegio ha riserva to il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE de nuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 commi 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/19 95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che in riferimento alla cartella oggetto di controversia, notificata in data 1.2.2006 e non opposta, fosse maturata la prescrizione del credito contributivo benché, dopo la notifica RAGIONE_SOCIALEa suddetta cartella, la prescrizione fosse stata interrotta dapprima, con l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006, e una volta ammesso il credito al passivo fallimentare, vi era stata sospensione del termine di prescrizione fino alla chiusura RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare avvenuta in data 30.12.2011 e poi vi era stata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014, di talché il credito in questione non era prescritto.
Il motivo è fondato.
Infatti, seppur il credito sarebbe prescritto per decorso del termine decennale, trattandosi di crediti riferiti agli anni 1993, 1994 e 1995, anche se il vecchio termine decennale si continua ad applicare solo in caso di atti interruttivi compiuti durante la vigenza RAGIONE_SOCIALEa di sciplina precedente a quella instaurata con l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95 (che nella specie, non risultano), tuttavia, la cartella notificata in data 1.2.2006 non è stata opposta. Pertanto, l’infruttuoso decorso del termine per impugnarla, pacificamente p erentorio, produce l’effetto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa irretrattabilità del credito contributivo (cfr. Cass. sez. un. n. 23397/2016) e il nuovo termine di prescrizione (che decorre dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella) è stato interrotto dalla
presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006, con effetti permanenti fino alla chiusura RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale del 30.12.2011 (cfr. Cass. n. 17412/2016), ed ulteriormente interrotto dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014. P ertanto, la Corte d’appello ha errato nel ritenere che in relazione alla pretesa contributiva oggetto di causa, fosse maturata la prescrizione quinquennale di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/1995 ed in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia. Ala Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2025.