Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 2437  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11820-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  NOME  e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa ex  lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore  speciale  della  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME,  NOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,
R.G.N. 11820/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/10/2024
giurisdizione Prescrizione dei crediti contributivi.
NOME COGNOMECOGNOME ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso  l’Avvocatura  centrale  dell’Istituto,  in  ROMA,  INDIRIZZO
-resistente con procura –
per  la  cassazione  della  sentenza  n.  106  del  2019  della  CORTE D’APPELLO  DI MILANO,  depositata  il  13  febbraio  2019  (R.G.N. 412/2017).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 106 del 2019, depositata il 13 febbraio 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame del signor NOME COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia, che, per quanto  in questa  sede  ancora  rileva, aveva  rigettato l’impugnazione contro l’avviso di addebito n. 37920120001408489 e contro le cartelle esattoriali n. 079 2010 004925954 e n. 079 2011 00066033579.
A  fondamento  della  decisione,  la  Corte  territoriale  ha  posto l’accento sulla definitività dell’avviso di addebito e RAGIONE_SOCIALE cartelle e ha argomentato che, nel caso di specie, la prescrizione era stata eccepita solo con riguardo ai crediti iscritti a ruolo e non per la fase successiva alla notificazione degli atti impugnati.
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo , contro la sentenza d’appello.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -Riscossione  resiste  con controricorso.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  si  è  limitato  a conferire  procura  in  calce  al  ricorso notificato.
-Il 3 maggio 2024, è stata formulata proposta di definizione del giudizio, in ragione dell’inammissibilità del ricorso.
6. -Il  ricorrente,  con  istanza  del  17  maggio  2024,  ha  chiesto  la decisione.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito  della  camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 2953 cod. civ., dell’art. 3, comma 9, lettera b ), della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell’art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’ar t. 91 cod. proc. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura, in quanto l’irretrattabilità della pretesa, conseguente alla mancata proposizione di  un’opposizione tempestiva, non precluderebbe la possibilità di far valere la prescrizione.
Prescrizione che, nel caso di specie, sarebbe quella quinquennale di cui alla legge n. 335 del 1995, non potendo trovare applicazione la più lunga prescrizione che l’art. 2953 cod. civ. stabilisce soltanto per i titoli  giudiziali  definitivi,  categoria  alla  quale  non  appartengono  le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito.
-Il ricorso è inammissibile.
-Come si è rilevato nella proposta di definizione, il ricorrente non si confronta con il percorso argomentativo della pronuncia impugnata e non ne confuta in modo convincente il lineare inquadramento RAGIONE_SOCIALE domande proposte.
Nella prospettiva della sentenza d’appello, coerente con le affermazioni  già  espresse  dal  giudice  di  prime  cure,  il  contendere involge la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
Quanto ai fatti estintivi anteriori alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi di addebito, la Corte d’appello evidenzia che è la mancata instaurazione di un giudizio di merito a precludere le contestazioni della pretesa.
La ratio  decidendi ,  dunque, non  s’incentra  sull’applicabilità  del termine  ordinario  decennale  (art.  2953  cod.  civ.),  che  il  ricorrente contesta  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE  enunciazioni  di  principio  di  questa  Corte (Cass.,  S.U.,  17  novembre  2016,  n.  23397),  ponendo  tale  profilo  a caposaldo RAGIONE_SOCIALE censure.
I giudici d’appello valorizzano quell’irretrattabilità della pretesa che la  stessa  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  sezioni  unite  richiama  e  svolgono,  a  tale riguardo, considerazioni che il motivo di ricorso, nel perorare un’interpretazione  riduttiva  della  definitività,  non infirma  in  modo decisivo.
Peraltro, la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, che si sostiene sia già maturata al momento della notificazione degli atti di riscossione coattiva, è stata solo genericamente prospettata nel presente giudizio, osservando,  senza  il  supporto  di  elementi  più  circostanziati  che avvalorino ex  actis la  decisività  della  critica,  che  «i  crediti  richiesti, almeno  alcuni  di  loro,  erano  già  prescritti  alla  data  della  notifica» (pagina 4 del ricorso per cassazione).
Né  è  stata  ritualmente  introdotta  nel  dibattito  processuale  la diversa  e  autonoma  questione  della  prescrizione  maturata  in  epoca posteriore agli atti di riscossione coattiva.
I l  ricorso,  che  deve  contenere  un’esaustiva  illustrazione  RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’erroneità della decisione impugnata, non offre elementi che inducano questa Corte a discostarsi dai rilievi formulati nella proposta in ordine a tutti i profili della prescrizione, sulla scorta della disamina
dell’ iter logico  della  pronuncia  impugnata  e  RAGIONE_SOCIALE  argomentazioni esposte nel ricorso.
4. -Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese.
Quanto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente impositore, si è limitato a conferire procura e non ha svolto sostanziale attività difensiva.
Quanto  al  concessionario,  si  deve  osservare  che  l’oggetto  del contendere concerne il tema della prescrizione e verte, dunque, sul merito  della  pretesa.  A  tale  riguardo,  il  concessionario  è  carente  di legittimazione a contraddire (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514) ed è stato evocato in causa per litis denuntiatio (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19985).
5. -Per  quanto  il  giudizio  sia  stato  definito  in  conformità  alla proposta, non si può fare applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.: tale disposizione, richiamata dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod.  proc.  civ.,  presuppone  una  pronuncia  sulle  spese  alla  stregua dell’art.  91  cod.  proc.  civ.  e  una  pronuncia  di  tal  fatta,  nel  caso  di specie, non si riscontra.
Diverso discorso si deve svolgere con riferimento all’ applicabilità dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., disposizione richiamata da l medesimo art. 380bis , terzo comma, cod. proc. civ.
Tale  richiamo presenta  un’ autonoma  valenza  precettiva,  che  si giustifica  in  funzione  della ratio di disincentivare  la  richiesta  di decisione  e  di  sanzionare  condotte  meramente  defatigatorie  (Cass., S.U., 22 settembre 2023, n. 27195, e, in senso conforme, Cass., sez. III,  4  ottobre  2023,  n.  27947),  anche  quando  le  controparti  non abbiano svolto attività difensiva.
Non ravvisandosi  ragioni,  nel  caso  concreto,  per  disattendere  la valutazione legale tipica di abuso del processo, sottesa alla decisione del giudizio in conformità alla proposta di definizione (Cass., S.U., 27 dicembre 2023, n. 36069), si determina in Euro 2.000,00 la somma
dovuta dal ricorrente alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
6. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  il  ricorrente,  in  applicazione  degli  artt.  380bis ,  terzo comma,  e 96, quarto comma,  cod. proc. civ., al  pagamento dell’importo di Euro 2.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione