SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 2 2026 – N. R.G. 00000286 2025 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 23 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 03.10.2025 iscritta al n. 286/2025 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all’udienza collegiale del
08.01.2026
d a
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Palmi, domiciliatario giusta delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Trani, domiciliataria giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o
rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti
OGGETTO:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 300 del 2025 del Tribunale di Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 300/2025 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro è stata respinta l’opposizione all’ intimazione di pagamento notificata il 3 ottobre 2024 proposta da nei confronti dell e dell relativamente agli avvisi di addebito n. 322 2016 0000551155 00, n. 322 2016 0003587508 000 e n.322 2017 0000806480 000.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dall’opponente affermando che l aveva dato prova documentale di avere notificato mediante PEC gli avvisi di addebito e che a sua volta, aveva documentato la notifica di plurime successive intimazioni di pagamento idonee a interrompere la prescrizione; il giudice ha anche rilevato che, oltretutto, nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 le attività di riscossione e i termini di prescrizione dei crediti degli enti impositori erano sospesi sulla base di quanto disposto dalla normativa speciale del periodo dell’emergenza pandemica.
riforma.
ha impugnato la sentenza chiedendone la
Si è costituito l’ che ha contestato la fondatezza del gravame.
Si è costituita anche che, a sua volta, ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All’udienza odierna, discussa la causa, all’esito della camera di consiglio il collegio ha dato lettura alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta, preliminarmente, l’eccezione sollevata dall’ di inammissibilità dell’appello per tardività ex art. 327 c.p.c..
La sentenza, infatti, è stata pubblicata il 3 aprile 2025 e il ricorso in appello risulta depositato in data 3 ottobre 2025.
Non è corretta l’impostazione dell’ secondo cui il gravame sarebbe inammissibile per essere stato il ricorso depositato 183 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza : nel computo dei termini processuali determinati ad “anni” e a “mesi”, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si applica il criterio dettato dall’art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune non “ex numero”, bensì “ex nominatione dierum” sicché il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello
in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza (v. tra le altre Cass. Ord. n. 15029 del 2020; Cass. Ord. n. 35570 del 2023).
Essendo, come detto, il ricorso stato depositato nel giorno di scadenza dei sei mesi calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza, l’appello è ammissibile.
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Entrando nel merito della vertenza, con il gravame l’appellante torna ad insistere nell’eccezione di prescrizione dei crediti dell’ contestando quanto affermato nella sentenza circa l’idoneità della documentazione prodotta da gli enti in primo grado a i nterrompere la prescrizione dei crediti dell’ portati dagli avvisi di add ebito oggetto dell’atto di intimazione impugnato .
In primo luogo, l’appellante , che riconosce la regolarità della notifica dell’avviso di addebito n. 322 2017 0000806480 000, contesta l’affermazione del giudice secondo cui l’ avrebbe dato prova di avere notificato gli avvisi di addebito n. 322 2016 0000551155 00 e n. 322 2016 0003587508 000.
In particolare, rileva che l ‘ ha omesso di produrre i file eml che garantiscono l’autenticità del messaggio e afferma che la violazione delle forme digitali dà luogo a inesistenza della notifica di detti avvisi con conseguente inidoneità della stessa a interrompere la prescrizione.
Sul punto, va dato atto che non ha prodotto i file eml e che ha documentato gli avvisi di consegna dei messaggi EMAIL in
formato xml nonchè le ricevute relative alle comunicazioni inviate dalle procedure di spedizione certificate dall’ tramite la casella PEC ‘RAGIONE_SOCIALEComunica’ e conservate dal gestore di posta elettronica.
Tuttavia la questione s ollevata dall’appellante della invalidità delle notifiche effettuate da mediante PEC degli avvisi di addebito del 2016 è priva di rilievo decisivo poiché, come riconosciuto anche dall ‘ appellante, ha documentato in primo grado di avere regolarmente notificato a mezzo PEC in data 18.10.2017 l’ atto di intimazione di pagamento n. 02220179006573602000, relativo ai due avvisi di addebito del 2016, avente efficacia interruttiva della prescrizione : i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito del 2016 risalgono agli anni 2014 e 2015 e tra la data di maturazione di detti crediti e quella della notifica dell’intimazione d i pagamento del 18.10.2017 da parte di è decorso un periodo di tempo inferiore al quinquennio.
L’appellante, inoltre, critica la decisione per avere ritenuto regolarmente effettuate mediante deposito telematico nell’area riservata RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente in data 13 giugno e 4 settembre 2018, le due intimazioni di pagamento n. 022 2018 9003803389 000 e n. 022 2018 9007029883 000, relative agli avvisi di addebito.
L’appellante sostiene l’invalidità della notifica delle intimazioni di pagamento in difetto della prova della ricezione da parte del medesimo delle raccomandate contenenti la comunicazione di avvenuta notifica presso l’area riservata del sito InoCamere.
Anche detta doglianza è priva di fondamento.
L’art. 60, comma 7, Dpr n. 600/1973 (aggiunto dal D.L. n. 193/2016), ratione temporis vigente , in materia di notifica via PEC di atti impositivi destinati a imprese individuali, società o professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, stabilisce che «se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società RAGIONE_SOCIALE (…) l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messa ggio mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società RAGIONE_SOCIALE.
Dalla chiara formulazione della norma citata emerge che nel caso di notifica mediante pubblicazione sul sito internet RAGIONE_SOCIALE non vi è alcuna necessità della prova di ricezione della raccomandata
informativa.
Si tratta, infatti, di una procedura diversa rispetto a quella della notifica, a mezzo posta ordinaria, a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l’obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD) ; come osservato dalla Suprema Corte, tale differenza trova razionale giustificazione, da un lato, nel fatto che della mancata manutenzione della propria casella PEC, resa inabile alla ricezione di comunicazioni, è ravvisabile una negligenza del suo possessore ma soprattutto il contribuente ha facoltà di consultare la propria area riservata di RAGIONE_SOCIALE, accedendovi comodamente in via telematica (v. Cass. Ord. n. 1621 del 22 gennaio 2025).
Ciò chiarito, va evidenziato che in primo grado ha prodotto l’ avviso di mancata consegna della PEC contenente l’ intimazione di pagamento n. 02220189003803389000, con l’indicazione di ‘indirizzo non valido’ del destinatario , l ‘ attestazione di avvenuto deposito telematico della stessa nell’area riservata del sito internet della società RAGIONE_SOCIALE in data 13 giugno 2018 e dell’invio della comunicazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973 mediante raccomandata n. 64926655021-1; ha inoltre prodotto l’ avviso di mancata consegna delle PEC contenente l ‘ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA con l’indicazione di ‘indirizzo non valido’ del destinatari o, l ‘ attestazione di avvenuto deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società RAGIONE_SOCIALE in data 4.09.2018 e l’attestazione dell’invio
della comunicazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 26 comma 2 DPR n. 602/1973 mediante raccomandata 64926779620-9.
Sulla base della normativa applicabile e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, va dunque affermata la regolarità delle notifiche delle due intimazioni di pagamento del 2018, risalenti rispettivamente al 13 giugno 2018 (relativa agli avvisi di addebito del 2016) e al 4 settembre 2018 (relativa all’avviso del 201 7) con conseguente idoneità delle stesse a interrompere nuovamente il corso della prescrizione.
Infine, l’appellante censura la decisione anche per avere ritenuto valida la notifica effettuata da a mezzo del servizio postale dell’intimazione di pagamento n. 022 2022 9003785529 000, relativa ai tre avvisi di addebito, mediante deposito nella Casa comunale il 4 gennaio 2023.
Afferma che, essendo stata la raccomandata depositata presso la casa comunale per assenza del destinatario, oltre alla documentazione attestante il deposito presso la casa comunale del giorno 4.01.2021 avrebbe dovuto produrre anche la prova documentale dell’invio e della effettiva ricezione della ra ccomanda informativa prevista dall’art. 60 DPR n. 600/1973 e dall’art. 26 DPR n. 602/1973 trovando applicazione, a suo avviso, l’art. 140 c.p.c. per l’ipotesi della irreperibilità relativa del destinatario.
Dalla documentazione prodotta da invero, si evince che la raccomandata n. 695160090374 contenente l’atto di intimazione del 2022, spedita il 27.06.2022, non è stata consegnata in
quanto alla data dell’8.07.2022 il destinatario risultava trasferito e non era stato reperito all’indirizzo di residenza di INDIRIZZO in località INDIRIZZO (INDIRIZZO).
Vi è prova documentale, inoltre, del secondo tentativo di notifica effettuato da con raccomandata n. 69602009037-9 in data 4.01.2023 , anch’esso non andato a buon fine, essendo risultato il destinatario sempre irreperibile allo stesso indirizzo.
ha anche documentato l’attestazione dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale e della spedizione della raccomandata informativa secondo quanto disposto dall’art. 26 comma quarto DPR 602 del 1973 dall’art. 60 comma 1 lett. e) DPR n. 600 del 1973.
La procedura seguita da è quella della cd. irreperibilità assoluta del destinatario prevista alla lettera e) del primo comma dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e non quella della irreperibilità relativa disciplinata dall’art. 140 c.p.c. per l’ipotesi di temporanea assenza del destinatario e delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c..
Sulla differenza tra le due ipotesi si è espressa la Suprema Corte che ha affermato : “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.c, solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato,
previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (v. ex multis Cass. ord. 6788/17).
Ebbene, nel caso specifico l’attestazione del messo notificatore della irreperibilità del destinatario, risultato sconosciuto all’indirizzo, e dell’avvenuta richiesta di informazioni all’ufficio dell’anagrafe locale fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati riportati nella cartolina di notifica così che non è revocabile in dubbio l’irreperibilità assoluta dell’appellato presso l’indirizzo indicato.
Risulta dunque corretta e idonea a interrompere il corso della prescrizione la procedura adottata dal messo notificatore del deposito dell’atto presso la casa comunale ai sensi dell’art. 60 DPR 600/1973 in luogo di quella prevista dall’art. 140 c.p.c. che, va ribadito, è applicabile sono nel caso di temporanea assenza del destinatario presso il luogo di residenza.
Ad ogni buon conto, anche ove non venisse considerata la comunicazione dell’intimazione di pagamento del 2022 effettuata da con le modalità sopra descritte in quanto considerata invalida secondo la prospettazione dell ‘ appellante , i crediti dell’ nei con fronti dell’appellante di cui ai tre avvisi di addebito non si sarebbero comunque estinti per prescrizione.
Va rammentato, infatti, che le disposizioni di legge promulgate per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 (art. 67, d.l. n. 18 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni) hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione in materia di
riscossione dei crediti degli enti impositori per il complessivo periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 con la conseguenza che, tenuto conto dell’effetto sospensivo ex lege, tra la data della comunicazione da parte di degli ultimi atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione (le intimazioni di pagamento del 2018 comunicate rispettivamente il 13 giugno 2018 e il 4 settembre 2018 di cui si è detto sopra) e quella della comunicazione dell’ atto di intimazione impugnato in questa sede (3 ottobre 2024) non risulta comunque superato il quinquennio (sullo slittamento in avanti dei termini di sospensione dei crediti degli enti impositori per effetto della legislazione del periodo emergenziale v. Cass. Ord. n. 960 del 2025).
In definitiva, non vi è spazio per riformare la sentenza che, avendo ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti portati dai tre avvisi di addebito e respinto l’opposizione, risulta corretta e va confermata con rigetto del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l’appello avverso la sentenza n. 300/2025 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro;
2) condanna l’appellante a pagare le spese del grado nella misura di € 1.800,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte