SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 596 2026 – N. R.G. 00030473 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30473.2024 del RAGIONE_SOCIALE contenziosi e vertente tra
, (C.F. – partita IVA n. ), Istituto RAGIONE_SOCIALE pubblico con sede in Roma, INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. ; pec e NOME COGNOME (C.F. ; pec P. P. C.F. C.F.
dell’Avvocatura della Banca stessa debitore opponente
Contro con sede in Roma alla INDIRIZZO, in persona del di Responsabile atti introduttivi del Giudizio, autorizzato con procura per atto del Notaio rep. 180134 racc. 12348 del 22.06.2023, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, c.f. , del foro di Avellino, presso il Suo Studio in Avellino alla INDIRIZZO, presso il quale la parte elegge domicilio
agente per la riscossione opposto
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; PEC , presso i cui uffici è domiciliato per legge in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO P.
– creditore opposto –
Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla il 18.6.2024 con la quale era intimato il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di euro
1.050.137,08, emessa in relazione al RAGIONE_SOCIALE ordinario n. 2024/007213 reso esecutivo in data 14.3.2024.
FATTO
Parte opponente esponeva testualmente quanto segue. In data 18 giugno 2024 era stata notificata alla , da parte dell’ , la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale veniva intimato il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di euro1.050.137,08 oltre accessori in relazione a un credito del . Chiariva che i crediti erano identificati nella cartella attraverso il richiamo della PEC del RAGIONE_SOCIALE ‘ P_IVA DEL 27/09/2023 NOTIFICATO IL 27/09/2023 . CONTRIBUTI 2002/22 ‘.
Si trattava di crediti relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, non pagati dalla
poiché tardivamente richiesti dal e quindi prescritti, mentre i contributi per l’utilizzo della risorsa radioelettrica relativi al periodo 2005/2022 erano stati tutti integralmente saldati. Soltanto con nota prot. 26408 del 5.5.2015 il aveva determinato il contributo annuale per il periodo 2002-2015, in €540.820,00 annui, chiedendo alla il pagamento dei conguagli in relazione al medesimo lasso temporale: non constano atti interruttivi della prescrizione formalizzati dal nei confronti dell’Istituto opponente nel medesimo periodo. Con nota prot. 597979/15 del 29.5.2015 la riscontrava la suddetta comunicazione facendo presente di avere in corso ‘verifiche interne per determinare l’entità dell’eventuale importo da corrispondere ‘.
Con nota prot. 597979/15 del 29.5.2015 la riscontrava la suddetta comunicazione facendo presente di avere in corso verifiche interne per determinare l’entità dell’eventuale importo da corrispondere .
Con comunicazione prot. 778645/19 del 19.6.2019, il Ministero rendeva noto di aver proceduto a una rettifica di quanto dovuto dalla , alla quale veniva richiesto, per il periodo 2002-2015, il pagamento di un importo di poco inferiore a quello precedentemente computato.
La a sua volta, con nota prot. 816580/19 del 27.6.2019, per prevenire un contenzioso, sollecitava un incontro con il Ministero, proprio tenuto conto del possibile intervento di fenomeni prescrittivi su alcune delle annualità in questione.
Con ennesima comunicazione prot. 21388 del 7.4.2022 il rendeva noto di aver disposto l’annullamento e la sostituzione ‘ora per allora’ delle determinazioni dirigenziali del 30/04/2015 e del 14/06/2019, soggiungendo che ‘ai sensi dell’art. 42 dell’Allegato 25 al Codice delle Comunicazioni elettroniche, a parziale rettifica delle precedenti notifiche ministeriali del 05/05/2015, del 19/06/2019 e del 12/07/2019, la situazione contabile della pratica in argomento, dal 2002 alla data attuale, risulta a debito di €2.133.651,35′, con tabella specificativa dei contributi dovuti per ciascuna annualità a partire dal 2002.
C on nota prot. 1667968/22 dell’8.11.2022 l’ opponente rilevava che: ‘i contributi relativi alle annualità dal 2002-2009 erano da ritenersi prescritti, atteso che, sulla scorta delle evidenze interne di questo , la relativa pretesa è stata azionata dal creditore soltanto con nota del 5 maggio 2015 (prot. NUMERO_DOCUMENTO), qui pervenuta il successivo 14 maggio’; ‘ciò premesso la -in relazione ai contributi per le annualità dal 2002-2009 e sulla base delle richiamate evidenze -eccepiva la prescrizione di cui agli artt. 2946 e 2948 n. 4) del codice civile’.
In data 6.12.2022 la procedeva dunque al pagamento dei canoni relativi alle annualità 2010-2022 (per un ammontare pari a 468.458,92 euro), tempestivamente richiesti dal , ritenendo invece che il residuo credito fosse prescritto, applicandosi il termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4 c.c., per le annualità del canone pregresse al 2009, e comunque la prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c., per il periodo 2002/2004. (doc. 13, ordinativo di pagamento n. 91104 del 6.12.2022, regolato l’8.12.2022).
Il RAGIONE_SOCIALE resisteva all’eccezione, sollecitando il pagamento dei contributi per l’importo complessivo di euro 2.133.651,35 con comunicazione del 7.12.2022 , cui replicava la con lettera prot. 23703/23 del 4.1.2023 insistendo sull’intervenuta prescrizione, ma sollecitando al tempo stesso anche un incontro con il nell’intento di definire bonariamente la vicenda e prevenire ogni forma di contenzioso, in un’ottica di proficua collaborazione tra le due amministrazioni pubbliche.
Con nota prot. 956530/23 del 29.5.2023 la -pur ritenendo del tutto infondate le deduzioni svolte dal , e senza con ciò nulla dare per riconosciuto ed ammesso in punto di an e di quantum debeatur rispetto a quanto preteso dal RAGIONE_SOCIALE -formalizzava la propria disponibilità ad addivenire a una
soluzione transattiva ed offriva di pagare -nel termine massimo di 30 giorni dal perfezionamento del contratto di transazione -l’importo di euro 731.003,08 euro, pari al residuo delle contribuzioni richieste dal per gli anni 2005-2009, coperte dalla sola prescrizione quinquennale, a definitiva tacitazione di qualunque pretesa avanzata dal RAGIONE_SOCIALE relativamente al periodo 2002-2022 per l’utilizzo, da parte dell’ , delle frequenze radio del RAGIONE_SOCIALE Segnalazione RAGIONE_SOCIALE (Se.PeRAGIONE_SOCIALE).
Con lettera del 19.7.2023 il RAGIONE_SOCIALE respingeva l’ipotesi transattiva formulata dalla Banca e rinnovava l’invito a corrispondere integralmente, entro 30 giorni (18 agosto 2023), le somme quantificate nella nota del 18.5.2023, per un totale di € 1.665.192,43 in relazione al periodo contributivo 2002-2009.
In RAGIONE_SOCIALE eccepiva:
Natura privatistica dei rapporti che impedisce l ‘impiego della cartella;
Intervenuta prescrizione del RAGIONE_SOCIALE di credito del RAGIONE_SOCIALE in relazione ai contributi relativi agli anni 2002, 2003, 2004, in assenza di atti interruttivi -prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, c.c. -in ogni caso, prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. ;
Concludeva chiedendo la sospensione del NUMERO_DOCUMENTO e/o della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata alla il 18.6.2024, come meglio indicata in epigrafe; dichiarare la nullità, illegittimità e infondatezza del RAGIONE_SOCIALE e/o della cartella oggetto di opposizione come indicati in epigrafe e la carenza del RAGIONE_SOCIALE di procedere alla riscossione coattiva per tutte o alcune delle ragioni esposte in narrativa dichiarare comunque l’infondatezza della pretesa creditoria del fatta valere a mezzo della contestata cartella per intervenuta prescrizione del credito e conseguentemente la carenza del RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione forzata; condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di lite.
Si costituiva il e dopo aver ripercorso in sintesi la genesi dell ‘obbliga zione eccepiva:
Nullità della citazione;
Legittimità dell ‘ iscrizione a RAGIONE_SOCIALE;
Insussistenza della prescrizione dei crediti.
Concludeva chiedendo: in via principale dichiarare inammissibile l’opposizione alla cartella opposta; in subordine, rigettare tale opposizione in quanto infondata nel merito; in via riconvenzionale, accertare il credito del di 1.050.131,20 euro a carico della a titolo di contributi derivanti dall’utilizzo di collegamenti radioelettrici. Con vittoria di spese.
Si costituiva l ‘ e in via preliminare e nel merito, chiedeva fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva, manlevando e tenendola indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della lite nell’ipotesi di accoglimento della domanda. Vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All ‘udienza del 20. 1.2025 erano assegnati termini ex art. 189 c.p.c.; all ‘udienza del 23.9.2025 la causa era posta in decisione come da memorie depositate dalle parti.
Motivi della decisione
La domanda della deve essere rigettata e confermata la legittimità della cartella impugnata.
Circa l ‘ atto di citazione si osserva che anche nei procedimenti per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo ‘pro futuro’, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione (Cass. Civ. Sez. U, n. 758 del 12/01/2022). A fortiori la inesatta individuazione dei termini per la prima comparizione non ha minimamente scalfito il concreto contraddittorio tra le parti, le quali tutte hanno potuto esprimere ogni eccezione e rimettere al giudice i documenti ritenuti necessari alla decisione. L ‘ unica norma fondamentale è
l ‘ art.111 Cost. secondo la quale il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Ma anche la ragionevole durata deve informare ogni scelta processuale intrapresa dal giudice, il quale deve contemperare esigenze di celerità e tutela del contraddittorio.
Circa lo strumento impiegato si osserva che il combinato disposto tra gli articoli 1721 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 consente la riscossione coattiva mediante RAGIONE_SOCIALE delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. L ‘eccezione della difesa della appare non condivisibile poiché la natura delle entrate appare evidentemente pubblicistica: essa deriva da Concessioni (non contratto) per il rilascio delle quali sussiste una procedura di diretta espressione del potere pubblico.
La depositata diffida del 27 settembre 2023 costituisce preliminare comunicazione contenente sia la pretesa economica sia l ‘avviso che sarebbe stat a impiegata la iscrizione a RAGIONE_SOCIALE in caso di mancato pagamento. La giurisdizione si radica presso il g.o. poiché, nella fattispecie, si controverse solo nel cd. ‘ quantum ‘ ; diversamente da quanto opina la difesa erariale, la prodromica comunicazione alla cartella non cristallizza il credito anche se precedentemente non impugnata (accadimento unico solo per i tributi ex art. 19 d.lvo 5461992)
Nel merito il credito non appare prescritto.
La Corte di cassazione (Cass. n. 3710 del 2019 -Rv. 652735 -01) ha affermato il principio qui condiviso secondo cui il canone rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.
I contributi richiesti si riferiscono alle annualità 2002, 2003 e 2004 e il ha dimostrato documentalmente la cura nel richiedere nel tempo le somme oggetto di Concessione.
Con nota prot. n. 020637 del 17 luglio 2008 il Ministero chiedeva alla Banca della scadenza, al successivo 31 dicembre 2008, dell’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE con concessione dei diritti d’uso, chiedendo di far pervenire, con la massima urgenza,
una serie di documenti, tra cui la fotocopia dell’attestazione dei pagamenti effettuati. Tale atto del 2008 manifesta la volontà di percepire i canoni concessori e possiede senz ‘alt ro efficacia interruttiva della prescrizione fino a ritroso al 1998. La l’11 novembre 2014 chiedeva la ristrutturazione della concessione, indicando la cessazione della rete esistente e di tutte le frequenze specificate in allegato e chiedendo il rilascio di nuove frequenze; con successiva nota del 13 novembre 2014 l’Istituto forniva integrazioni documentali rispetto alla procedura di ristrutturazione. Emerge, invece, come la abbia più volte chiesto all’ Amministrazione ministeriale di essere ammessa ad apporre modifiche al sistema della rete e frequenziale, alla stessa concessi. Con comunicazione prot. n. 26408 del 5 maggio 2015 il Ministero chiedeva il versamento dei contributi dovuti dal 2002 al 2015, per un totale di 4.612.397,18 euro. Con lettera del 29 maggio 2015 la chiedeva l’interruzione dei termini di pagamento e poi il 6 luglio 2018, chiedeva il rinnovo della medesima.
Il Ministero il 19 giugno 2019 comunicava i nuovi importi da corrispondere per gli anni 2015-2019, sollecitando il pagamento del conguaglio per il precedente periodo 2002-2014. Emerge dalla documentazione depositata una considerevole mole di corrispondenza: essa dimostra che non c ‘ è mai stato un periodo di oltre 10 anni in cui l ‘Amministra zione si sia disinteressata del proprio credito. L ‘e ccezione di prescrizione deve essere quindi rigettata; peraltro, la stessa eccezione appare generica e la (la quale nella corrispondenza ha sempre riconosciuto il proprio debito) non riesce (come suo onere) ad individuare un periodo temporale esatto non coperto da corrispondenza con efficacia interruttiva.
La domanda della è rigettata e per l ‘effetto si conferma la legittimità della cartella impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per ciascun convenuto (oltre spese generali 15% per il solo difensore dell ‘Agenzia) , oltre gli accessori di legge, con distrazione per il difensore della
.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda della e per l’effetto dichiara la legittimità della cartella impugnata;
condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 14.000,00 per ciascun convenuto (oltre spese generali 15% per il difensore dell ‘Agenzia) oltre gli accessori di legge, con distrazione per il difensore della .
Roma,14.1.2026
Il Giudice
NOME COGNOME