Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21729-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso
R.G.N. 21729/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 239/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 797/2016; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
11/04/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 18.4.2019 n. 239, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da COGNOME NOME, libero professionista iscritta all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata, il versamento alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Forense del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che l’obbligo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata era insussistente, in quanto il professionista aveva prodotto un reddito, nell’anno 2009, inferiore al limite di € 5.000,00, ed, inoltre, dichiarava la prescrizione del diritto di credito ai contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste COGNOME NOME con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 19 95, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 20 11, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 8 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 20 10, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva ric onosciuto il diritto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘abitualità nello svolgimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE artt. 2935 e 2941 c.c., RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il credito prescritto, per l’anno 2009, quando invece la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 29.9.1010, che in quanto riconoscimento del debito contributivo in esso indicato, avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, così che alla successiva data del 22.7.2015 quando era stata notificata la richiesta di pagamento da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il diritto al credito contributivo non si era ancora estinto per prescrizione.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 20 11, perché secondo la Corte d’appello, l’interpretazione ed applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe norme in rubrica, condurrebbe a ritenere la
sussistenza dei presupposti per l’iscrizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa professionista alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. b RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 20 00, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’illegittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate, in particolare, come evasione e non come omissione contributiva.
In virtù RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 2019), il secondo motivo del ricorso principale è infondato, con assorbimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..
Tuttavia, anche conteggiando lo slittamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.2010, sulla base del DPCM del
10.6.10, la richiesta di pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta pervenuta al destinatario solo il 22.7.2015 (cfr. p. 16 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), quindi quando il termine di prescrizione dei contributi era oramai decorso.
Al rigetto del secondo motivo del ricorso principale con assorbimento del primo motivo e con assorbimento del ricorso incidentale, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M .
La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso principale, assorbe il primo motivo del ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le spese di lite che liquida nell’importo di € 2 .000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.4.2024