Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24119 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12207-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/11/2021 R.G.N. 84/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di Ancona con sentenza del 5.11.21, all’esito di rinvio ex sentenza Cassazione n. 3409 del 2021, ha accolto l’opposizione dell’avvocato COGNOME ad intimazione di pagamento e dichiarato prescritto il credito RAGIONE_SOCIALE per contributi previdenziali 2009, richiesti il 3.7.15 dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , essendo il termine prescrizionale decorso dal 16.6.10 (operando la proroga del termine di pagamento solo per i professionisti assoggettati agli studi di settore, laddove l’avvocato era sottoposto al regime dei minimi); infine, ha escluso la sospensione della prescrizione per l’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’avvocato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Occorre preliminarmente rilevare la tempestività del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, spedito il 2 maggio 22, prima del termine del 5 maggio seguente (ove scadeva il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata), ancorché ricevuto dal controricorrente solo il 6 maggio, operando il principio della scissione del termine per notificante e destinatario secondo i principi costantemente applicati in materia da questa Corte.
Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2935 c.c., 2 comma 26, legge 335/99, 18 decreto legislativo 241/97, 17 DPR 435/01 e DPCM 10.6.10, per avere la corte territoriale trascurato lo slittamento del termine di pagamento disposto dal richiamato DPCM.
Il motivo è fondato.
Occorre rilevare con Cass. Sez. L – , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 – 01) che, in materia previdenziale,
la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. In ragione di tale differimento del termine, operato al 6.7.10, la richiesta dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 3.7.15 è idonea ad interrompere la prescrizione.
Deve peraltro escludersi il giudicato sul dies a quo ancorato al 16.6.10, come vorrebbe il controricorrente (che argomenta in tal senso per il fatto che la sentenza della cassazione ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva escluso la prescrizione, non limitandosi a confermarla correggendone la motivazione, come avrebbe dovuto fare ove avesse escluso la prescrizione; più in dettaglio, la sentenza d’appello aveva ritenuto il termine di prescrizione computato a partire dalla data di presentazione della dichiarazione- non decorso, mentre la cassazione aveva accolto il ricorso facendo riferimento al termine di pagamento del 16.6.10).
Invero, il dies a quo non costituisce un elemento minimo della fattispecie su cui possa radicarsi un giudicato: cfr. Cass. Sez. L – , Sentenza n. 32683 del 07/11/2022 (Rv. 666218 01), secondo la quale ‘Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, rimane “sub iudice” e rientra, pertanto, nei poteri del
giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l’impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul “dies a quo” della prescrizione dei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del “dies a quo”)’.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile