Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27652-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 1038/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2021 R.G.N. 332/2021;
Oggetto
CARTELLE ESATTORIALI
R.G.N.27652/2021
Ud 26/09/2025 CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
NOME propose ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, avverso varie cartelle di pagamento, riportate nei corrispondenti estratti di ruolo ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si lamentava la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con la sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del COGNOME.
L’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu rigettato con la sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei crediti previdenziali richiedesse l’acquisizione di nuova documentazione, in contrasto con il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il NOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta costituito in forma adesiva alle ragioni del ricorso.
Nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2024 la causa è stata trattata dalla sezione tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte e rinviata a nuovo ruolo per l’assegnazione alla sezione IV lavoro e previdenza.
La causa è stata, di seguito, trattata dalla sezione intestata nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Considerato che:
In primo luogo va rilevato che sulla questione dell’interesse ad agire circa l’impugnazione dell’estratto di ruolo
si è formato il giudicato perché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha eccepito in primo grado la carenza di interesse ad agire e il Tribunale di Lecco ha, al contrario, dichiarato la sussistenza dell’interesse decidendo espressamente sulla relativa eccezione. In appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha contestato la relativa statuizione né ha proposto motivi di appello, sicché si è formato giudicato sul punto.
In tale prospettiva si consideri, anche sulla scorta di Cass. n.1389/2025, che sussiste costante orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte, secondo il quale: «in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e RAGIONE_SOCIALE configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù RAGIONE_SOCIALE norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, e quindi RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» (Cass. 14/02/2023, n. 4448).
3. Nel medesimo senso Cass. 8/01/2025, n. 292 afferma: in tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e RAGIONE_SOCIALE configurazione
assunta dall’interesse ad agire in virtù RAGIONE_SOCIALE norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall’amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all’oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l’amministrazione resistente.
Ancora in via preliminare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha fatto questione RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore dell’art. 4 del d.l. 22/02/2021 n. 411, c.d. decreto sostegni e del conseguente possibile annullamento dei debiti fino a 5.000,00 euro affidati agli agenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 2000 al 2010 in capo a persone con redditi sotto un certo limite. L’Ufficio ricorrente si è, tuttavia, limitato a riferire RAGIONE_SOCIALE possibile applicazione del decreto e RAGIONE_SOCIALE possibile cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con riguardo ad alcuni specifici carichi ove fosse stata accertata la sussistenza dei requisiti, reddituali e amministrativi, richiesti dalla disposizione citata ma la questione non è stata in alcun modo ripresa dalla parte ricorrente né dalla parte controricorrente e il Collegio, investito del merito RAGIONE_SOCIALE pretesa, procede alla decisione RAGIONE_SOCIALE controversia.
C on l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., criticando la sentenza per avere considerato inammissibile in grado di appello la documentazione attestante la interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione circa le cartelle esattoriali impugnate perché in primo grado era mancata non solo la produzione RAGIONE_SOCIALE
documentazione conferente ma la stessa difesa circa l’ eccezione di prescrizione quinquennale essendosi l’Ufficio esattoriale limitato a contraddire in ordine alla possibile prescrizione ordinaria decennale.
Il motivo è fondato perché, eccepita la prescrizione decennale e discusso di quella nel corso del primo grado non si era formata alcuna preclusione circa la controeccezione su un diverso termine di prescrizione. Preso atto che il Tribunale aveva deciso sulla eccezione di prescrizione quinquennale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prodotto, fin dalla comparsa di costituzione in appello, nuovi documenti che riguardavano l’ interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione. Si trattava di documenti decisivi e la Corte di Appello poteva e doveva valutare l’intervenuta interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione trattandosi di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
La decisione impugnata ha considerato tardiva e inammissibile la produzione documentale e va censurata per non aver tenuto conto del consolidato orientamento espresso in senso contrario da questa Corte.
7.1. Si consideri innanzi tutto Cass. 12/06/2024, n. 16358 secondo la quale «nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ha
qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione)».
7.2. Circa la rilevabilità di ufficio RAGIONE_SOCIALE questione relativa al decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione e la possibilità di acquisire documentazione decisiva in tal senso anche in caso di tradiva costituzione del creditore in primo grado e anche in grado di appello, la giurisprudenza di questa Corte è copiosa e convergente.
7.3. Si consideri Cass. 10/10/2019, n. 25434: il rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione RAGIONE_SOCIALE parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. Ed ancora: Cass. 7/06/2018, n. 14755 afferma: l’eccezione di interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base RAGIONE_SOCIALE allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE verità dei fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione, può rilevare l’acquisizione da quest’ultimo di ogni documento relativo ad atti RAGIONE_SOCIALE procedura
di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell’intervenuta interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, la relata di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell’intimazione di pagamento, in ragione RAGIONE_SOCIALE tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado). In via del tutto specifica si considerino le ulteriori due pronunce: Cass. 5/08/2021, n. 22371 secondo la quale «il rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione RAGIONE_SOCIALE parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis , in quanto il regime RAGIONE_SOCIALE eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia RAGIONE_SOCIALE decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema RAGIONE_SOCIALE preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza RAGIONE_SOCIALE ricerca RAGIONE_SOCIALE verità materiale, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione» e Cass. 19/07/2018, n. 19226 secondo la quale: «in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione RAGIONE_SOCIALE parti, anche con l’acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in ipotesi di mancato rilievo
officioso dell’eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica RAGIONE_SOCIALE stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall’art. 416 c.p.c.)».
Il ricorso deve, così, essere accolto con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che riesaminerà il gravame alla luce di quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile, del 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME