SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 401 2025 – N. R.G. 00000284 2024 DEPOSITO MINUTA 09 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
NOME COGNOME e NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
La Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
dr. NOME COGNOME
Presidente
dr. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dr. NOME COGNOME
Consigliere
all’esito dell’udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello
COGNOME NOME
TRA
E
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO.
APPELLANTE
E
, assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO
APPELLATO
APPELLANTE incidentale
, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO
APPELLATO
E
, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO
APPELLATO
Avente ad oggetto : Sentenza n. 190/2024 in data 30/05/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con il ricorso di primo grado, ha proposto opposizione avverso l’avviso di intimazione di pagamento n. 03220239002012787000, notificato in data 05.07.2023, con cui le era ingiunto di versare l’importo di € 263.467,60 riguardo a
cartelle di pagamento e avvisi di addebito per contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che ad avvisi di accertamento fiscale.
Il giudice del lavoro di Vasto, dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito limitatamente ai crediti e circoscritto il thema decidendum del giudizio unicamente alle sole pretese contributive , ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società trattandosi di crediti non ricompresi tra quelli ceduti alla predetta società, perché maturati e accertati dopo il termine del 31.12.2005, ai sensi della L. n. 178/2002 di conversione del D.L. n. 138/2002 ed ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di , per essere stati fatti valere vizi afferenti il merito della pretesa creditoria, in particolare l’estinzione dell’obbligazione per intervenuta prescrizione, sia per omessa notifica degli atti prodromici, sia per omessa notifica di successivi atti interruttivi fino all’intimazione di pagamento, restando legittimati entrambi gli enti resistenti.
Nel merito, il primo giudice, dato atto della prova offerta da dell’avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento, a mezzo di invio diretto per raccomandate a/r ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, regolarmente recapitate, ovvero a mezzo EMAIL e considerato che non sono stati impugnati per vizi di merito nel termine di 40 giorni, ha rilevato la decadenza in cui è incorsa la ricorrente a mente dell’art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguente impossibilità di far valere da parte della stessa la prescrizione del diritto.
Con riguardo all’eccezione di prescrizione relativamente al successivo periodo compreso tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell’impugnata intimazione di pagamento, qualificata l’azione in parte qua come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., tenuto conto degli atti interruttivi notificati alla contribuente da
e nello specifico:
avviso di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA;
avviso di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA;
avviso di intimazione di pagamento n. 03220239002012787000;
preavviso di fermo amministrativo n. 03280202200000319000;
comunicazione preventiva di ipoteca n. NUMERO_CARTA;
pignoramento presso terzi n. 03284201900000978001;
pignoramento presso terzi n. 03284201900000979001;
sollecito procedurale n. 03220149000150633000.
ha rilevato che:
-per gli avvisi di intimazione di pagamento sub 1) e 2) e per la comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca sub 5), l’ aveva depositato solo la comunicazione attestante l’avvenuto deposito presso la casa comunale e ricevute di consegna delle raccomandate ex art 140 c.p.c., così non consentendo di comprendere e dar prova dell’effettiva modalità di trasmissione e regolare ricezione dell’atto in oggetto, mancando altresì la prova che le predette
raccomandate trasmesse ai sensi dell’art. 140 c.p.c. recavano i dati da cui poter individuare gli avvisi di addebito cui si riferivano,
-per l’intimazione di pagamento sub 3), per il preavviso di fermo amministrativo sub 4) e per i pignoramenti presso terzi sub 6) e 7), non si rinveniva alcuna relata di notifica,
pertanto ha dichiarato prescritto il diritto dell’ente impositore ad agire in executivis , in relazione agli avvisi di addebito notificati in data antecedente il quinquennio calcolato dalla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata (5.07.2023), quindi in data anteriore al 05.07.2018 e quindi agli avvisi di addebito rispettivamente:
n.33220120002146326000, n.33220130000603923000, n.33220130001499652000, n.3220140001238528000, n.33220140002268303000, n.33220150001050988000, n.33220160000630451000, n.33220160000850419000, n.33220160001787085000, n.33220160001999874000, n.33220160002097124000, n.33220170000165131000 e n.33220170000988682000,
con esclusione dunque dei soli avvisi di addebito notificati dopo la predetta data e cioè: n.33220180000557330000, n.33220180001056904000, n.33220180002121952000, n.33220180002537725000, n.33220190000738457000, n.33220190000847229000, n.33220190001951707000, n.33220190001956757000 e n.33220210000858212000.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma ed in particolare insistendo per l’integrale rigetto dell’opposizione proposta in primo grado.
Si è costituito in giudizio , deducendo la regolare avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, escludendo in ogni caso responsabilità imputabili all’ per le attività riservate per legge in capo al Concessionario e concludendo per sentir decidere il gravame secondo Giustizia con condanna della parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese del grado anche in favore dell’ .
Si è costituito in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che la sentenza impugnata non risulta essere stata pronunciata nei confronti di , stante la precedente declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Vasto, limitatamente ai crediti .
Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di gravame e chiedendone il rigetto, formulando altresì appello incidentale riproponendo l’eccezione di prescrizione, rigettata dal primo giudice, anche per i restanti avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta.
All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Preliminarmente va dichiarato inammissibile l’appello incidentale formulato da non essendoci prova della notifica dello stesso alle controparti, se non in data successiva (11 settembre 2025) all’ordinanza del 8 settembre 2025 con cui il collegio onerava la di dar prova della tempestiva notifica.
Nel rito lavoro, l’appello incidentale pur se tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poichè il giudice, in attuazione del principio della
ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica. La suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass 18496/2024, 15726/2022 e 837/2016).
Con il primo motivo del gravame principale, l’ ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice di prime cure ‘ ha erroneamente ritenuto, con motivazione – almeno in parte – contraddittoria e poco comprensibile, maturata la prescrizione per gli avvisi di addebito notificati in epoca anteriore al 05.07.2018 ‘ risultando invero regolarmente notificate 1) l’intimazione di pagamento n. 03220229001948722000; 2) l’intimazione di pagamento n. 03220229001044703000 e 3) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-l’intimazione di pagamento n. 03220229001948722000 (doc. 4 fascicolo relativa agli avvisi n.33220120002146326000, n.33220130000603923000, n.33220130001499652000, n.3220140001238528000, n.33220140002268303000, n.33220150001050988000 risulta notificata in Vasto alla INDIRIZZO in data 7 ottobre 2022 e, per assenza di persone atte al ritiro, depositata presso la Casa Comunale in data 22 novembre 2022, dopo due accessi infruttuosi del 17 agosto 2022 e del 7 ottobre 2022, con invio di raccomandata informativa n. NUMERO_DOCUMENTO in data 5 dicembre 2022 recapitata in data 24 maggio 2023 (doc. 12 fascicolo . Nell’avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale è indicata tanto l’intimazione n. 03220229001948722000 cui si riferisce, quanto l’invio di racc. n. NUMERO_DOCUMENTO. Parimenti risulta dalle distinte di accompagnamento dispaccio speciale la corrispondenza del documento al numero della raccomandata.
-l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA (doc. 3 fascicolo relativa agli avvisi n.33220160000630451000, n.33220160000850419000, n.33220160001787085000, n.33220160001999874000, n.33220160002097124000, n.33220170000165131000 e n.33220170000988682000 risulta notificata in Vasto alla INDIRIZZO in data 30 agosto 2022 e, per assenza di persone atte al ritiro, depositata presso la Casa Comunale in data 6 settembre 2022, dopo due accessi infruttuosi del 28 giugno 2022 e del 5 agosto 2022, con invio di raccomandata informativa n. 696433085835 in data 19 settembre 2022 recapitata in data 24 maggio 2023 (doc. 12 fascicolo ..
Nell’avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale è indicata tanto l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA cui si riferisce quanto l’invio di racc. n. NUMERO_DOCUMENTO. Parimenti risulta dalle distinte di accompagnamento dispaccio speciale la corrispondenza del documento al numero della raccomandata.
-comunicazione preventiva di ipoteca n. NUMERO_CARTA (doc. 2 fascicolo relativa agli avvisi n.NUMERO_CARTA,
n.33220160001787085000, n.33220160001999874000, n.33220160002097124000 e n.33220170000165131000 risulta notificata in Vasto alla INDIRIZZO in data 30 agosto 2022 e, per assenza di persone atte al ritiro, depositata presso la Casa Comunale in data 6 settembre 2022, dopo l’accesso infruttuoso del 20 giugno 2022, con invio di raccomandata informativa n. 696431112811 in data 19 settembre 2022 recapitata in data 22 settembre 2022 (doc. 12 fascicolo .
Nell’avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale è indicata tanto comunicazione preventiva di ipoteca n. 03276202200000193000 cui si riferisce quanto l’invio di racc. n. NUMERO_CARTA. Parimenti risulta dalle distinte di accompagnamento dispaccio speciale la corrispondenza del documento al numero della raccomandata.
Quanto alle contestazioni avanzate dalla , in ordine alla conformità all’originale della documentazione in copia depositata da , va evidenziato che ‘La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale’ . (Cass. n. 27633/2018).
Va premesso che, come già rilevato dal giudice di primo grado, l’ ha dato prova dell’avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento opposta, divenuti irretrattabili per effetto della mancata e tempestiva opposizione agli stessi da parte del contribuente.
Rilevando la sola eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la predetta notifica degli avvisi di addebito e quella dell’odierna intimazione di pagamento impugnata, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve darsi atto che la resistente ha dimostrato di aver notificato alla contribuente gli atti interruttivi sopra indicati, relativi a tutti gli avvisi di addebito per i quali il giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il diritto ad agire in via esecutiva. A tal riguardo, va osservato che avverso un atto successivo alla cartella di pagamento ovvero all’avviso di addebito come nel caso in esame l’intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di ipoteca -è sempre possibile l’opposizione relativamente al merito della pretesa contributiva, per questioni sopravvenute all’originaria notifica della cartella di pagamento e/o dell’avviso di addebito, come in primo luogo l’eventuale prescrizione maturata successivamente.
In tal caso, essendo il contribuente venuto regolarmente a conoscenza del procedere della riscossione, è necessario che la stessa opposizione sia proposta entro 40 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento o della comunicazione preventiva di ipoteca.
Infatti la documentata notifica di un atto impositivo successivo, non opposto tempestivamente -come nel caso in esame -rende inoppugnabile la pretesa
contributiva e la cristallizza a tale data e si potranno far valere motivi di impugnazione sopravvenuti, solo in occasione di atti impositivi successivi.
Nella specie, tenuto conto che gli atti interruttivi della prescrizione risultano essere stati ritualmente notificati da nel 2022 e che non risultano essere stati opposti ex art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46/1999, resta precluso il riconoscimento di ogni eventuale prescrizione maturata prima della notifica degli stessi.
Va infine aggiunto che, come risulta dalla documentazione di primo grado (doc. 11 fascicolo e d’appello (doc. 3 fascicolo , l’opponente risulta aver inoltrato istanze di rateizzazione negli anni 2014 e 2019 nonché istanza di rottamazione ter (DEFAGE 2019) nel 2019 ed ulteriore istanza di rateizzazione secondo il piano straordinario di massimo 120 rate nel 2023, tutte integranti validi atti interruttivi della prescrizione, considerata la recente pronuncia della Suprema Corte che ha ribadito che ‘ La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito ‘ (Cass. n. 9221/2024).
Da ultimo si dà atto che con le note di trattazione cartolare del 26 maggio 2025, ha altresì eccepito la nullità della costituzione di per nullità della procura rilasciata a difensore del libero foro, in luogo dell’RAGIONE_SOCIALE dello Stato.
L’eccezione è infondata, tenuto conto delle pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 28199/2024) per cui ‘In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’ e l’ si avvalgono dell’RAGIONE_SOCIALE dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE la difesa’.
Nel caso di specie, nella convenzione del 2020, al punto 3.3 Contenzioso afferente l’attività di Riscossione , è specificato che l’RAGIONE_SOCIALE dello Stato assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi:
azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione -per queste ultime -di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte -non come terzo pignorato -anche un ente difeso dall’RAGIONE_SOCIALE dello Stato;
-liti innanzi alla Corte di Cassazione.
Nel presente contenzioso, afferente l’attività di riscossione, in cui non è parte altro ente difeso dall’RAGIONE_SOCIALE dello Stato, la convenzione esime l’ dal ricorso alla difesa RAGIONE_SOCIALE dinanzi ai giudici di merito, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità. Ne consegue che la procura rilasciata, per il primo grado in data 12 gennaio 2024 e per il secondo grado in data 19 giugno 2024, ad avvocato del libero foro è pienamente valida.
In definitiva pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l’opposizione formulata in primo grado da va interamente rigettata e le spese del doppio grado di giudizio, relativamente ad , seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre restano interamente compensate tra tutte le restanti parti.
Sussistono i presupposti oggettivi, per l’appellante incidentale, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-Dichiara improcedibile l’appello incidentale;
-Rigetta interamente l’opposizione formulata in primo grado da
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida in € 4.200 per il primo grado e in € 5.000 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA come per legge
Compensa interamente tra tutte le restanti parti le spese del doppio grado di giudizio
-Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi, per l’appellante incidentale, per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME