Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24072/2021 R.G. proposto da: COGNOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC degli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che lo rappresentano e difendono
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE
FLAMINIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 137/2021 pubblicata il 08/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, lavoratore dell’industria mineraria siciliana ammesso ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, adì il Tribunale di Enna per accertare il suo diritto a determinare la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla base dell’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidatagli ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42/1975; e ciò con riferimento al periodo dalla data di risoluzione del rapporto intercorso con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (25/01/1997), alla data di liquidazione della pensione di anzianità (1/07/2009).
Il Tribunale di Enna, con sentenza n.318/2014 accolse la domanda p roposta dal COGNOME e , per l’effetto , dichiarò l’inadempimento contributivo della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la condannò a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi nella misura adeguata alla base di calcolo applicabile per il periodo 1997-2009. Dichiarò, inoltre, il diritto del ricorrente alla nuova liquidazione del trattamento pensionistico erogato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e condannò RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente con nuova liquidazione del trattamento pensionistico e corresponsione delle differenze pensionistiche maturate.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n.336/2016, accolse l’appello proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e , in totale
riforma della sentenza impugnata, rigettò le domande originariamente proposte dal COGNOME. La Corte territoriale ritenne che, versandosi in materia di contribuzione volontaria, l’accordo transattivo stipulato tra le parti di causa, con rinuncia alla contribuzione dedotta in giudizio, fosse valido ed efficace e costituisse, perciò, ragione autonoma di rigetto della domanda.
Questa Corte, con ordinanza n.18365/2020, ritenne che, nel caso in esame, non si versasse in ipotesi di contribuzione volontaria, e che l’accordo transattivo stipulato tra le parti non valesse ad estinguere il diritto del ricorrente ad ottenere che la determinazione della base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione siciliana, poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata. Per l’effetto cassò , con rinvio, la sentenza n.336/2016.
All’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale, con la sentenza in questa sede impugnata, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE In integrale riforma della sentenza n.318/2014 del Tribunale di Enna ha rigettato le domande originariamente proposte da NOME COGNOME.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME, con ricorso affidato a quattro motivi ai quali resistono RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma secondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc.
civ., dell’art.384 cod. proc. civ., degli artt.2114, 2115 e 2116 cod. civ.
Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2114, 2115 e 2116 cod. civ., e dell’art.384 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 cod. civ., dell’art.1 comma 268 della legge n.266/2005, dell’art.6 della CEDU, degli artt.2116, 2935, 2946, 2948 cod. civ., dell’art.3 comma 9 e 10 della legge n.335/1995, dell’art.55 r.d.l n.1827/1935, degli artt.40 e 41 della legge n.153/1969, dell’art.36 bis comma 11 del d.l. 223/2006, dell’art.2 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.422/1988, dell’art.129 del r.d.l. n. 1827/1935, dell’art.11 della legge n.67/1988, degli artt.2935, 2946, 2948 cod. civ., dell’art.38 comma 7 della legge n.289/2002, delle circolari RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nn. 27/2006 e 262/1995, degli artt.3 e 38 della Costituzione e della sentenza n.69/2014 della Corte costituzionale.
Con il quarto motivo (non rubricato) lamenta la violazione della disciplina delle spese di lite.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome affrontano le medesime censure sotto diversi profili.
La parte ricorrente deduce che la ricostruzione del fatto, come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori e omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma anche perché costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali da configurare diversi profili di nullità della sentenza».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7/04/2014, n.8.053 e succ. conformi).
La Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento – in conformità con l’art.132 comma secondo n.4 cod. proc. civ. – per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del minimo costituzionale nei termini sopra ricordati.
La parte ricorrente deduce, poi, che il giudice del rescissorio «ha omesso di valutare nel complesso domanda e ragioni della domanda», senza però meglio specificare la censura né trascrivere la domanda giudiziale nei termini che assume male interpretati. Ciò determina l’inammissibilità della censura , in parte qua .
La parte ricorrente deduce, ancora, che il giudice del rescissorio avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio, ed in particolare i principi di diritto stabiliti da questa Corte con l ‘ ordinanza n. 18365 del 2020, con particolare riferimento alla necessaria applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicistica della obbligazione contributiva.
Il principio di automaticità delle prestazioni, come previsto dall’art.2116 cod. civ., costituisce un principio generale dell’ordinamento previdenziale (cfr. Corte cost., sentenza n.374 del 1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall’art.38 Cost. attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazioni dovute.
Non si tratta, però, di un principio assoluto, perché nei casi espressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l’ultima parte dell’art.2116 , comma primo cod. civ.) il principio de quo può essere limitato nella sua applicazione. In questi casi la prestazione può
essere erogata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata.
Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente, secondo il costante orientamento di questa Corte il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a carico dell’AGO , è costituita dall’art.27 del r.d.l. n. 636/1939 (da ultimo, Cass. 8/9/2025 n.24807).
Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti» a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. l’art.1 comma 268 della legge n.266/2005, l’art.1 comma 1 della legge n.105/1991 e l’art.1 comma 1 della legge n.214/1982).
Dunque, il principio di automaticità delle prestazioni trova un limite esplicito nel combinato disposto degli artt.2116 comma primo e 27 r.d.l. n.636 del 1939, con particolare riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale non ha violato il principio stabilito dall’art.2116 cod. civ. perché, nel ritenere rilevante la questione della prescrizione dei contributi dovuti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati.
Con riferimento alla questione della prescrizione, affrontata dalle censure sotto diversi profili, il giudice del rescissorio ha dato atto in motivazione: a) che tale eccezione, sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fosse stata disattesa dal giudice di prime cure (Tribunale di Enna, sentenza n.318/2014); b) che tale questione fosse stata riproposta in appello; c) che la Corte d’appello non l’avesse esaminata perché «aveva ritenuto ostativa ed assorbente la
rinuncia del lavoratore effettuata in sede transattiva» (pag.5 rescissorio).
Dalla motivazione del rescissorio non risulta che la Corte d’appello, nel giudizio antecedente la fase rescindente si fosse pronunciata sull’eccezione di prescrizione. L’eccezione -già rigettata dal giudice di prime cure – risulta «non esaminata».
18. La parte ricorrente non deduce, né tantomeno trascrive, una statuizione diversa da parte della Corte d’appello nella fase antecedente a quella rescindente.
19. Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, ferma nel ritenere che al giudizio di cassazione non trovi applicazione il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio» (Cass. 26/05/2023 n.14813).
20. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come correttamente ritenuto anche dal giudice del rescissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito, con preclusione di qualsiasi statuizione diversa da quella già espressa dal giudice di prime cure (rigetto della eccezione).
In secondo luogo, questa Corte, nella ordinanza n. 18365/2020, non ha enunciato alcun principio di diritto né formulato alcuna statuizione con riferimento alla prescrizione dei contributi oggetto di causa; e ciò in ragione del fatto che la prescrizione non formava oggetto dei motivi di ricorso in quel giudizio di legittimità.
22. Le statuizioni della Corte – del tutto congruenti ai motivi di ricorso nel procedimento a quo -afferiscono al tema della qualificazione della obbligazione contributiva dedotta in giudizio («obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, l’adempimento di essa da parte della Società, rientra pieno iure nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 cost., riconosciuti dalla legge agli ex dipendenti dei soppressi enti minerari») e degli effetti della qualificazione con riferimento all’accordo conciliativo sottoscritto dal ricorrente («le prestazioni connesse a tali diritti non rientrano perciò nella disponibilità dei lavoratori, i quali non possono validamente disporne, rinunziandovi»).
23. Rectius , i principi di diritto di Cass. n. 18365 del 2020 sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossia l’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per effetto dell’«atto transattivo sottoscritto dall’ex dipendente presso l’ufficio provinciale del lavoro di Enna, ove questi abdicava (genericamente) ai diritti assistenziali derivanti direttamente o indirettamente dai rapporti di lavoro con l’ente soppresso».
24. Nessun principio di diritto è stato, invece, formulato dalla Corte con riferimento ad altri fatti estintivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, siccome non oggetto dei motivi a critica vincolata. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di alcun vincolo, ex art.384 cod. proc. civ., con riferimento a fatti estintivi diversi dalla sottoscrizione dell’atto transattivo.
25. Alla luce di questo complesso esame, deve concludersi che: a) non si è formato alcun giudicato implicito o esplicito sulla eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art.384 cod. proc. civ. con riferimento alla questione della prescrizione; c) il giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle
conclusioni già spiegate nel procedimento definito con la sentenza n.336/2016, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt.384 e 394 comma terzo cod. proc. civ.
26. Nel caso in esame viene in considerazione il credito per l’obbligazione contributiva relativo al periodo compreso tra il 1995 ed il 2009. Per la contribuzione successiva all’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia del lavoratore non poteva produrre l’effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni. Quanto alla contribuzione antecedente all’entrata in vigore della legge citata, l’istanza indicata dal ricorrente (risalente al 18 giugno 2009) sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale, era già maturata, sicché a tale atto non può certamente ascriversi l’effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 15296 del 2014, secondo cui per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall’art. 3, comma 9, della l egge cit. sia intervenuta nel corso del quinquennio dalla scadenza).
27. Avuto riguardo a queste considerazioni devono esaminarsi le altre censure sollevate dal ricorrente, sempre con riferimento alla ritenuta prescrizione della contribuzione dovuta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
28. La C orte territoriale ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul presupposto: a) della irrilevanza ai fini della interruzione della prescrizione -della istanza di regolarizzazione dei contributi presentata dal lavoratore; b) della durata quinquennale del termine necessario per la prescrizione dei
contributi, nonostante la denuncia presentata dal lavoratore; c) della mancanza di qualsiasi atto interruttivo da parte del creditore della obbligazione contributiva, ossia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
29. Con riferimento al termine della prescrizione, la Corte territoriale ne ha correttamente ritenuto la durata quinquennale, come previsto dall’art.3 comma 9 della legge n.335/1995.
30. Questa Corte, con ordinanza n.18365/2020, ha ritenuto che la contribuzione relativa all’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42/1975 avesse natura di contribuzione obbligatoria di fonte legale.
31. Non può ritenersi coincidente l’ exordium praescriptionis con l’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che il contenuto precettivo, espressamente qualificato come interpretativo e non novativo della norma, esclude che essa possa configurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridico alla maturazione della prescrizione che, pertanto, ha iniziato a decorrere sin dal momento d ‘ insorgenza del diritto sulla base della legge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v. Cass. n. 12386 del 2000).
32. Con riferimento alla questione del raddoppio del termine di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentata dal lavoratore, in disparte dal difetto di specificità della censura (nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamente compiuta dal ricorrente) il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo il quale il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l’effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente
e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all’art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 (Cass. 3/03/2021 n.5820).
33. Non appare, peraltro, pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, la quale ha ribadito «come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte)». Nel caso esaminato dalla Consulta si trattava, tuttavia, della norma dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute -diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale -si estinguesse (in assenza di una decisione di primo grado), ove la domanda -di accessori o di ratei arretrati -non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza o in quello quinquennale di prescrizione. Dunque, si verteva in un caso di decadenza processuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio.
34. Nel caso esaminato dalla Corte territoriale veniva in considerazione il credito per l’obbligazione contributiva sorta tra il 1997 ed il 2009, e trattandosi di contribuzione successiva alla entrata in vigore della legge n.335/1995 la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art.3 comma 9 lettera a) della legge n.335/1995 ai fatti accertati: la denuncia del lavoratore non poteva
produrre l’effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni.
Anche con riferimento al tema della interruzione della prescrizione nelle obbligazioni contributive, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato in parte motiva, ed al quale si intende dare continuità, secondo il quale nessuna interruzione della prescrizione dei contributi può aversi per fatto che non sia imputabile all’ente previdenziale (Cass. 8/03/2021 n.6311).
La denuncia presentata dall’odierno ricorrente è , dunque, priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del termine necessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimento alla interruzione della prescrizione.
La parte ricorrente censura, inoltre, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non ha ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dal giorno del pensionamento, quale giorno nel quale il ricorrente ha potuto prendere conoscenza della sua posizione contributiva, e comunque dalla entrata in vigore della legge n.266/2005, perché solo a far tempo da quell’evento poteva far valere i suoi diritti.
38. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità «il dies a quo della prescrizione del credito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine caso per caso applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione» (Cass. 8/06/2023 n. 16228).
Il giudice del rescissorio non ha esposto alcuna espressa statuizione con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Dalla motivazione risulta che: a) i contributi (prescritti) riguardano il periodo dal 1997 al 22009; b il termine di prescrizione
è quinquennale ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge n.335/1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrotto dal creditore, ossia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In buona sostanza, la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del rescissorio lascia intendere che il termine di prescrizione sia stato effettivamente computato secondo il principio di diritto sopra richiamato e, dunque, dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
Deve, per l’effetto , concludersi che il giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase rescindente ma, più in generale, ai principi di diritto che governano la materia.
Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ricorso sono, quindi, infondate.
E’ invece inammissibile il quarto motivo di ricorso, per radicale difetto di specificità della censura.
Per questi motivi il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate quanto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e quanto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in euro 200,00, ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed euro 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Presidente COGNOME