Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 368 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 368 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28342-2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/12/2025
CC
avverso la sentenza n. 141/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/05/2021 R.G.N. 221/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 158/2014, pubblicata il 21 luglio 2014, il Tribunale di Caltanissetta rigettò il ricorso proposto da NOME COGNOME -già dipendente della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sino al 21 gennaio 1995, data in cui era stato collocato in prepensionamento, percependo una indennità mensile sino al 1° aprile 2005, giorno a partire dal quale gli era stata liquidata la pensione di anzianità -con cui era stato chiesto che la contribuzione volontaria che la Regione Sicilia, e successivamente la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta della legislazione regionale e nazionale, aveva dovuto versare per la prosecuzione dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata e l e variazioni successivamente intervenute. Il Tribunale ritenne che fosse estinto, per prescrizione quinquennale ex art . 2948 c.c., l’obbligo assunto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti del lavoratore di versare la contribuzione volontaria parametrata all’indennità di prepensionamento effettivamente erogata.
Con sentenza n. 367/2016, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò l’appello proposto da COGNOME confermando la sentenza appellata. Osservò che, in virtù degli accordi transattivi sottoscritti dalle parti dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro per definire un contenzioso in materia di prepensionamento, COGNOME aveva rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impegnandosi a non avviare altre azioni a qualsiasi titolo. Ritenne, quindi, che la rinuncia avesse riguardato anche i diritti
contributivi, sicché la domanda doveva considerarsi improponibile per intervenuta transazione.
Con ordinanza n. 18370/2020, depositata il 4 settembre 2020, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da COGNOMECOGNOME cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione. Nella citata o rdinanza è stato affermato che l’obbligazione contributiva assunta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituisce un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale generata dalla legge, sicché i lavoratori non possono validamente disporne. Gli atti transattivi sottoscritti da COGNOME, quindi, non avevano comportato l’estinzione del suo diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione (e poi dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile allo stesso effettivamente liquidata.
Riassunto il giudizio, con sentenza n. 141/2021, pubblicata l’8 maggio 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta ha nuovamente confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i contributi dovuti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fossero prescritti e precisando che, in quanto parte integralmente vittoriosa in grado di appello, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a sollevare la questione di prescrizione dinanzi alla Cassazione tramite ricorso incidentale, per cui l’eccezione poteva essere di nuovo esaminata nel giudizio di rinvio.
Avverso la citata pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito mediante controricorso. Parte ricorrente e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustra- tiva.
All’esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il Collegio si è riservato il deposito di ordinanza entro il termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118, comma 1, c.p.c., 384 c.p.c., 2114, 2115, 2116 c.c. -nullità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.».
Con il secondo motivo COGNOME denunzia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2114, 2115, 2116 c.c., 384 c.p.c. -nullità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.».
La rubrica del terzo ed articolato motivo di doglianza è formulata nei seguenti termini: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 c.c., dell’art. 1 comma 268 della legge n. 205 del 2006, dell’art. 6 CEDU, degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948, de ll’art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995; art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, artt. 40 e 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153, art. 3 della Legge 08/08/1995, n. 335, comma 9, comma 10, art. 36-bis, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; art. 2, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 422/1998, vigente dal 24 dicembre 1998, art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, legge 11.3.1998 n. 67 Art. 11, artt. 2948, l’art. 2946, l’art. 2935, art. 38, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289, circolare n. 27 2006 dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, Circolare RAGIONE_SOCIALE n. 262 del 13 ottobre 1995, artt. 3 e 38 Cost., sentenza n. 69 del 2014 della Corte costituzionale -art. 360 n. 3 c.p.c.».
Con il quarto motivo (non rubricato), il ricorrente lamenta la violazione della disciplina delle spese di lite.
I primi tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente, data l’intima connessione che li avvince sono infondati e vanno, quindi, respinti.
Parte ricorrente deduce innanzitutto che la ricostruzione del fatto, come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori e omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma anche perché costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali da configurare diversi profili di nullità della sentenza».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza d ella motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v. Cass., Sez. Un, n. 8053 del 2014, e successive conformi).
Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento in conformità con l’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. – per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del minimo costituzionale nei termini sopra ricordati.
Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale «ha omesso di valutare nel complesso domanda e ragioni della domanda», senza però meglio specificare la censura né trascrivere la domanda giudiziale nei termini che assume male interpretati. Ciò determina l’inammissibilità della censura in parte qua.
Ancora, nel ricorso si deduce che la Corte d’appello avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio e, in particolare, i principi di diritto stabiliti da questa Corte nella ordinanza n. 18370 del 2020, con specifico riferimento alla necessaria applicazione del
principio di automaticità delle prestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicistica della obbligazione contributiva.
Il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dall’art. 2116 c.c., costituisce un principio generale dell’ordinamento previdenziale (cfr. Corte Cost., sent. n. 374 del 1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 38 Cost. attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazioni dovute. Non si tratta però di un principio assoluto, perché nei casi espressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l’ultima parte dell’art. 2116, comma primo, c.c.) esso può essere limitato nella sua applicazione. In questi casi la prestazione può essere erogata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata.
Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente, giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’automaticità delle prestazioni opera, in deroga all’art. 2116 c.c., esclusivamente nei limiti della prescrizione, come stabilito dall’art. 27 del r.d.l. n. 636 del 1939, modificato dall’art. 40 della l. n. 153 del 1969 e dall’art. 23 ter del d.l. n. 267 del 1972, convertito in l. n. 485 del 1972 (v. Cass. n. 3108 del 2001; in senso sostanzialmente conforme cfr. altresì Cass. n. 10119 del 2012; v. anche Cass. n. 27427 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 24807 del 2025). In altri termini, per l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchia ia e i superstiti gestita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, sicché il diritto alla prestazione viene meno quando la contribuzione dovuta è prescritta e, quindi, non può più essere richiesta né versata.
13. Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti» a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (v. l’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, l’art. 1, comma 1, della l. n. 105 del 1991, e l’art. 1, comma 1, della l. n. 214 del 1982). Pertanto, il principio di automaticità delle prestazioni trova un limite esplicito nel combinato disposto degli artt. 2116, primo comma, c.c., e 27 del r.d.l. n. 636 del 1939. Con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quindi, la Corte territoriale non ha violato il principio stabilito dall’art. 2116 cit., perché nel ritenere rilevante la questione della prescrizione dei contributi dovuti dalla stessa si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati.
14. Con riferimento alla possibilità per il giudice del rescissorio di esaminare l’eccezione di prescrizione, nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto delle seguenti circostanze: a) con sentenza n. 158/2014, il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato il ricorso proposto da COGNOME ritenendo intervenuta la prescrizione del diritto, non potendosi applicare l’art. 2116 c.c. in quanto la fattispecie non concerneva la contribuzione obbligatoria; b) la Corte d’appello, con sentenza n. 367/2016, aveva respinto l’appello proposto da COGNOME affermando che l’accordo transattivo stipulato dalle parti, con rinuncia del lavoratore alla contribuzione oggetto di controversia, fosse perfettamente valido ed efficace; c) in quanto integralmente vittoriosa in grado di appello, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a sollevare nuovamente la questione dinnanzi alla Cassazione mediante ricorso incidentale, per cui l’eccezione poteva essere esaminata nel giudizio di rinvio. La parte ricorrente non deduce, né tantomeno trascrive, l’esistenza di una statuizione relativa alla prescrizione da parte
della Corte d’appello nella fase antecedente a quella rescindente.
Si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte secondo cui al giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio» (v. Cass. n. 14813 del 2023).
Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come ritenuto anche dal Giudice del rescissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito.
In secondo luogo, l’ordinanza rescindente n. 18370 del 2020 si è pronunciata, accogliendoli, sui primi tre motivi del ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 367/2016, che era stata censurata: a) per aver attribuito natura volontaria alla contribuzione prevista dall’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975; b) per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all’indennità di prepensionamento percepita da NOME COGNOME; c) per aver ritenuto che la contribuzione volontaria aveva formato oggetto di conciliazione innanzi all’ufficio provinciale del lavoro.
In breve, con la menzionata ordinanza è stata giudicata erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva affermato la validità delle rinunce ai diritti contributivi sottoscritte dal lavoratore presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Secondo questa Corte, difatti, la fattispecie configurava un’ipotesi peculiare di
assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana. In quest’ottica l’obbligazione contributiva è stata qualificata come un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge, con la conseguenza che l’adempimento di essa da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rientrava nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 Cost. e, viceversa, le prestazioni connesse a tali diritti non rientravano nella disponibilità dei lavoratori, i quali non potevano validamente rinunziarvi.
I principi di diritto di Cass. n. 18370/2020, dunque, sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossia l’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata pe r effetto dell’atto transattivo sottoscritto dall’ex dipendente presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Nessun principio di diritto è stato invece formulato dalla Corte con riferimento ad altri fatti estintivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, siccome non oggetto dei motivi di ricorso.
Appare evidente, quindi, che non può dirsi preclusa dal vincolo scaturente dalla pronuncia di annullamento la disamina, da parte della Corte territoriale quale giudice del rinvio, dell’eccezione di prescrizione riproposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La pronuncia di questa Corte, difatti, ha avuto per oggetto un profilo della controversia affatto diverso, ossia quello relativo alla validità delle rinunce con le quali il lavoratore aveva disposto dei diritti previdenziali connessi al suo prepensionamento. La decisione della Corte territoriale, cioè, non elude in alcun modo gli effetti della pronuncia di annullamento, perché l’eccezione di prescrizione è nettamente distinta, sul piano giuridico, da quella di improponibilità della domanda per intervenuta transazione.
21. In conclusione, deve affermarsi che: a) non si è formato alcun giudicato sull’eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art . 384 c.p.c. con riferimento alla questione della prescrizione; c) il Giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle conclusioni già spiegate nel procedimento definito con la sentenza n. 367/2016, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt. 384 e 394, terzo comma, c.p.c.
22. La Corte territoriale, nel delibare l’eccezione di prescrizione dei contributi e nel ritenere che la prescrizione venisse in rilievo quale limite al principio di automaticità delle prestazioni, ha fatto corretta applicazione di tutti i principi di diritto che governano la materia. Segnatamente, la Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto: a) della irrilevanza ─ ai fini della interruzione della prescrizione ─ della istanza di regolarizzazione dei contributi presentata dal lavoratore; b) della durata quinquennale del termine necessario per la prescrizione dei contributi, nonostante la denuncia presentata dal lavoratore; c) della mancanza di qualsiasi atto interruttivo da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, soggetto creditore della obbligazione c ontributiva.
23. Con riferimento al termine della prescrizione, la Corte territoriale ne ha correttamente affermato la durata quinquennale, come previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995. Nell’ordinanza n. 18370/2020 questa Corte ha avuto modo di chiarire ch e la contribuzione relativa all’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975, posta dall’art. 4 della medesima legge a carico della Regione -alla quale è subentrata
la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -non può formare oggetto di valide transazioni perché costituisce una contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale. In particolare, ha precisato che, pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la fattispecie configura un’ipotesi di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana. L’obbligazione contributiva si presenta, quindi, come un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, il suo adempimento rientra nell’alveo dei diritti previdenziali ex art . 38 Cost.
24. Il Giudice del rescissorio si è uniformato all’esposto principio di diritto e ne ha tratto le conseguenze espressamente previste dalla legge. Una volta qualificata l’obbligazione contributiva nei termini sopra indicati, difatti, deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 (nello stesso senso, v. Cass. n. 9865 del 2019).
25. Con riferimento alla questione del raddoppio del termine di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentata dal lavoratore, in disparte dal difetto di specificità della censura (nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamente presentata dal ricorrente), la Corte territoriale ha esattamente osservato che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 agosto 1995), dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l’effetto di mantenere il termine decennale
per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione (v. Cass. n. 5820 del 2021).
26. Nel caso in esame viene in considerazione il credito per l’obbligazione contributiva relativo al periodo compresso tra il 1995 ed il 2009. Per la contribuzione successiva all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia del lavoratore non poteva produrre l’effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni. Quanto alla contribuzione antecedente all’entrata in vigore della legge citata, l’istanza indicata dal ricorrente (risalente al 18 giugno 2009) sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale, era già maturata, sicché a tale atto non può certamente ascriversi l’effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 15296 del 2014, secondo cui per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall’art. 3, comma 9, della l. cit. sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza).
27. Anche con riferimento al tema della interruzione della prescrizione nelle obbligazioni contributive la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato in parte motiva ed al quale si intende dare continuità, secondo cui nessuna interruzione della prescrizione dei contributi può aversi per fatto che non sia imputabile all’ente
previdenziale (v. Cass. n. 6311 del 2021). Ed infatti, essendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’unico titolare del credito relativo ai contributi previdenziali, gli atti che possono essere idonei ad interromperne la prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., debbono necessariame nte provenire dall’Istituto previdenziale. È irrilevante, quindi, l’iniziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando abbia messo capo alla condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, qualora l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non abbia partecipato al giudizio (così Cass. n. 7104 del 1992, cui ha dato continuità Cass. n. 3661 del 2019).
La denuncia presentata dall’odierno ricorrente è dunque priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del termine necessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimento all’interruzione del medesimo termine.
Inoltre, parte ricorrente censura la decisione della Corte territoriale laddove non ha ritenuto che la prescrizione dei contributi decorresse dal giorno dell’entrata in vigore della l. n. 266 del 2005, cioè la norma che aveva esteso a tutti i dipendenti d ell’industria mineraria i benefici contributivi previsti per i lavoratori addetti alle miniere di zolfo, perché solo a far tempo da quel momento egli avrebbe potuto far valere i propri diritti.
Innanzitutto, va ricordato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è la data di maturazione dei singoli diritti contributivi, come previsto in termini generali l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui «I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «il dies a quo della prescrizione del credito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine -caso per caso -applicabile, decorre, dunque, dal giorno
21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione» (v. Cass. n. 16228 del 2023, in motivazione).
Non può ritenersi coincidente l’ exordium praescriptionis con l’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che il contenuto precettivo, espressamente qualificato come interpretativo e non novativo della norma, esclude che essa possa configurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridico alla maturazione della prescrizione, che, pertanto, ha iniziato a decorrere sin dal momento di insorgenza del diritto sulla base della legge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v. Cass. n. 12386 del 2000).
Il Giudice del rescissorio non ha fatto alcuna espressa statuizione con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Tuttavia, dalla motivazione risulta che: a) i contributi (prescritti) riguardano il periodo dal 1995 al 2009; b) il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrotto dal creditore, ossia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In buona sostanza, la conclusione alla quale è pervenuta la Co rte d’appello lascia intendere che il termine di prescrizione sia stato effettivamente computato secondo il principio di diritto sopra richiamato e, dunque, dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
Non appare peraltro pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, la quale ha ribadito «come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento de i consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n.
170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte)». Nel caso esaminato dalla Consulta si trattava, tuttavia, della norma dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute -diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale -si estinguesse (in assenza di una decisione di primo grado), ove la domanda -di accessori o di ratei arretrati -non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione. Dunque, si verteva in un caso di decadenza processuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio.
Per l’effetto, deve concludersi che il Giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase rescindente ma, più in generale, ai principi di diritto che governano la materia.
Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ricorso sono quindi infondate.
Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto la Corte avrebbe errato a disporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.
Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a un generico riesame delle valutazioni operate dal giudice di merito ai fini dell’individuazione del regolamento delle spese processuali e, in particolare, circa l’opportunità di procedere alla compensazio ne
integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio, valutazione riservata esclusivamente al giudice di merito.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno poste a carico del ricorrente.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta all’amministrazione verificare la debenza del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME