Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 362 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 362 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28336-2021 proposto da:
COGNOME NOME nella qualità di erede di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. 28336NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/12/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/05/2021 R.G.N. 220/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 8.5.2021 n. 140, la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva -in sede di rinvio – il gravame proposto da COGNOME NOME, n.q. di erede di COGNOME NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna, ora COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, venisse determinata sulla base dell’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata allo stesso ricorrente, con condanna della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a versa re all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i contributi dovuti nella misura come sopra determinata e la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva e alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Il tribunale aveva rigettato la domanda per essere maturata la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva.
La Corte d’appello rigettava il gravame nel merito, in quanto la contribuzione richiesta aveva natura volontaria e si era in presenza di una conciliazione intervenuta tra le parti innanzi all’ufficio provinciale del lavoro di Enna, con la quale il pensionato, in sede di contenzioso in materia di indennità di prepensionamento, aveva rinunciato anche a ogni pretesa creditoria avente titolo nelle disposizioni della legislazione
regionale in materia di trattamenti assistenziali, diritti di cui poteva disporre in quanto non attenevano a forme di previdenza obbligatoria, di cui all’art. 2115 terzo comma c.c.
La Corte di cassazione cassava la sentenza della Corte d’appello, cui rinviava la causa, in quanto, pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, tuttavia la presente fattispecie configurava un’ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale, da qualificare, perciò, come un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge, rientrante nell’art. 38 Cost., pertanto, gli atti transattivi, pur stipulati presso l’ufficio provinciale del Lavoro di Enna, non avevano operato l’estinzione del diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna, poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al dante causa dell’odiern a ricorrente, a titolo di prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS, venisse determinato in base all’importo dell’indennità mensile allo stesso , a suo tempo, liquidata.
All’esito della riassunzione davanti alla Corte d’appello in sede di rinvio, quest’ultima ha rigetta to la domanda del pensionato e confermato la sentenza di primo grado, perché i contributi da accreditare erano oramai prescritti per il decorso del termine decennale (ante 1996) e/o quinquennale, anche in presenza di denuncia del lavoratore ( all’uopo richiamando Cass. n. 5820/2021).
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME , n.q. di erede di NOME, ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con distinti controricorsi.
La ricorrente e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria, ex art.
378 c.p.c.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., 384 c.p.c., degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva omesso di valutare, nel complesso, la domanda e le ragioni della domanda, per non aver formulato alcuna osservazione in ordine al quadro legislativo di riferimento e per avere omesso qualsiasi riferimento al procedimento amministrativo esperito dal ricorrente originario, prima del giudizio e per non avere rispettato il principio di diritto della sentenza rescindente che aveva accolto tutti e quattro i motivi di ricorso in cassazione, sulla violazione degli artt. 2014-2016 c.c., infine, per non avere colto il valore del principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.p.c. e dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errone amente ritenuto l’irrilevanza della questione del termine decennale, perché, a suo avviso, titolare del diritto ai versamenti contributivi era l’Ente previdenziale (e non il lavoratore) che era anche l’unico soggetto che poteva porre in essere gli atti d’i nterruzione della prescrizione e perché, se pure l’atto transattivo non aveva comportato l’estinzione del diritto alla contribuzione, la Corte d’appello, in violazione del principio di diritto sancito dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva inteso riesaminare il punto, per dichiarare l’estinzione del diritto per pres crizione.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt.11 e 12 c.c., dell’art. 1 comma 268 della legge n. 205/06, dell’art. 6 CEDU, degli artt. 2116, 2935, 2946 e 2948 c.c., dell’art. 3 comma 9 dell a legge n. 335/95, dell’art. 55 r.d.l. n. 1827/35, degli artt. 40 e 41 della legge n. 153/69, dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95, dell’art. 36 bis comma 11 del d.l. n. 223/06, dell’art. 2 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 422/98, vigente dal 24.12. 1998, dell’art. 129 del r.d.l. n. 1827/35, dell’art. 11 della legge n. 67/88, dell’art. 2946 c.c., dell’art. 2935 c.c., dell’art. 38 comma 7 della legge n. 289/02, della circ. RAGIONE_SOCIALE n. 27/06, della circ. RAGIONE_SOCIALE n. 262/95, degli artt. 3 e 38 Cost., della sentenza Corte Cost. n. 69/14, in r elazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente, la Corte d’appello aveva deciso sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione, perché allorquando la S.C. aveva accolto il motivo della ricorrente concernente la violazione degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., la medesima Corte, ad avviso della ricorrente, aveva ritenuto implicitamente decisa anche la questione della prescrizione, nel senso della mancata decorrenza del relativo termine e ciò, in quanto, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c. importa, secondo la ricorrente, l’immediata copertura assicurativa, con conseguente imprescrittibilità della contribuzione.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce che le spese di lite dell’intero processo andavano poste a carico degli Enti intimati.
Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, per difetto di specificità, perché non riporta tutti i passaggi argomentativi dei propri atti giudiziari che, in tesi, sarebbero stati mal interpretati dalla Corte d’appello e per assoluta genericità, i n
quanto non individua una o più rationes decidendi della sentenza impugnata che intende contestare e non si confronta sul profilo, sul quale la Corte d’appello in sede di rinvio fa leva per il rigetto del gravame, rimasto assorbito in sede di legittimità, relativo alla prescrizione dei contributi asseritamente dovuti dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e poi dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è infondato, non sussistendo alcuna violazione del principio di diritto sancito dalla cassazione, la quale ha ritenuto non disponibile, da parte del lavoratore, neppure con accordo transattivo, il diritto alla contribuzione previdenziale connessa al differenziale economico allo stesso spettante a titolo di indennità mensile e che tale contribuzione, sulla quale si verteva, era da assimilare alla ordinaria contribuzione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro.
Ciò detto, in riferimento al profilo della rilevabilità, da parte del giudice del rinvio, della prescrizione dei contributi che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ) era tenuta a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, profilo rimasto assorbito sia nel giudizio di appello (che aveva visto prevalere la tesi della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in merito a ll’estinzione del diritto alla contribuzione, per transazione) sia nel giudizio di cassazione, va rilevato che al giudizio di cassazione non si applica il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legi ttimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio» (v. Cass. n. 14813 del 2023).
Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come ritenuto anche dal Giudice del rescissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito.
In secondo luogo, l’ordinanza rescindente n. 1837 1 del 2020 si è pronunciata, accogliendoli, sui primi quattro motivi del ricorso proposto dalla COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 140/2021, che era stata censurata: a) per aver attribuito natura volontaria alla contribuzione prevista dall’art. 6 della l.r. RAGIONE_SOCIALE n.42 del 1975; b) per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all’indennità di prepensionamento percepita da COGNOME NOME; c) per aver ritenuto che la contribuzione volontaria aveva formato oggetto di conciliazione innanzi all’ufficio provinciale del lavoro.
In breve, con la menzionata ordinanza è stata giudicata erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva affermato la validità delle rinunce ai diritti contributivi sottoscritte dal lavoratore presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Secondo questa C orte, difatti, la fattispecie configurava un’ipotesi peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In quest’ottica l’obbligazione contribu tiva è stata qualificata come un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge, con la conseguenza che l’adempimento di essa da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rientrava nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 Cost. e, viceversa, le prestazioni connesse a tali diritti non rientravano nella disponibilità dei lavoratori, i quali non potevano validamente rinunziarvi.
I principi di diritto di Cass. n. 18371/2020, dunque, sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossia l’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per effetto dell’atto transattivo sottoscritto dall’ex dipendente presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro. Nessun principio di diritto è stato invece formulato dalla Corte con riferimento ad altri fatti estintivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, siccome non oggetto dei motivi di ricorso.
Appare evidente, quindi, che non può dirsi preclusa dal vincolo scaturente dalla pronuncia di annullamento la disamina, da parte della Corte territoriale quale giudice del rinvio, dell’eccezione di prescrizione riproposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La pronu ncia di questa Corte, difatti, ha avuto per oggetto un profilo della controversia affatto diverso, ossia quello relativo alla validità delle rinunce con le quali il lavoratore aveva disposto dei diritti previdenziali connessi al suo prepensionamento. La decisione della Corte territoriale, cioè, non elude in alcun modo gli effetti della pronuncia di annullamento, perché l’eccezione di prescrizione è nettamente distinta, sul piano giuridico, da quella di improponibilità della domanda per intervenuta transazione.
In conclusione, deve affermarsi che: a) non si è formato alcun giudicato sull’eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art . 384 c.p.c. con riferimento alla questione della prescrizione; c) il Giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle conclusioni già spiegate nel procedimento definito con la sentenza n. 140/2021, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt. 384 e 394, terzo comma, c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto la questione del termine prescrizionale sostanzialmente irrilevante, perché il titolare del diritto ai versamenti contributivi era l’ente previdenziale , l’unico soggetto che poteva porre in essere gli atti d ‘ interruzione della prescrizione in quanto titolare del credito, e non dunque il lavoratore, e l’Istituto non aveva mai posto in essere un atto d ‘ interruzione della prescrizione, per cui tutti i crediti contributivi oggetto di causa (periodo febbraio 1995-dicembre 2005), si erano estinti per detta ragione, in continuità con il principio per cui nessuna interruzione della prescrizione dei contributi può aversi per fatto che non sia imputabile all’ente previdenziale (v., fra le altre, Cass. 8/03/2021 n.6311).
Il quarto motivo è infondato, in quanto le spese vanno liquidate in ragione dell’esito finale della lite e non in riferimento a ciascun grado del giudizio (vedi, ex multis, Cass. n. 20716/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare a ciascuna delle parti intimate le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.12.2025 Il Presidente NOME COGNOME