Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7357-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 2435/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 815/2018;
Oggetto
R.G.N.7357/2021
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato estinta, per prescrizione, in riferimento all’ iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’attuale intimato, l’obbligazione contributiva per l’annualità relativa al 2009, avanzata dall’INPS con avviso bonario del 30 giugno 2015 e in data 17 gennaio 2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 16 giugno 2010 e scadente il 16 giugno 20015;
avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale NOME NOME non ha opposto difese;
CONSIDERATO CHE
il ricorso, con il quale l’INPS si duole di plurime violazioni di legge, è infondato per essersi la Corte territoriale conformata all’orientamento ormai consolidato espresso da questa Corte (v., fra tante, Cass. n. 28594/2024 ed ivi ulteriori precedenti);
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273);
l’obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte
del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione);
tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell’art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo;
per giurisprudenza costante di questa Corte, l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gl’impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072);
quanto, poi, all’occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell’omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo, questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677 (concernente una specifica vicenda processuale), ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso
del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529);
la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli e la condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione);
si è anche ritenuto che una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con un mero automatismo e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato);
tanto premesso, nella specie la pronuncia d’appello non si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, valorizzando quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte (v., in termini, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato), ma ha additato all’INPS carenze deduttive in ordine alla condotta tenuta, in concreto, dal debitore, con proposizione rimasta priva, in questa sede, di qualsivoglia profilo di censura;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 29 gennaio 2025