Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7357-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
LIGUORI NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 2435/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 815/2018;
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, ha dichiarato estinta, per prescrizione, in riferimento all’ iscrizione d’ufficio alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attuale intimato, l’obbligazione contributiva per l’annualità relativa al 2009, avanzata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con avviso bonario del 30 giugno 2015 e in data 17 gennaio 2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 16 giugno 2010 e scadente il 16 giugno 20015;
avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale COGNOME NOME non ha opposto difese;
CONSIDERATO CHE
il ricorso, con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di plurime violazioni di legge, è infondato per essersi la Corte territoriale conformata all’orientamento ormai consolidato espresso da questa Corte (v., fra tante, Cass. n. 28594/2024 ed ivi ulteriori precedenti);
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273);
l’obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte
del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione);
tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo;
per giurisprudenza costante di questa Corte, l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gl’impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072);
quanto, poi, all’occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola circostanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo, questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677 (concernente una specifica vicenda processuale), ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso
del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529);
la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli e la condotta riveste rilievo alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione);
si è anche ritenuto che una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con un mero automatismo e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato);
tanto premesso, nella specie la pronuncia d’appello non si è limitata a enfatizzare il dato RAGIONE_SOCIALEa mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, valorizzando quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte (v., in termini, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato), ma ha additato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE carenze deduttive in ordine alla condotta tenuta, in concreto, dal debitore, con proposizione rimasta priva, in questa sede, di qualsivoglia profilo di censura;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
non si provvede alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 29 gennaio 2025