Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11107-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N.11107/2021
Ud.17/01/2025 CC
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 573/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 1166/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, la pretesa contributiva dell’INPS per gli anni 2007 e 2008. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza 2029/2018 depositata in data 06/06/2018 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza proponeva appello COGNOME NOMECOGNOME L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 573/2020 depositata in data 09/10/2020 la Corte di Appello di Lecce respingeva l’appello e condannava il ricorrente alle spese.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, COGNOME Giovanni. L’INPS ha ricevuto rituale notifica del ricorso ma si è limitato al deposito della procura.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge 335/1995 assumendo la prescrizione del contributo relativo agli anni 2007 e 2008, di cui agli avvisi bonari impugnati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare
si critica l’impugnata sentenza per avere ritenuto che il credito dell’INPS non fosse prescritto, nonostante l’avviso di addebito fosse stato notificato oltre il termine quinquennale, in ragione dell’operatività della causa di sospensione della prescrizion e ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. e tanto per avere omesso il professionista di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi relativa agli anni in questione così concretizzandosi un doloso occultamento dei redditi.
Il motivo è fondato. La sentenza fa discendere il doloso occultamento dei redditi e la conseguente sospensione del decorso del termine di prescrizione dalla sola circostanza della mancata compilazione del modello RR della sezione II della dichiarazione dei redditi, in via automatica e senza ulteriori accertamenti.
2.1. Il ragionamento è viziato perché si pone in contrasto con principi di diritto costantemente affermati da questa Corte: in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass. 06/11/2024, n. 28594). Detta pronuncia argomenta come segue affermando una interpretazione delle norme di rilievo alla quale il Collegio intende dare continuità: «la sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell’omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento
espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI -L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste ri lievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero da to dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)».
2.2. Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d’appello (a pagina 5) si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi p revidenziali dovuti all’Inps e ha
così valorizzato quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997 e dell’art. 116 comma 15, lett. a), della legge 388/2000 nonché dell’art. 116, comma 8, lettera b) in relazione all’art. 360, p rimo comma, n. 3, c.p.c. lamentando in sostanza l’illegittimità delle sanzioni applicate. Il motivo rimane assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
La sentenza va, allora, cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 17