Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11107-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
RNUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud.17/01/2025 CC
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 573/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 1166/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, la pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2007 e 2008. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza 2029/2018 depositata in data 06/06/2018 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso.
Avverso detta sentenza proponeva appello COGNOME NOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 573/2020 depositata in data 09/10/2020 la Corte di Appello di Lecce respingeva l’appello e condannava il ricorrente alle spese.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, COGNOME NOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto rituale notifica del ricorso ma si è limitato al deposito RAGIONE_SOCIALEa procura.
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 335/1995 assumendo la prescrizione del contributo relativo agli anni 2007 e 2008, di cui agli avvisi bonari impugnati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare
si critica l’impugnata sentenza per avere ritenuto che il credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non fosse prescritto, nonostante l’avviso di addebito fosse stato notificato oltre il termine quinquennale, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa causa di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizion e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941 n. 8 cod. civ. e tanto per avere omesso il professionista di compilare il quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi relativa agli anni in questione così concretizzandosi un doloso occultamento dei redditi.
Il motivo è fondato. La sentenza fa discendere il doloso occultamento dei redditi e la conseguente sospensione del decorso del termine di prescrizione dalla sola circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo RR RAGIONE_SOCIALEa sezione II RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, in via automatica e senza ulteriori accertamenti.
2.1. Il ragionamento è viziato perché si pone in contrasto con principi di diritto costantemente affermati da questa Corte: in tema di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass. 06/11/2024, n. 28594). Detta pronuncia argomenta come segue affermando una interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di rilievo alla quale il RAGIONE_SOCIALE intende dare continuità: «la sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola circostanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento
espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI -L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste ri lievo alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero da to RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)».
2.2. Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d’appello (a pagina 5) si è limitata a enfatizzare il dato RAGIONE_SOCIALEa mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi p revidenziali dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha
così valorizzato quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 15, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lettera b) in relazione all’art. 360, p rimo comma, n. 3, c.p.c. lamentando in sostanza l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni applicate. Il motivo rimane assorbito in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo.
La sentenza va, allora, cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 17