Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11690 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15925-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
R.G.N. 15925/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
-resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 295/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 14/11/2018 R.G.N. 336/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 14.11.2018 n. 295, la Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Genova che -previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell’Inps aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima società, avverso plurime intimazioni di pagamento attinenti a crediti contributivi.
La Corte d’appello, da parte sua, dichiarava la prescrizione dei crediti portati da una serie di cartelle sottostanti agli atti impugnati, confermando per il resto le statuizioni di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi; l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso. Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2944 c.c. e degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (consistente nella eventuale natura interruttiva degli atti di dilazione), in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. . Deduce che la Corte d’appello – pur avendo correttamente rilevato che tutte le cartelle oggetto d’impugnazione, ai fini della prescrizione, erano state notificate prima del 5.12.2008, dichiarando conseguenzialmente la prescrizione delle cartelle sub docc. n. 2° e 2p – aveva erroneamente ritenuto che fossero intervenuti atti d’interruzione della prescrizione, nel periodo intercorrente tra il 5.12.2008 e il 5.12.2013, data di notifica delle intimazioni impugnate, consistenti nelle istanze di dilazione del 31.1.2012 e 1.2.2012.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 166 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 347 c.p.c., dell’art. 436 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 416 c.p.c., degli artt. 72, 73 e 74 disp. att. c.p.c., dell’art 101 c.p.c., dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente la Corte d’appello non av rebbe tenuto nella debita considerazione l’eccezione , formulata in sede di gravame, di mancata tempestiva produzione in grado di appello del fascicolo di parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.2944 c.c. e del principio generale di irretrattabilità e indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale (art. 55 del RDL n. 1827/35), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. . Si sostiene che un’istanza di rateizzazione, anche se debitamente
sottoscritta e recante un riferimento preciso al credito ovvero al titolo alla base dello stesso, non potrebbe valere quale atto interruttivo della prescrizione, visti i principi in materia previdenziale, d’irretrattabilità della prescrizione, il cui regim e è sottratto alla disponibilità delle parti.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., dell’art. 55 del RDL n. 1827/ 19 35 e dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995 e comunque del principio generale in materia di irrinunciabilità e indisponibilità della prescrizione, in materia previdenziale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che le istanze di rateizzazione erano utili ad interrompere non solo la prescrizione per i crediti non ancora prescritti, ma valeva anche come rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli prescritti. Ritiene al contrario che le istanze di rateizzazione non potevano valere come rinuncia a valersi della prescrizione relativamente alle pretese portate dalle cartelle notificate prima del 31.1.07 (cfr. p. 20 del ricorso).
Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 55 del RDL n. 1827/35 e dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335/95 e, comunque, del principio generale di in materia di irrinunciabilità e indisponibilità della prescrizione, in materia previdenziale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione relativa alle cartelle prodotte sub doc. nn. 61, 6b e 6c era implicitamente inammissibile, perché proposta solo in grado d’appello (cfr. p. 21 del ricorso).
Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dei principi generali in tema di calcolo dei compensi del concessionario e di
calcolo degli interessi ed in particolare dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/19 99 e ss. mm., dell’art. 7 della legge n. 212/ 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/ 19 90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. . Inoltre s denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (presupposti fattuali del criterio di calcolo dei compensi e interessi), in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale apoditticamente ritenuto che il calcolo delle commissioni di riscossione e degli interessi di mora contenuti nelle singole intimazioni sarebbe stato corretto, in quanto la CTU espletata avrebbe determinato gli interessi di mora e gli oneri di riscossione in misura superiore a quella risultante dai singoli atti impugnati.
Con il settimo motivo di ricorso, infine, la società si duole in subordine della violazione dell’art. 92 c.p.c. e, comunque, dei principi generali in tema di ripartizione delle spese, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e deduce che vi era stato un parziale accoglimento dell’impugnazione, anche se in riferimento a due sole cartelle relative ad esigui importi dichiarati prescritti, che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione nella regolazione delle spese che non potevano essere poste totalmente a carico della ricorrente.
Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono in via preliminare, inammissibili, in quanto -in disparte i profili di autosufficienza, relativamente alle istanze di rateizzazione -va ribadito che è compito del giudice di merito valutare se una dichiarazione o un fatto costituisca riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto riconosciuto, ai sensi dell’art. 2944. L’esito di tale indagine non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, tranne che sotto il profilo della correttezza logica e
giuridica della motivazione (Cass. n. 5462/2006), ovvero per errori di diritto e vizi logici (Cass. n. 3053/2003; Cass. n. 7548/1992) o per motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 8616/1994 vedi Cass. n. 18879/2015, in motivazione).
I motivi sono poi, comunque, infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che afferma che ‘La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.’ (Cass. n. 3414/2024, n. 16098/2018, 3347/2017) .
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la sussistenza di istanze che la società ricorrente aveva presentato all’Ader per la rateizzazione del debito contributivo del 31.1.2012 e del 2.1.2012, che implicavano la conoscenza del debito: circostanza incompatibile con l’assunto di non avere ricevuto la notifica delle cartelle.
Il secondo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall’art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell’art. 345 cod. proc. civ. (“ratione temporis” vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come “nuovi” (Cass. n. 26030/2014) .
Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto utilizzabile il fascicolo di primo grado, non ritenendo che vi ostasse alcuna norma processuale. In particolare lungi dall’aver accertato il mancato rispetto dell’art. 74 disp. att. c.p.c. , la cui disposizione garantisce l’effettività e la tempestività della produzione documentale nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass. n. 12825/2016) ritenendo ‘del tutto utilizzabili’ i documenti contenuti nel fascicolo di primo grado dell’agente della riscossione (che era stato depositato in grado di appello solo in un momento successivo), ha implicitamente accertato, ex art. 74 disp. att. c.p.c., cit., che gli stessi erano effettivamente presenti fin dalla costituzione in giudizio.
Il quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono invece fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest’ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio ‘ (vedi, Cass. n. 6154/2024, cfr. Cass. n. 23397/2016, punto 18.6. in motivazione, sull’istituto della prescrizione in materia previdenziale).
Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha desunto dall’istanza di rateizzazione, oltre che l’interruzione della prescrizione dei crediti non ancora prescritti, anche la rinuncia a quelli per i quali la prescrizione era già maturata, ed essendo la prescrizione in materia previdenziale una questione
di diritto, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il decorso del termine prescrizionale per le cartelle di cui all’allegato 6°, 6b e 6c, mentre invece ha erroneamente ritenuto che l’eccezione fosse stata proposta tardivamente, perché proposta per la prima volta in appello.
L’accoglimento delle due censure sopra richiamate, con necessità di un nuovo esame da parte del giudice di merito della controversia, determina l’assorbimento del sesto motivo e settimo motivo di ricorso.
In conclusione in accoglimento del quarto e quinto motivo, rigettati il primo, il secondo e il terzo, assorbiti il sesto e il settimo, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento ai motivi accolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, secondo e terzo motivo e assorbe il sesto e il settimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2025.