Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15410 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25466-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Gestione separata avvocati
R.G.N.25466/2020
COGNOME
Rep.
Ud.13/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 335/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 622/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la pretesa contributiva dell’Inps per gli anni 2010 e 2011 in relazione all’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps dell’avv. NOME COGNOME a seguito de ll’attività libero professionale svolta.
Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dalla legge per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi e non essendo applicabile l’art.2941 n.8 c.c. per il solo fatto della omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., 2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01, per non avere la Corte d’appello applicato la sospensione della prescrizione ex art.2941 n.8 c.c., non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile come invece eccepito in via preliminare da parte controricorrente.
Il fatto che l’Inps -come documentato dal controricorrente -abbia annullato in sede di autotutela, a seguito della sentenza di primo grado, i due avvisi di addebito cui si riferiscono i contributi per le annualità 2010 e 2011 non priva l’Ente dell’interesse ad impugnare. Posto che l’Inps mai ha rinunciato all’impugnazione e nemmeno ha chiesto la cessazione della materia del contendere, l’interesse all’impugnazione permane nonostante all’annullamento in sede di autotutela dei due avvisi di addebito, non es sendo il presente un giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo e quindi sull’avviso di addebito, bensì un giudizio che investe il rapporto obbligatorio, e quindi la sussistenza o meno dell’obbligazione contributiva a prescindere dalla consacrazione di questa in un titolo esecutivo quale l’avviso di addebito.
Da quanto fin qui detto è anche da escludere la condanna ex art.96 c.p.c. chiesta dal controricorrente in relazione al dedotto profilo di inammissibilità.
Nemmeno è inammissibile il motivo per l’asserita mancata esposizione dei fatti di causa. Sebbene in modo
succinto, e anche mediante il contenuto del motivo, il ricorso espone l’oggetto della domanda iniziale dell’Inps, quale sia stata la decisione della Corte d’appello e le ragioni della stessa.
Il motivo è comunque infondato.
La sentenza si è infatti attenuta all’orientamento di questa Corte (tra le tante, v. ad es. Cass.37529/21, Cass.28594/23), che va qui riaffermato, secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c. Né l ‘Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo.
Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.