Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25466-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Gestione separata avvocati
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.13/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 335/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 622/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2010 e 2011 in relazione all’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO a seguito de ll’attività libero professionale svolta.
Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dalla legge per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi e non essendo applicabile l’art.2941 n.8 c.c. per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa omessa compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., 2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01, per non avere la Corte d’appello applicato la sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ex art.2941 n.8 c.c., non avendo il professionista compilato il quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi.
Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile come invece eccepito in via preliminare da parte controricorrente.
Il fatto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -come documentato dal controricorrente -abbia annullato in sede di autotutela, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, i due avvisi di addebito cui si riferiscono i contributi per le annualità 2010 e 2011 non priva l’Ente RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad impugnare. Posto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mai ha rinunciato all’impugnazione e nemmeno ha chiesto la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, l’interesse all’impugnazione permane nonostante all’annullamento in sede di autotutela dei due avvisi di addebito, non es sendo il presente un giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo e quindi sull’avviso di addebito, bensì un giudizio che investe il rapporto obbligatorio, e quindi la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva a prescindere dalla consacrazione di questa in un titolo esecutivo quale l’avviso di addebito.
Da quanto fin qui detto è anche da escludere la condanna ex art.96 c.p.c. chiesta dal controricorrente in relazione al dedotto profilo di inammissibilità.
Nemmeno è inammissibile il motivo per l’asserita mancata esposizione dei fatti di causa. Sebbene in modo
succinto, e anche mediante il contenuto del motivo, il ricorso espone l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda iniziale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale sia stata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Il motivo è comunque infondato.
La sentenza si è infatti attenuta all’orientamento di questa Corte (tra le tante, v. ad es. Cass.37529/21, Cass.28594/23), che va qui riaffermato, secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c. Né l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo.
Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.