Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20817 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20817 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/08/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17138-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e quale GLYPH procuratore GLYPH della speciale GLYPH ‘ GLYPH GLYPH DI SOC CARTOLARIZZAZIONE RAGIONE_SOCIALE 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
COGNOME INDIRIZZO, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 2358/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio n partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che con sentenza in data 12 -28 novembre 2017 numero 2358 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’INPS per l’impugnazione della intimazione di pagamento nr. NUMERO_DOCUMENTO relativa alla cartella esattoriale nr. NUMERO_DOCUMENTO per il recupero dì crediti previdenziali, dichiarando la prescrizione dei crediti;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’appellante RAGIONE_SOCIALE assumeva la durata decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta.
Correttamente la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. In conformità al principio enunciato
dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397 doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione che avverso la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico subentrato ex lege alle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’INPS, in proprio e quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE con controricorso; NOME COGNOME è rimasto intimato;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo- ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile- violazione e falsa applicazione dell’articolo 2946 codice civile, degli articoli 17,18,19,20 D.Lgs. 46/1999, degli articoli 19,49,77,86 DPR 602/1973, dell’articolo 3 legge 335/1995.
Ha assunto che con la trasmissione del ruolo alli Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.
Ferma la inapplicabilità dell’articolo 2953 cod.civ. ( come enunciata da Cass., SU, sentenza nr. 23397/2016), il diritto ad azionare il credito da parte dell’Agente della riscossione, in assenza dì disposizioni speciali, sarebbe dunque soggetto alla generale prescrizione di cui all’articolo 2946 cod.civ.
A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.
– con il secondo motivo- ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.cív.- violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello.
Ha esposto che con il secondo motivo di appello, svolto alle pagine dalla numero 6 alla numero 8 dell’atto di gravame e trascritto nell’odierno ricorso, RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza del Tribunale per non aver dato rilievo alla eccepita interruzione della prescrizione, documentata in atti: tra i documenti prodotti figurava, come documento 5, la stampa della situazione del contribuente da cui risultava che nell’anno 2009 egli aveva presentato richiesta di dilazione. Tale atto costituiva riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2944 cod.civ. Il giudicante avrebbe dovuto rilevare la avvenuta interruzione della prescrizione anche in mancanza di una esplicita eccezione, con conseguente rigetto della opposizione.
Ha denunziato l’omessa pronuncia su tale censura avendo la Corte di merito laconicamente affermato non esservi prova di atti interruttivi della prescrizione;
che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta.
Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (così l’articolo 1 DL. 193/16 conv. I. 193/16, commi 1 e 2)attraverso avvocati del libero foro.
Sul punto si è espressa la sezione quinta di questa Corte (Cass. sez. V nr. 28684/2018, 28741/2018, 33639/2018, 1992/2019, nr. 10547/2019 della sottosezione sesta tributaria), affermando il principio secondo cui nelle fattispecie di diretta instaurazione del giudizio, o di un grado di esso, da (o nei confronti) del nuovo ente- (ed anche di nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento della
PROC. nr . 17138/2018
soppressione di EQUITALIA)- qualora la costituzione avvenga con il patrocinio di un avvocato del libero foro sussiste l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio esercitato per regola generalesalvo conflitto di interessi- dall’avvocatura dello Stato, su base convenzionale. Tali fonti vanno congiuntamente individuate sia nell’ atto organizzativo generale di cui all’articolo 1 comma 8 DL 193/2016contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro- sia in una apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 1.103/79).
Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni dell’articolo 43 r. d. n. 1611 del 1933 e quelle dell’articolo 1, comma 8, DL 193/2016.
Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della legge 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un articolo 4 epigrafato «Norma di novies, interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione», relativo alla interpretazione del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
PQM
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 375 cod.proc.civ., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale in e- 4 giugno 2019