SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 1037 2025 – N. R.G. 00000753 2025 DEPOSITO MINUTA 17 12 2025 PUBBLICAZIONE 17 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
in funzione di AVV_NOTAIO del lavoro ed in persona del AVV_NOTAIO , applicato da remoto ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi del l’art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.L.
proposta da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in San INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in atti, P.
ricorrente,
contro
(c.f.
, elettivamente domiciliata
P.
in VeneziaINDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in atti ed elettivamente domiciliato in VeneziaINDIRIZZO, P.
resistente
,
Oggetto : Obbligo contributivo del datore di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025 roponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 1192025 9002815054/000, datata 31 marzo 2025 e
notificata il 1° aprile 2025 in relazione ai seguenti avvisi di addebito emessi dall’ :
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 21.12.2016 per euro 9.269,21 relativo a ‘Modello DM 10 ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 21.12.2016 per euro 49.376,77 relativo a ‘Modello DM 10 ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 16.12.2017 di euro 2.280,26 relativo a ‘Contributi previdenziali ed assistenziali ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 02.12.2017 di euro 73.524,30 relativo a ‘Modello DM 10 ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 02.12.2017 di euro 6.187,70 relativo a ‘Modello DM 10 ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 02.12.2017 di euro 1.937,14 relativo a ‘Modello DM 10 ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 02.12.2017 di euro 17.224,81 relativo a ‘Modello DM 10 ‘;
avviso di addebito NUMERO_CARTA notificato il 09.07.2018 di euro 45.175,75 relativo a ‘Modello DM 10 ‘.
La società ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste, sostenendo che gli avvisi di addebito non fossero mai notificati a e che, anche ove si ritenesse avvenuta la notifica, la pretesa sarebbe comunque prescritta, essendo l’intimazione di pagamento stata notificata ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica degli avvisi stessi.
Evidenziava che, prendendo a riferimento la notifica più recente tra quelle degli avvisi, ossia quella del 9 luglio 2018, la prescrizione sarebbe maturata il 9 luglio 2023. Anche considerando la sospensione dei termini per 542 giorni dovuta all’emergenza C ovid-19, la prescrizione risulterebbe comunque maturata il 2 gennaio 2025, data antecedente alla notifica dell’atto impugnato.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall’ con gli avvisi di addebito sopra indicati.
, costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze concernenti attività di competenza dell’Ente Creditore, in particolare per quanto riguarda la notificazione degli avvisi di addebito. Sottolineava che poteva essere chiamata a rispondere esclusivamente per le attività svolte successivamente alla consegna del ruolo da parte degli enti creditori, non potendo rispondere di atti, fatti o comportamenti posti in essere da questi ultimi in epoca antecedente, né in relazione alla quantificazione della pretesa creditoria.
Contestava l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, sostenendo che la prescrizione quinquennale non era maturata in relazione ai crediti oggetto di riscossione. Evidenzia che, a seguito della notificazione degli avvisi di addebito da parte dell’Ente Creditore, erano stati ulteriormente notificati al debitore diversi atti, tra cui intimazioni di pagamento e atti di pignoramento, riferibili alla totalità degli avvisi di addebito in questione.
Richiamava, inoltre, la normativa emergenziale adottata durante il periodo pandemico, che aveva disposto la sospensione dei termini di versamento e, conseguentemente, delle attività di recupero e dei termini di prescrizione e decadenza, per un periodo complessivo di 542 giorni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’opposizione.
Si costituiva in giudizio anche l’ , sottolineando che gli avvisi di addebito contenuti nell’intimazione impugnata erano già stati oggetto di precedente vaglio giurisdizionale, in relazione alla medesima eccezione di prescrizione sollevata nel presente ricorso e sulla base delle stesse argomentazioni. Il giudizio precedente si era concluso con la sentenza del Tribunale di Venezia n. 273/2022, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 154/2024 depositata l’8 aprile 2024, entrambe passate in giudicato.
La sentenza di primo grado aveva accertato che la società ricorrente doveva rispondere degli avvisi di addebito per i quali la prescrizione non era maturata, specificando puntualmente gli importi e le date di notifica degli stessi.
L’ evidenziava che, in ragione del giudicato formatosi sulle sentenze sopra richiamate, non poteva essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla
società ricorrente, risultando le somme richieste con l’intimazione di pagamento impugnata non prescritte e pacificamente ricevute in data 1 aprile 2025.
Richiamava, ad ulteriore conferma, un precedente analogo giudizio intentato dalla stessa società contro un precedente avviso di intimazione, conclusosi con provvedimento di estinzione a seguito di rinuncia del ricorrente e accettazione delle altre parti.
L’ chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 117/2025.
All’udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
L’opposizione non merita accoglimento.
In primo luogo va osservato che nessun dubbio può esservi sulla regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento n. 11920259002815054/000. Anche a prescindere dal fatto che nel ricorso introduttivo non è stato sollevato alcun rilievo in ordine alla regolarità della notifica, si rileva che indubbiamente l’intimazione di pagamento 11920259002815054/000 è stata notificata alla società, avendo quest’ultima proposto rituale opposizione avverso la stessa. Ne consegue che ogni eventuale vizio della notifica deve considerarsi sanato per effetto della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall ‘ opponente, la notifica dell ‘ intimazione di pagamento da un indirizzo di posta elettronica non risultante da un pubblico elenco non è di per sé viziata.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ‘ in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ‘ (Cass. 3 luglio 2023, n. 18684).
E nel caso in esame può certamente escludersi che la notifica da un indirizzo non presente in un pubblico registro abbia determinato una lesione del diritto di difesa, dal momento che, come già osservato, la società ha regolarmente proposto opposizione avverso l ‘ intimazione di pagamento.
Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ed invero In relazione all’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre preliminarmente rilevare che la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa risulta accertata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 273/2022, confermata dalla sentenza n. 154/2024 della Corte d’Appello di Venezia, entrambe passate in giudicato.
Con riferimento agli avvisi di addebito per i quali è stata eccepita la prescrizione, si osserva che il termine quinquennale previsto dalla legge è stato interrotto dalla notifica, avvenuta tramite EMAIL all’indirizzo indicato nella visura camerale , dell’intimazione di pagamento n. 11920219000652775/000 in data 20 settembre 2021. Tale circostanza risulta non solo dalla documentazione in atti, tra cui il file .eml allegato, ma anche dalla sentenza n. 273/2022, che è stata emessa proprio all’esito del giudizio promosso dalla società a seguito della notifica di detta intimazione di pagamento.
Inoltre, la prescrizione è stata ulteriormente interrotta dalla notifica del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, avvenuta in data 27 settembre 2021, come risulta dalla documentazione prodotta in atti (file .eml), nonché dalla successiva notific a dell’intimazione di pagamento n. 11920239007308006/000 in data 3 ottobre 2023. Tali atti, regolarmente notificati presso l’indirizzo pec della società indicato nella visura camerale, sono idonei a interrompere il decorso del termine di prescrizione relativo ai crediti contributivi oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che, per gli avvisi di addebito oggetto di opposizione, la prescrizione quinquennale sia stata tempestivamente interrotta dalle notifiche degli atti sopra indicati, come comprovato dalla documentazione in atti e dalle pronunce giudiziali intervenute, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
L’opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
Esse vanno liquidate in favore dell’ sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione delle semplicità del quadro fattuale e dell’assenza di complesse questioni giuridiche.
Nulla va disposto sulle spese di , dal momento che la opposizione (riguardando esclusivamente la prescrizione) investe il merito della pretesa contributiva con conseguente difetto di legittimazione passiva del concessionario.
La notifica del ricorso al concessionario vale dunque quale mera litis denuntiatio senza che possa darsi soccombenza dell’opponente nei confronti di
(Cass. n. 19985/2024).
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’opposizione;
condanna al pagamento in favore dell’
delle spese del giudizio,
liquidate in € 6.115,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese di
.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO COGNOME